CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Alberto MariaTedoldi, come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso;– controricorrente –Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza n. 1028/2024 della Corte d’Appello di Milano,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in pari data.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] persé stesso;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –rispettivamente, coniuge e figlie del prof. [OSCURATO:PERSONA], noto galleristae mercante d’arte assassinato nel 2010, convenivano in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceresi affinchè venisse dichiarata la nullità delle pattuizioni che regolavanoil rapporto di prestazione d’opera intellettuale intercorso fra le parti,nonché, in via subordinata, l’annullamento delle medesime per errore e/odolo e, in via ulteriormente subordinata, la loro rescissione per lesione, conrestituzione degli importi già corrisposti e risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale chevenisse accertato il suo credito residuo nei confronti delle attrici, dedottol’importo già azionato dal medesimo con decreto ingiuntivo opposto dallemedesime in una separata causa che veniva riunita alla presente.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1698/23 pubblicata il 3.3.2023: i)dichiarava la nullità della clausola ritenuta vessatoria contenuta nei mandatidel 12.9.2013, del 6.5.2014 e del 27.4.2016 che prevedeva, in caso direvoca del mandato al professionista, la corresponsione per intero delcompenso senza le concordate riduzioni; ii) revocava il decreto ingiuntivoopposto e condannava le attrici a pagare il minore importo di € 240.000,002 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026€; iii) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava le3. Sull’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] e incidentale di LuiginaDomini Schubert, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diMilano rigettava quest’ultimo e accoglieva parzialmente il primo, rigettandola domanda di nullità della clausola vessatoria di cui ai mandati del12.9.2013, 6.5.2014 e 27.4.2016 nei confronti della sola Domini SchubertLuigina e, per l’effetto, condannando, in solido fra loro, Luigina DominiSchubert, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 464.945,71, e la sola Luigina DominiSchubert a corrispondere al medesimo Ceresi l’ulteriore somma di €293.281,72 e condannando, in solido fra loro, [OSCURATO:PERSONA], EvaMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare alCeresi la somma di € 1.072.264,20, il tutto oltre iva e cpa come per leggee interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldoeffettivo, e disponendo la cancellazione delle espressioni convenienti eoffensive indicate nella sentenza di primo grado.A tal fine affermava che:- con riferimento alla ricusazione del giudice di primo grado, anche ovequesti avesse effettivamente pronunciato la fase ascrittagli negli esattitermini riportati dalle appellanti, il riferimento alla firma dei contratti, nelsuddetto contesto, appariva diretta non ad anticipare il giudizio sulla validitàdegli stessi, ma a rappresentare alla parte il fatto storico della firma appostasugli stessi e dei rischi che sarebbero potuto derivare rispetto all’esito delgiudizio in conseguenza della predetta firma;- a [OSCURATO:PERSONA] non era applicabile lo status di consumatore,con la conseguente esclusione della tutela delle norme del codice del3 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026consumo, laddove il detto status doveva essere riconosciuto a Eva eCostanza Schubert, come affermato dal tribunale, non essendo le stessesocie di [OSCURATO:PERSONA] in funzione della cui liquidazione si era pressochèquasi totalmente svolta l’attività professionale commissionata all’avv.Ceresi e non essendo stato provato alcun collegamento delle stesse con laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. (avendo agito per uno scopo estraneo all’attività diimpresa, essendosi rivolte all’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine esclusivo di tutelare i propridiritti successori che sarebbero stati tutelati anche dal recupero delle operedi proprietà della società);- avuto riguardo alla clausola contenuta nei tre mandati del 12.9.2013,6.5.2014 e 27.4.2016, disciplinante le conseguenze sul piano economicodella revoca anticipata dal mandato da parte delle clienti, premesso che lastessa creava uno squilibrio fra diritti e obblighi del contratto a sfavore delconsumatore (in quanto poneva oggettivamente una limitazione alla libertàdi revoca del cliente che rimaneva necessariamente condizionato dallamaggior somma che era chiamato con certezza a dover corrispondere afronte di una somma che, in caso di prosecuzione del mandato, avrebbeanche non potuto corrispondere in quanto il palmario non sarebbe statodovuto in caso di esito sfavorevole della lite) e che difettava la prova di unaspecifica discussione e approvazione della stessa, il motivo di appellodoveva essere accolto per quanto riguardava la [OSCURATO:PERSONA] (nonavendo la stessa lo status di consumatore e non essendo quindi alla stessaapplicabile la specifica normativa di tutela prevista per lo stesso), laddovedoveva essere rigettato per quanto concerneva Eva e [OSCURATO:PERSONA],alle quali la detta normativa si applicava, sicchè solo la prima doveva esserecondannata al pagamento della maggior somma costituita dallacorresponsione della tariffa oraria senza riduzione per l’attività dell’avv.Ceresi espletata in attuazione del primo mandato e del terzo mandato per4 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026le assistenze ancora in essere al momento della revoca e per cui non fosserostati già corrisposti i palmari maturati;- con riferimento alla censura concernente la nullità di tutte le pattuizioniintercorse fra le parti, con particolare riguardo a quelle relative alle tariffeorarie, in quanto prive dei requisiti di chiarezza, trasparenza,determinabilità e comprensibilità delle loro conseguenze economiche, leclausole delle tariffe orarie di tutti e tre i mandati risultavano essere stateoggetto di specifica pattuizione, in quanto la tariffa originaria di 1000 €all’ora risultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno deglistessi, sicchè le pattuizioni non potevano essere ritenute abusive sotto ilprofilo della tutela del consumatore, essendo state anche oggetto dipuntuale contrattazione;- anche i palmari erano stati oggetto di puntuale trattativa individuale, conla conseguenza che costituivano clausole vessatorie in relazione allanormativa consumeristica, e non costituivano un patto di quota lite vietatoai sensi dell’art. 13, comma quarto, l. n. 247/2012, trattandosi nel casospecifico di una componente aggiuntiva del compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], inquanto l’importo pattuito, in caso del verificarsi delle condizioni previste, sisarebbe aggiunto al compenso orario che sarebbe stato comunque percepitoanche in assenza del verificarsi delle stesse;- avuto riguardo alla eccepita erronea applicazione del principio di noncontestazione da parte del tribunale non solo ai fatti principali ma anche aifatti secondari e ai documenti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva provatodocumentalmente in modo puntuale l’esecuzione delle proprie prestazioni ela complessità delle stesse e la lettera del 23.11.2018, con la quale l’avv.Ceresi, dopo aver esposto l’attività espletata in esecuzione dei mandati edato atto del credito residuo in suo favore al 30.9.2018, aveva chiesto alleSchubert di confermare i mandati conferiti e gli impegni contrattuali assunti5 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026(compreso l’impegno ad onorare i debiti maturati per le prestazioni ancorain corso), destinando in prededuzione al pagamento degli stessi i proventiderivanti dalla vendita di opere d’arte e/o le utilità derivanti dallaconclusione favorevole del processo d’appello danese nei confronti diancora in atto da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con le richieste assunzioni di obblighied era stata sottoscritta per accettazione da tutte le Schubert;- l’accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine al riconoscimento di undiritto di prededuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (a soddisfazione dei propri creditiprofessionali delle somme costituenti i proventi della vendita di opere d’artee/o derivanti dalla conclusione favorevole del processo di appello neiconfronti di Faurschou davanti alla Corte d’appello di Copenaghen) eravalido, atteso che la sua funzione (rendere più certe le reciprocheobbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti) era lecita emeritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversianni e l’art. 31 del codice deontologico forense prevede che “L’avvocato hadiritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo dicompenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita”;- quanto alla sottoscrizione della transazione con Faurschou, dai documentiprodotti dalle appellanti emergeva che le Schubert erano state informatedella transazione, avendone ricevuto una bozza, e non erano contrarie alcontenuto della stessa, ma solo alle modalità di esecuzione del versamento;del resto, le medesime con la scrittura del 23.11.2018 avevano, come detto,espressamente assunto l’obbligo di destinare in prededuzione le utilità dellacausa danese al pagamento dei compensi professionali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale, quindi, in forza della procura generale alle liti di cui era in possesso,aveva transatto la causa sulla base delle condizioni comunicate inprecedenza alle proprie assistite e su cui non avevano espresso dissenso(agendo quindi in attuazione del proprio diritto riconosciuto dalle stesse con6 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026la richiamata scrittura privata a destinare la somma al pagamento dei propricompensi);- con riferimento all’incasso del prezzo di vendita delle opere “Femme nuecouchée” di Picasso e “Anna” di Baselitz, quanto alla prima, con lettera del2.10.2014 la [OSCURATO:PERSONA], dapprima, aveva conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ilmandato a vendere il dipinto, stabilendo il prezzo di vendita e riconoscendoal medesimo (ferma l’applicazione del regime tariffario già pattuito conriduzione del 50%) un success fee pari al 5% del prezzo di vendita (talecompenso era un palmario e non un patto di quota lite, in quanto aggiuntivoa quello tariffario già previsto) e, poi, lo aveva autorizzato espressamente,prestando il consenso alla richiesta dello stesso contenuta nella lettera del29.10.2014, a trattenere la somma di € 520.024, detratta dal prezzo divendita dell’opera di Picasso, a pagamento dei crediti maturati dallo studioper l’opera professionale prestata per lo svolgimento delle attività ivipuntualmente indicate; in relazione all’opera di Baselitz, premesso che latransazione era stata stipulata fra le parti in data 11.12.2015 (attribuendoil dipinto in proprietà esclusiva alle eredi Schubert), laddove la decisione diporre in vendita l’opera per l’importo di 120.000 € e di autorizzare l’avv.Ceresi a trattenerne il prezzo in attuazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erastata comunicata per scritto allo stesso nel febbraio 2019 e confermataanche con il consenso delle figlie in data 19.2.2019 (deposizione testeBianchini), quando il dipinto era stato venduto non era più res litigiosa, conla conseguenza che anche la cessione del credito ad incassarne il prezzonon violava il divieto dell’art. 1261 c.c.;- era corretta l’interpretazione data dal tribunale al secondo mandato del6.5.2014 ritenendo che sulla base dello stesso fosse dovuto il palmario sul“risparmiato” pattuito in occasione del primo mandato del 12.9.2013,emergendo proprio dalla piana interpretazione del testo che le parti avevanopattuito le medesime condizioni economiche del mandato originario, con la7 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026sola eccezione della riduzione del palmario success fee dal 20 al 15%, sicchèera dovuto dalle Schubert all’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche il palmario sul “risparmiato”conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale di Faurschou neiconfronti delle Schubert nel giudizio danese.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LuiginaDomini Schubert, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undicimotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per iscritto nel senso della declaratoria di inammissibile o, insubordine, del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere una breve ricostruzione fattuale della vicenda.Il 12.9.2013 le Schubert, anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],conferivano all’avv. [OSCURATO:PERSONA] un mandato di assistenza e difesa, sia giudizialeche stragiudiziale, finalizzato a ricostruire i rapporti patrimoniali del decuius, intraprendendo anche le iniziative necessarie per rivendicare eottenere la restituzione di opere d’arte di sua proprietà detenute da altrisine titulo, recuperare i crediti, coltivando le iniziative giudiziali già in attoe intraprendendo quelle necessarie.Il valore complessivo e la durata delle controversie risultavano all’inizioindeterminabili, ancorchè l’assistenza veniva definita di straordinariaimportanza in ragione dell’urgenza della complessità delle questionigiuridiche da trattare e delle prestazioni da svolgere.Le condizioni economiche del mandato erano regolate dalle “condizionicontrattuali del mandato professionale” applicato dallo studio che venivaallegato e sottoscritto, fatte salve le seguenti deroghe: i) in parziale derogaall’art. 5 delle condizioni del mandato, gli onorari a tempo venivano ridotti8 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026nella misura del 50% rispetto a quelli previsti - nella misura di € 500 all’oraper l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -, con corrispondente riconoscimento di un “palmare” -success fee - nella misura del 20% a titolo di onorari delle sommericonosciute a qualsiasi titolo in favore delle clienti e del 15% delle sommeo utilità risparmiate a qualsiasi titolo rispetto a domande o preteseformulate da chiunque nei loro confronti; ii) veniva convenuto il pagamentotrimestrale degli onorari maturati; iii) in caso di revoca del mandato daparte delle clienti, veniva convenuto che sarebbe stato dovuto l’interocompenso a titolo di onorario maturato senza riduzioni. Sempre in data12.9.2013 davanti al notaio, le Schubert conferivano procura generale alleliti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] unsecondo mandato professionale per la procedura Schubert/Faurschoupendente a Copenaghen, con applicazione della convenzione tariffaria del12.9.2013 e riduzione al 15% del “palmare” - success fee - a titolo dionorario sulle somme o utilità riconosciute.In data 27.4.2016 veniva sottoscritto - oltre che dalle tre eredi Schubert,anche dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. - un ulterioremandato di assistenza, rappresentanza e consulenza, giudiziale estragiudiziale, per la tutela dei rispettivi interessi con riferimento alle operedel maestro [OSCURATO:PERSONA] in loro possesso - comprese quelle oggetto disequestro penale –, al fine di compiere tutte le attività necessarie alla loroindividuazione, verifica della loro autenticità e acquisizione del relativocertificato, restauro e commercializzazione. Venivano pattuite le medesimecondizioni economiche del mandato del 12.9.2013, con la riduzione di unulteriore 20% del compenso orario - 400 € per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - e ilriconoscimento di un “palmare” - success fee - del 20% a titolo di onorariosulle somme e/o utilità riconosciute sulle opere commercializzate ericonosciute come autentiche sulla base del valore stimato.9 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Sia il secondo che il terzo mandato, contemplavano la medesima clausolapresente nel primo mandato in caso di revoca dello stesso da parte delleclienti.In data 23.11.2018, le eredi Schubert, a seguito di espressa richiestadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che elencava puntualmente le attività di assistenza econsulenza concluse e ancora in quel momento in atto, confermavano gliimpegni contrattuali precedentemente assunti con i tre mandati di cui soprain corso. Inoltre, riconoscevano i crediti residui maturati dal Ceresi fino al30.9.2018 ammontanti a € 37.500 e quelli già maturati ma non ancorarichiesti relativi ai palmari dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –dettagliatamente quantificati con successiva lettera del 29.11.2018 - econfermavano l’impegno a destinare con priorità e in prededuzione perl’assolvimento degli obblighi nei confronti dello studio i proventi di venditedi opere d’arte e/o quelli derivanti dalla favorevole conclusione delprocedimento [OSCURATO:PERSONA].2. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata dal controricorrente.E’ vero, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere redatto inconformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che ilricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice postia fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice dilegittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria edelle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera noncondivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologiadei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri puòcondurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021; conf. Cass., Sez.10 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/20263, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023), laddove, nel caso di specie, perquanto si evidenzierà nell’analisi dei singoli motivi, il ricorso, sebbene inalcuni punti prolisso, non è oscuro o non intellegibile.3. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 3, 24, 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 47 CDFUE e 101, 127-ter, 275 e 352c.p.c. (nel testo novellato con d.lgs. 149/2022, applicabile al giudiziod’appello ratione temporis), per non aver la Corte territoriale consideratoche, nel precisare le conclusioni, avevano chiesto di discutere oralmente lacausa davanti al Collegio della Corte d’appello, reiterando l’istanza nellamemoria di replica e nelle note scritte sostitutive dell’udienza di rimessionein decisione dinanzi al Consigliere [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato l’istanza,nuovamente reiterata con le note scritte sostitutive dell’udienza dirimessione in decisione.3.1. Il motivo è infondato.Si deduce la nullità della sentenza d’appello per avere il Consigliereistruttore rigettato la richiesta di discussione orale davanti al Collegio,sostenendo che l’art. 352 c.p.c. novellato presenterebbe un lapsus calami,che andrebbe integrato analogicamente con l’art. 275 c.p.c. e che latrattazione scritta violerebbe diritto di difesa e contraddittorio.Il controricorrente sostiene la piena legittimità della trattazione scritta dopola riforma Cartabia, la decadenza dall’istanza ex art. 127‑bis c.p.c. (mancataopposizione nei 5 giorni) e l’insussistenza di un diritto costituzionalmentegarantito alla discussione orale in appello.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2022, ha statuito che, perquanto al principio di pubblicità delle udienze - benché non sia statopositivizzato neanche a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n.2 del 1999, e benché resti di valore non assoluto, in quanto resta affidatoalla discrezionalità del legislatore il bilanciamento degli interessi in giuoconei diversi procedimenti - vada riconosciuta un'indiscutibile valenza11 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026costituzionale, quale corollario della regola enunciata dall'art. 101, primocomma, Cost., in quanto componente naturale e coessenziale del giustoprocesso, con riferimento al rito civile, porre un'alternativa tra difesa scrittae discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesionedi un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di unpiano di parità (laddove nel processo penale particolare rilevanza assume ilprincipio della pubblicità delle udienze, in considerazione degli interessiprotetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici). Invarie occasioni la Consulta ha ribadito che il principio della pubblicitàdell’udienza non riveste carattere assoluto e può essere derogato inpresenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali».In quest’ottica, fermo restando che, sulla base dell’attuale formulazionedell’art. 352 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame(essendo stato l’appello proposto dopo la data del 28 febbraio 2023), non èpiù contemplata la possibilità per ciascuna delle parti, nel precisare leconclusioni, di chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi alcollegio, anche in precedenza si riteneva (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1769del 24/01/2025) che l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienzadi discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c.,non determinasse necessariamente la nullità della sentenza per violazionedel diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentirela denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità dellasentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error inprocedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appellouna funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesigià svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritteex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non bastaaffermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al12 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrarionecessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbeconsentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gliargomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.E’ opportuno evidenziare che l’art. 352 non richiama l’art. 275, comma 2,dettato per le cause riservate a decisione monocratica del Tribunale. Sitratta di una precisa scelta discrezionale del legislatore, come tale noncensurabile, che trae origine dalla circostanza che il giudizio di appello ètendenzialmente documentale (basandosi sull’istruttoria già espletata inprimo grado), fatta eccezione per i casi eccezionali contemplati dall’art. 356c.p.c.. Con l’entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] il rito cartolare nonpartecipato è divenuto, nel giudizio d’appello, la regola procedimentale“ordinaria”, al fine di consentire una trattazione più celere dei processipendenti innanzi alle Corti di appello ed una più razionale gestione dellerisorse di cui tali uffici dispongono.Del resto, anche nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", lagaranzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto didifesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta dellacausa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrareulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta ditrattazione camerale del relatore in sé non suscettibile di vulnerare il dirittodi difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio,quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dallegislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali,tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmenterilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione (Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017)Anche la CEDU, con la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo del 2016 (Corteeuropea dei diritti dell’uomo, 21 giugno 2016, ricorsi n. 9023/13 e13 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/202678077/13, [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo), ha ritenuto che non sia semprenecessaria l’udienza orale nei gradi successivi.Premesso che, in base all’art. 359 c.p.c., nei procedimenti d’appello davantialla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettateper il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sonoincompatibili con le disposizioni del secondo capo, alla luce dell’art. 127-terc.p.c., l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte e ciascunaparte costituita può, entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento giudiziale, opporsi, a conferma del fatto che l’udienza didiscussione non è più indefettibile, essendo l’appello post‑Cartabiafisiologicamente cartolare.Solo con riferimento al regime antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022costituiva ragione di dubbio se la mancata fissazione della richiesta udienzadi discussione costituisse o meno causa di automatica nullità della sentenzapronunciata dalla Corte di appello, a tal punto che, nel contrasto tra gliopposti orientamenti circa la reale portata della violazione del dispostodell’art. 352, secondo e terzo comma, c.p.c., l’ordinanza n. 2010/2026 dellaTerza Sezione di questa Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.Nel nuovo regime, risultante dalla riforma del 2022, ripetesi qui applicabileratione temporis, invece l’unica traccia di oralità è ravvisabile nell’art. 350bis c.p.c. «laddove conferisce al giudice d’appello il potere di disporre unadiscussione orale non chiesta dalle parti e, in realtà, affidata alla suavalutazione ai sensi degli articoli, per così dire, progressivi (il secondo dilatal’area del primo) 348 bis e 350, terzo comma, c.p.c.: l’oralità come modalitàdi contraddittorio viene dunque rimessa esclusivamente al potere delgiudice, il quale potere è circoscritto da presupposti chiaramentediscrezionali» (cfr. in tal senso l’ordinanza interlocutoria sopra indicata).Pertanto, occorre enunciare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio diappello, la trattazione scritta della fase decisoria, prevista dall’art. 352c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, non viola gli artt. 24 e14 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026111 Cost., né l’art. 6 CEDU, atteso che il diritto di difesa e il principio delcontraddittorio risultano adeguatamente garantiti mediante lo scambio didifese scritte, non sussistendo un diritto costituzionalmente indefettibile alladiscussione orale nei gradi successivi al primo».4. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 51, n. 4, c.p.c., anche conriferimento all’art. 37, lett. b), c.p.p., e 53 c.p.c., per aver erroneamente,a loro dire, la Corte di merito rigettato la loro istanza di ricusazione delGiudice Unico di primo grado per indebita anticipazione del giudizio circa laritenuta validità delle scritture predisposte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dallo stessofatte sottoscrivere alle clienti consumatrici eredi Schubert.4.1. Il motivo è infondato.Il ricorrente denuncia l’indebita anticipazione del giudizio da parte del G.U.(per aver pronunciato la frase: “[OSCURATO:PERSONA], è per me un’occasionetroppo ghiotta averla qui, davvero ghiotta, perché era da tanto che volevochiederle, visto che lei mi sembra in salute per la sua età, che cosa siaspetta da questa causa … il dott. [OSCURATO:PERSONA], con tutto il rispetto, avràanche ritenuto di sospendere l’esecutività del decreto … ma se qualcuno hafirmato un contratto, ha firmato un contratto …”), con conseguenteillegittimo rigetto dell’istanza di ricusazione. Secondo il loro assunto, in talguisa esprimendosi, il giudice avrebbe anticipato indebitamente il giudiziosulla validità dei contratti di prestazione d’opera professionale e delledichiarazioni fatti sottoscrivere dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata domandatala nullità o, in subordine, l’annullamento o, in ulteriore subordine, larescissione.Il resistente ha, sul punto, controdedotto che l’istanza non era statariproposta nelle conclusioni, con la conseguente rinuncia implicita e,comunque, era stata formulata senza una specifica procura speciale e che,in ogni caso, la frase doveva essere interpretata come invito valutativo suirischi di causa, e non come anticipazione del decisum.15 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Entrambi i giudici di merito hanno rigettato l’istanza di ricusazione.Il Tribunale ha rilevato: «la frase, più che una anticipazione del giudizioappare finalizzata ad evidenziare anche alle parti presenti, al cospetto deldifensore, le criticità del contenzioso e l’alea della causa».A sua volta, la Corte d’appello ha evidenziato: «risulta dal verbaledell’udienza in cui erano stati sentiti tre testi quanto segue: “Si dà atto cheil giudice tenta di interloquire con la parte presente in aula sig.ra [OSCURATO:PERSONA] perrappresentare i rischi di causa e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si oppone facendo rilevareche l’odierna udienza non è di comparizione parti e di interrogatorio libero”.Quindi, anche ove la frase fosse stata effettivamente pronunciata negliesatti termini riportati dalle appellanti, il riferimento alla firma del contratto,nel suddetto contesto, appare diretta non ad anticipare il giudizio sullavalidità degli stessi, ma a rappresentare alla parte il fatto storico della firmaapposta sugli stessi e dei rischi che sarebbero potuti derivare rispettoall’esito del giudizio in conseguenza della predetta firma».Trattasi, all’evidenza, di una valutazione di merito, peraltro congrua dalpunto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, come tale nonsuscettibile di essere censurata nella presente sede di legittimità.Del resto, ai fini della ricusazione del giudice civile ex artt. 51, primocomma, nn. 3 e 4, e 52 c.p.c., non costituisce grave inimicizia, néespressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia eneppure cognizione di essa in altro grado persino la pronunzia di precedentiprovvedimenti sfavorevoli, quand'anche ritenuti erronei o manifestamentetali, resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte,ove non si alleghi e si provi l'esistenza di ragioni di rancore o di avversionediverse ed esterne alla causa, che si fondino su dati di fatto concreti eprecisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa,potendo quest'ultima costituire unicamente un elemento sintomatico dellasussistenza del presupposto di fatto rilevante per la ricusazione (Cass., Sez.16 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/20266 - 1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 3161 del 17/02/2016).L’asserita anticipazione del giudizio è configurabile solo ove lamanifestazione di convincimento risulti inequivoca, oggettiva e tale darivelare una definitiva presa di posizione sul merito della controversia; nonintegra tale ipotesi l’esternazione volta a prospettare alle parti i rischiprocessuali della lite o le possibili conseguenze delle loro scelte difensive.In particolare, l’anticipazione rilevante ai fini della ricusazione sussiste solose il giudice invade senza necessità l’ambito della decisione finale,anticipandone gli esiti; restano estranee alla causa di ricusazione levalutazioni funzionali allo svolgimento del processo e non indicative di unapresa di posizione definitiva.Invero, l’ipotesi di ricusazione, quale è delineata dall'art. 64 n. 2 c.p.p., sirealizza attraverso il concorso necessario di due elementi: a) lamanifestazione, da parte del giudice, di un parere sull'oggetto delprocedimento affidatogli e b) la condizione, per la quale tale parere vengamanifestato al di fuori dell’esercizio della funzione giudiziaria. Questi dueelementi vanno esaminati nel loro complesso, facendo riferimento allecircostanze di fatto, in presenza delle quali tali dichiarazioni sono stateespresse. Ne consegue che solo se con la loro valutazione si dimostri che ilmagistrato ha realmente anticipato, al di fuori delle proprie funzioni, ungiudizio sull'oggetto del processo, la relativa istanza di ricusazione deveritenersi fondata, mentre non si può attribuire alcuna rilevanzaall'apprensione o al senso di sfiducia che una delle parti nutra o assuma dinutrire in ordine alla obiettività del giudicante, qualora tali motivazionisoggettive non trovino riscontro nella realtà dei fatti accertati con il metodosopra indicato (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 811 del 27/06/1985).Senza tralasciare che è inammissibile la censura sul rigetto dell’istanza diricusazione quando l’istanza sia stata proposta senza l’allegazione dellaprocura speciale, trattandosi di atto personalissimo della parte (cfr. Cass.17 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026pen., Sez. II, sent. n. 1722, del 15/01/2026; conf. Cass. pen., Sez. VI, sent.n. 26437/2024, secondo cui la dichiarazione di ricusazione è atto soggettoa rigorosi requisiti formali; l’assenza della procura speciale del difensore nedetermina l’inammissibilità, non potendo il giudice supplire d’ufficio allecarenze dell’istanza; v. altresì Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 18 del04/01/1994).5. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 342c.p.c., per aver la Corte d’appello, a loro dire, frainteso la portata dei motividi appello, che investivano l’intero rapporto giuridico sostanziale intercorsocon l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo limitato la disamina ai singoli motivi parcellizzati,come se l’appello fosse impugnazione a critica vincolata e di meralegittimità, sprovvista di effetto devolutivo, sia pure entro i limiti delquantum appellatum.5.1. Il motivo è inammissibile.Le ricorrenti hanno ricostruito la materia del contendere complessivamenteconsiderata (avente ad oggetto il rapporto di prestazione d’operaprofessionale intercorso tra l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le eredi Schubertrelativamente al patrimonio relitto dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], noto galleristamilanese) nei termini che seguono:I. l’efferato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2010, la successioneereditaria e il “Mandato professionale” fatto sottoscrivere dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eredi Schubert il 12 settembre 2013;II. la sottoscrizione di ulteriori due “Mandati professionali” predispostidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sempre pro domo sua: la causa danese Schubert/Faurschou(Mandato professionale 6 maggio 2014); le opere attribuite a [OSCURATO:PERSONA](Mandato professionale 27 aprile 2016);III. la vendita a Londra dell’opera di Picasso “[OSCURATO:PERSONA]”,“intermediata” dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2014, il quale ha incassato euro18 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/20261.210.000 sul proprio conto, trattenendo euro 95.000 per “provvigione” edemettendo fatture nel novembre 2014 per circa 412.000 euro;IV. il pactum sceleris, denominato “Mandati professionali – situazioneassistenze e crediti dello Studio” del 23 novembre 2018, scritto e impostodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alle eredi Schubert non solo in modo abusivo e senza alcunoscrupolo di protezione e tutela delle clienti, che hanno qualifica diconsumatori, ma anche facendo ricorso ad aggressioni verbali, minacce epressioni psicologiche;V. la cessio in solutum che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è fatto rilasciare dalla sola LuiginaDomini in Schubert per incassare il prezzo di vendita di un’opera di Baselitz“Anna”: invalidità dell’atto sia per violazione del divieto di cessione della reslitigiosa, sia per mancanza e illiceità della causa e frode alla legge;VI. la causa danese Schubert/Faurschou: l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], emessa la sentenzad’appello della Corte di Copenaghen in favore delle eredi Schubertpatrocinate dal difensore danese Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato una transazionecon il debitore Faurschou senza informarne le clienti e, violando le loroesplicite istruzioni, ha dato istruzioni all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di bonificare le ingentisomme (circa 1.600.000 euro) su un conto corrente intestato allo stessoCeresi;VII. schema delle posizioni [OSCURATO:PERSONA] aperte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dellesomme corrispostegli ante causam;VIII. le ulteriori parcelle inviate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2019 per circa3.000.000 di euro.In definitiva, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente limitato l’esame aisingoli motivi, senza riesaminare l’intero rapporto contrattuale.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 eCass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022) hanno chiarito che gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che19 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza, peraltro, che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.Tuttavia, occorre tener presente, dal punto di vista dell’organo giudicante,che il giudice del gravame deve pronunciarsi sui motivi specifici, nonsull’intera vicenda in astratto. Invero, l’appello civile devolve al giudice delgravame esclusivamente le questioni specificamente censurate; neconsegue che non sussiste violazione dell’art. 342 c.p.c. ove la Corted’appello esamini partitamente i motivi di impugnazione senza procedere aun riesame globale e indifferenziato della vicenda sostanziale.A ben vedere, con la doglianza in esame, le ricorrenti sollecitano unarivalutazione delle risultanze istruttorie, peraltro formulando censure chevengono riprodotte, in modo più analitico, nei successivi motivi (cfr. pag.39 del ricorso: “[…] nonostante fosse stato ben chiarito che la sentenza diprimo grado era stata impugnata nella sua interezza, senza esclusioni néepitomi di alcun genere e sorta rispetto alla res in iudicium deducta”).Il tentativo di estendere il campo di indagine anche al di là del themadecidendum appare palese da alcuni passaggi logici (cfr., per tutte, pagg.40-41, quanto alla sfortunata relazione matrimoniale di una delle figlie delde cuius).Questa impostazione non si pone in contrasto con il principio (enunciato,tra le altre, da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17013 del 20/07/2010) secondocui, in tema di poteri - doveri del giudice d'appello, quando dal complessodelle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto di appello risulti la20 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione,questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primogrado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specificatrattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell'integraleimpugnazione della prima pronuncia.Invero, non risulta (e, comunque, le ricorrenti omettono di indicarlo) che laCorte territoriale, nell’esaminare il materiale probatorio, abbia omesso dianalizzare fatti di portata decisiva, ma viene solo invocata una differentevalutazione dello stesso.Senza tralasciare che l’art. 342 c.p.c., che si assume violato o falsamenteapplicato, si riferisce alle modalità con le quali l’appellante deve predisporrel’atto di gravame, e non già all’ambito di scrutinio affidato al giudicante.6. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 3, comma1, lett. a), e 33 ss. cod. cons., anche in relazione alle norme e ai principi inmateria di scioglimento e di liquidazione delle società di persone permancata ricostituzione della pluralità dei soci e in relazione alle regoleermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c. rispetto alle parti,all’ambito oggettivo e al contenuto dei contratti di prestazione d’operaprofessionale predisposti e fatti a loro sottoscrivere dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esamedi fatti controversi e decisivi, rappresentati da: a) la vedova Schubert, comele figlie Eva e Costanza, si sono rivolte e hanno dato incarico all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] assisterle in relazione ai beni ereditati in seguito alla morte del marito epadre Prof. [OSCURATO:PERSONA], per scopi del tutto estranei a un’attivitàprofessionale o imprenditoriale, che nessuna di loro ha mai svolto, comerisulta dagli stessi mandati predisposti e fatti sottoscrivere dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dagli atti compiuti (ad es., l’abusiva sottoscrizione della transazionegenerale alle liti rilasciata, appunto, dalle eredi Schubert), dalle fatture21 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026emesse e dalle notule per compensi professionali azionati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],sempre rivolgendosi ad esse solo per attività inerente non a società, ma aibeni da loro ereditati in seguito alla morte del Prof. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il motivo è infondato.Si contesta la negazione dello status di consumatore in capo a LuiginaDomini, sostenendo che la medesima avrebbe svolto le varie attività comeerede, e non come imprenditrice, e la sua estraneità dei mandati all’attivitàd’impresa.Dal canto suo, il controricorrente ritiene che si sia in presenza di unaccertamento in fatto avuto riguardo alla veste della Domini di liquidatricee socia unica della s.a.s. e alla funzionalità dell’attività rispetto allaliquidazione e dei mandati professionali rispetto al recupero di beni sociali.Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, la qualifica diconsumatore va accertata secondo un criterio funzionale, avuto riguardoallo scopo concreto perseguito mediante il contratto, dovendosi escluderetale qualifica quando l’incarico professionale sia strumentale, anche solo invia accessoria, all’esercizio di un’attività imprenditoriale o alla liquidazionedi rapporti ad essa riconducibili.In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione delsoggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art.1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n.206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche ela stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionalepotrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltantoallorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vitaquotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devonoessere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quellagiuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto nonnecessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o dellaprofessione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o22 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026professionale (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21763 del 23/09/2013; conf.Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019). Perché ricorra lafigura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto siaposto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o dellaprofessione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per unoscopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 08/06/2007; conf. Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 15531 del 14/07/2011 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11773 del15/05/2013). Pertanto, quando il cliente si rivolge all'avvocato quale"persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivitàimprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suointermediario", egli è da considerarsi alla stregua di un professionista exart. 3 del d.lgs. 206/2005 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il forodel consumatore per le controversie che lo riguardano (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22810 del 26/09/2018)Orbene, la Corte d’appello ha ritenuto che, mentre a Luigina DominiSchubert non fosse applicabile lo status di consumatore (essendo lamedesima, al momento del conferimento dei tre mandati, socia eamministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e socio unico e liquidatrice della [OSCURATO:SOCIETA].), con la conseguente esclusione della tutela delle norme delcodice del consumo, il detto status dovesse essere riconosciuto a Eva eCostanza Schubert, come affermato dal tribunale, non essendo le stessesocie di [OSCURATO:PERSONA] in funzione della cui liquidazione si era pressochèquasi totalmente svolta l’attività professionale commissionata all’avv.Ceresi e non essendo stato provato alcun collegamento delle stesse con laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. (avendo agito per uno scopo estraneo all’attività diimpresa, essendosi rivolte all’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine esclusivo di tutelare i propridiritti successori che sarebbero stati tutelati anche dal recupero delle operedi proprietà della società).23 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’accertamento in ordine alla riconducibilità dell’incarico professionaleall’attività imprenditoriale del cliente integra valutazione di fatto,insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e nonapparente.Nel caso di specie, la motivazione resa sul punto dalla Corte di meritoappare congrua sul piano logico-formale, avendo la stessa evidenziato che:a) il mandato del 12.9.2013, conferito “in relazione alla tutela dei Vostriinteressi, anche nella qualità di eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]” aveva peroggetto la ricostruzione dei rapporti patrimoniali del de cuius, conparticolare riguardo alla rivendicazione di proprietà di opere d’arte e dicrediti del medesimo; tali rapporti patrimoniali originavano dall’attivitàimprenditoriale esercitata dal defunto attraverso le società, in particolare,tramite l’[OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che nessuna delle opere d’arte per cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la sua attività professionale era contenuta nelledichiarazioni di successione delle Schubert prodotte; b) il secondo mandatoaveva lo specifico scopo di recuperare il credito della società [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita del dipinto di Picasso al gallerista danese Faurschou;c) il mandato del 27.4.2016 veniva conferito per la tutela degli interessidelle Schubert con riferimento alle opere di [OSCURATO:PERSONA] “in possessoVostro e/o della [OSCURATO:PERSONA]” ed era stato sottoscritto da tutte leSchubert e dal liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (succeduto a DominiSchubert, che, però, era socia unica della stessa società); d) il conferimentodei tre mandati all’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il presupposto necessario perl’attuazione della liquidazione della [OSCURATO:PERSONA], posto che l’attivitàoggetto degli stessi era in primo luogo funzionale alla liquidazione delpatrimonio della società attraverso il recupero dei propri beni; e) DominiSchubert in data 7.2.2014, in qualità di socia accomandante e unicaliquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., aveva conferito la procura generalealle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compiere in nome e per conto della società tuttigli atti necessari e funzionali all’attuazione del mandato conferito in data24 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/202612.9.2013; parimenti, la medesima, in qualità di amministratore unico dellaSeven s.r.l., aveva già rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] analoga procura generalealle liti utilizzata per esercitare l’azione di responsabilità nei confrontidell’amministratore, che costituiva uno dei contenziosi in atto al momentodel conferimento del primo mandato rispetto ai quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dovevaprestare assistenza.Sulla base di tali rilievi e considerato che le suddette procure generali eranostate utilizzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compiere le attività funzionaliall’esplicazione dei tre mandati oggetto di causa, la Corte territoriale èpervenuta alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA], conferendo i tremandati all’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva agito (anche) per scopi funzionali all’attivitàdi liquidatore e socia unica della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sicchè dovevaescludersi che, conferendo gli stessi, avesse agito per scopi estraneiall’attività imprenditoriale di liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s..In definitiva, la Corte d’appello non ha negato a [OSCURATO:PERSONA] la qualificadi consumatrice per il fatto che ella rivestisse cariche sociali nelle società difamiglia, ma ha accertato che la medesima, nella sua qualità di socia unicae liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., avesse conferito i mandati instretta connessione con l’attività di impresa.Ciò è in linea con la nozione di consumatore sovranazionale, secondo cui lastessa va ricostruita alla luce di un criterio funzionale, valutandounicamente se il rapporto contrattuale con il professionista, quale dedottoin giudizio, ricada o meno nell’ambito di attività estranee all’esercizio dellaprofessione (CGUE, 27 ottobre 2022, causa C-485/21; CGUE, 19 novembre2015, causa C-74/15, Tarcau).Non inficia le conclusioni cui si è pervenuti l’affermazione apodittica,contenuta a pagina 76 del ricorso, in base alla quale “È sempre stato chiaroe pacifico che la vedova Schubert non ha mai esercitato alcuna attivitàimprenditoriale in vita sua, essendo sempre stata soltanto la moglie delProf. [OSCURATO:PERSONA], dedita alla casa e alla crescita delle figlie e poi dei25 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026nipoti”. Parimenti, l’altra affermazione, contenuta a pagina 77 del ricorso, atenore della quale “la carica di liquidatrice della s.a.s. ereditata dal maritoinsieme alle figlie, non le fa sol per questo assumere qualifica diprofessionista o di imprenditrice, tanto meno rispetto all’oggetto degliincarichi conferiti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla avevano da spartire con problemisocietari né con la liquidazione della società, bensì unicamente con questioniinerenti ai beni ereditati dalle [OSCURATO:PERSONA] dopo la tragica morte delmarito e padre, come rilevato anche dal Tribunale in primo grado”, si fonda,a ben vedere, unicamente su un passaggio logico della sentenza di primogrado, non avendo le ricorrenti neppure trascritto i mandati nella parte incui si sarebbe solo fatto riferimento alla qualità di eredi Schubert inrelazione ai beni ereditati dal marito (e padre).Del resto, sono le stesse ricorrenti ad ammettere, a pagina 79 del ricorso,che la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] era stata menzionata nel mandato del 2016 inquanto società con cui il marito e padre Prof. [OSCURATO:PERSONA] avevaesercitato la proprie attività di gallerista e che poteva essere proprietaria diuna parte delle opere attribuite al «[OSCURATO:PERSONA]», cui si riferiva ilmandato nell’incertezza e nel dubbio sulla titolarità delle stesse in capo allapersona fisica di [OSCURATO:PERSONA] o alla di lui s.a.s..In un contesto del genere, inoltre, l’affermazione resa dalla Corte d’appello,a mente della quale «anche quando ha sottoscritto il mandato del 27.4.2016- sottoscritto anche dal diverso liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] -, la stessaera comunque socia unica della società e come tale, ex art. 2495, terzocomma c.c., obbligata a rispondere delle obbligazioni sociali anche dopo loscioglimento della società fino alla concorrenza delle somme riscosse inbase al bilancio finale di liquidazione e, in ogni caso, in quanto precedenteliquidatore anche nel caso in cui il mancato pagamento sia imputabile a suacolpa», è irrilevante, atteso che la menzionata disposizione regolamenta laresponsabilità dei soci e dell’eventuale liquidatore nei confronti dei creditori26 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026sociali non soddisfatti, laddove qui è in discussione la qualifica diconsumatrice a riconoscersi (o meno) alla [OSCURATO:PERSONA].6.2. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare unerrore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di unaclausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), nonpuò limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 ess. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violatied il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, edovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio alprincipio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuativedell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificarel'erronea applicazione della disciplina normativa (fra le tante, Cass., Sez. L,Sentenza n. 25728 del 15/11/2013).Nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno in modo apodittico, dapprima,sostenuto che, nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, occorrefare riferimento alla lettera dei contratti, al comportamento delle parti anchedopo la conclusione del contratto (art. 1362, comma 2, c.c.), nonché alcriterio dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente diaccertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativaragione pratica o causa concreta, secondo buona fede e correttezza ex art.1366 c.c., e poi, ritenuto che fossero stati violati anche i criteri di cui alcomma 2 dell’art. 1362 c.c., come mostrerebbe lo stesso pactum scelerisdel 23 novembre 2018, sempre e solo indirizzato alle eredi Schubert (e nonalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] o alla immobiliare [OSCURATO:SOCIETA].), nonché i criteri dicoerenza e buona fede di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. (cfr. pagg. 80-81del ricorso).D’altra parte, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parteche ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola27 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la sceltaalternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n.18214 del 03/07/2024).6.3. Da ultimo, avuto riguardo al dedotto mancato esame di un fatto storicodecisivo, è sufficiente evidenziare che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.27415 del 29/10/2018 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del20/06/2024).Ebbene, le ricorrenti omettono di indicare quali fatti storici decisivi la Corted’appello avrebbe omesso di esaminare.7. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione od omessaapplicazione degli artt. 2237 c.c., anche alla stregua delle regole legali e28 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026deontologiche che disciplinano la professione dell’avvocato, 1325, 1418,1419 e 1421 c.c., 112 e 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., per nonaver la Corte territoriale considerato che, quand’anche la vedova Schubertnon fosse qualificabile come consumatrice, la clausola di “revoca dello(pseudo)sconto” contenuta nei mandati, secondo lo “schema Ceresi”,sarebbe invalida, in quanto contrastante con la libera facoltà di revoca delmandato, per sua natura correlata al carattere fiduciario del rapporto tracliente e avvocato, e per difetto di causa in concreto.7.1. Il motivo è infondato.Si sostiene la nullità, sul piano civilistico e deontologico, della clausola cheprevede il pagamento integrale degli onorari in caso di revoca, anche fuoridall’ambito consumeristico, in quanto, ripristinando le tariffe orarieoriginariamente “scontate”, inciderebbe illegittimamente sul vincolofiduciario mediante un’indebita pressione sulla libertà di recesso del cliente,quand’anche non consumatore.Il controricorrente ha eccepito la novità della questione (siccome nondedotta in appello), la genericità della censura ed il rilievo che la clausolanon sarebbe penale ma riequilibrativa (ripristino tariffa piena).Avuto riguardo alla clausola contenuta nei tre mandati del 12.9.2013,6.5.2014 e 27.4.2016, disciplinante le conseguenze sul piano economicodella revoca anticipata dal mandato da parte delle clienti, la Corte d’appello,premesso che la stessa creava uno squilibrio fra diritti e obblighi delcontratto a sfavore del consumatore (in quanto poneva oggettivamente unalimitazione alla libertà di revoca del cliente che rimaneva necessariamentecondizionato dalla maggior somma che era chiamato con certezza a dovercorrispondere a fronte di una somma che, in caso di prosecuzione delmandato, avrebbe anche potuto non corrispondere in quanto il palmario nonsarebbe stato dovuto in caso di esito sfavorevole della lite) e che difettavala prova di una specifica discussione e approvazione della stessa, ha accoltoil motivo di gravame per quanto riguardava la [OSCURATO:PERSONA] (non avendo29 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026la stessa lo status di consumatore e non essendo quindi alla stessaapplicabile la specifica normativa di tutela prevista per lo stesso), laddovelo ha rigettato per quanto concerneva Eva e [OSCURATO:PERSONA], alle qualila detta normativa si applicava, sicchè solo la prima doveva esserecondannata al pagamento della maggior somma costituita dallacorresponsione della tariffa oraria senza riduzione per l’attività dell’avv.Ceresi espletata in attuazione del primo mandato e del terzo mandato perle assistenze ancora in essere al momento della revoca e per cui non fosserostati già corrisposti i palmari maturati.Pertanto, la clausola in esame deve essere posta in relazione alla tariffaoraria ridotta del cinquanta per cento (e, con riferimento al terzo mandatodel 27 aprile 2016, a seguito di ulteriore negoziazione, del sessanta percento), a fronte della previsione di un palmario in favore del professionista,subordinato al conseguimento di determinati risultati. In quest’ottica, lafunzione dell’applicazione della tariffa oraria piena in caso di revoca delmandato, piuttosto che “punitiva”, era quella di ripristinare, nel caso direcesso unilaterale da parte delle clienti, l’equilibrio contrattuale conapplicazione della tariffa originaria, atteso che la revoca anticipata delmandato precludeva al professionista la possibilità di conseguire il palmarepattuito.D’altra parte, la censura formulata sul punto dalle ricorrenti èestremamente generica, sì come desumibile altresì dal rilievo finaleapodittico secondo cui la sentenza sarebbe affetta anche da vizio di omessapronuncia (art. 112 c.p.c.) o, comunque, di motivazione completamenteomessa (artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.).In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in30 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; conf. Sez. 5, Ordinanzan. 18998 del 06/07/2021).Senza tralasciare che, sempre in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, cherichiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabiled'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale eanalitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appellosarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizionetra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad unodei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere31 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026successivamente su di esse (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del23/10/2018; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3397 del 06/02/2024).8. Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione dellenorme di tutela dei consumatori di cui alla Dir. 93/13 e agli artt. 33 ss. cod.cons. in materia di rapporti tra avvocato e consumatore e di criterî dideterminazione dei compensi (artt. 1175, 1322, 1325, 1337, 1343, 1346,1375 e 2233 c.c.; art. 13 LPF, l. 247/2012, e artt. 25 e 29.4 cod. deont.for.), alla stregua della consolidata e vincolante giurisprudenza della Cortedi giustizia, intervenuta da ultimo con sentenza del 12 gennaio 2023, causaC-395/21, dichiarativa dell’illegittimità delle tariffe orarie nel prestareservizi legali a consumatori, in quanto prive dei necessari requisiti dichiarezza, trasparenza, determinabilità e piena comprensibilità delle loroconseguenze economiche per il consumatore mediamente informato almomento del conferimento del mandato.8.1. Il motivo è infondato.Le ricorrenti affermano che la determinazione del compenso e delle suemodalità di calcolo non può essere illimitata, tanto meno rispetto a clientiqualificabili come consumatori, ma deve osservare le norme civilistichegenerali, quelle consumeristiche (d.lgs. 206/2005 e Dir. 93/13), nonché leregole imposte dalla legge professionale forense n. 247/2012 (art. 13) e dalcodice deontologico forense (artt. 25 e 29.4), che integra i precettilegislativi con valenza pienamente normativa. Deducono altresì che: a) nellapredetta determinazione si sarebbero dovuti osservare i principî dideterminabilità, ragionevolezza, proporzionalità ed equilibrio traprestazioni, di correttezza e buona fede; b) l’art. 29.4 cod. deont. for.prevede che “l’avvocato non deve richiedere compensi o accontimanifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”; c) nellaspecie, non esisterebbe alcuna proporzione tra prestazioni offerte e rese32 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia per l’astronomica entità del corrispettivo orario e dei“palmari” sia per la quantità di prestazioni orarie, strumentalmenteesagerate e non funzionali all’espletamento dei mandati.In definitiva, da un lato, la clausola relativa al prezzo che si limitava aspecificare che gli onorari che il professionista doveva percepireammontavano a euro 1.000/ora, ridotti a titolo di sconto a 500 euro/ora epoi riportati a euro 1.000 in seguito alla revoca del mandato, nonconsentirebbe a un consumatore medio, normalmente informato eragionevolmente attento ed avveduto, di valutare le conseguenzefinanziarie derivanti da tale clausola, ossia l’importo complessivo da pagareper detti servizi legali. Dall’altro lato, i cc.dd. “palmari” (che, in realtà,avrebbero camuffato dei patti di quota lite), espressi in percentuale suirisultati conseguiti in esito a domande giudiziali o sui risparmi ottenuti peril rigetto delle pretese avversarie, siccome privi di ogni effettiva e concretacomprensibilità per il consumatore mediamente informato, che nonverrebbe posto in grado di comprendere ex ante il contenuto dellapattuizione nel suo svolgersi e nelle conseguenze economiche, sarebberoabusivi e, quindi, nulli.La Corte d’appello ha affermato che:- con riferimento alla censura concernente la nullità di tutte le pattuizioniintercorse fra le parti, con particolare riguardo a quelle relative allepattuizioni delle tariffe orarie, in quanto, a dire delle allora appellantiincidentali, prive dei requisiti di chiarezza, trasparenza, determinabilità ecomprensibilità delle loro conseguenze economiche, le clausole delle tariffeorarie di tutti e tre i mandati risultavano essere state oggetto di specifica epuntuale contrattazione, in quanto la tariffa originaria di 1.000 € all’orarisultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno degli33 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026stessi, sicchè le pattuizioni non potevano essere ritenute abusive sotto ilprofilo della tutela del consumatore;- i palmari erano stati pattuiti prima della stipula del primo mandatocontestualmente alla riduzione della tariffa oraria a modifica delle condizionieconomiche del contratto. Inoltre, nel mandato del 12.9.2013 erano statedettagliatamente specificate le condizioni di applicazioni degli stessi, cosìsoddisfacendo l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Infine,anche in occasione dei successivi due mandati, era stata specificamentenegoziata la riduzione della tariffa oraria, confermando la permanenza deipalmari correlati alla stessa. Ciò confermava la circostanza che anche glistessi erano stati oggetto di puntuale trattativa individuale, ulteriormenteconfermata dalla specifica riduzione del palmare in occasione della stipuladel secondo mandato.La Corte di Giustizia ha in più occasioni (v., per tutte, CGUE, 12 gennaio2023, causa C-395/21) chiarito che la modalità di determinazione oraria deicompensi professionali, rimessa com’è all’unilaterale discrezionalitàdell’avvocato, non è concretamente ed effettivamente comprensibile per unconsumatore mediamente informato, che non è in alcun modo posto ingrado di comprenderne le conseguenze economiche, nella loro proiezionetemporale diacronica.La giurisprudenza di questa Corte ha, a sua volta, stabilito che la disciplinadi tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre2005, n. 206 (cd. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattualeprescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto,trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari invista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contrattosingolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire ilconsumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione delcontenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di34 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilitàdi esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che lavessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattualeche sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specificoaffare, risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341,secondo comma, c.c., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, perl'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in basea moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita dirapporti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010; conf. Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 21379 del 18/10/2010).Orbene, nel caso di specie, il tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi,hanno accertato (peraltro, le circostanze risultano documentalmenteprovate) che: a) il testo del primo mandato del 12.9.2013 (contenenteanche la determinazione della tariffa oraria di € 1.000 all’ora per l’avv.Ceresi) e delle procure generali alle liti era stato inviato alle Schubert il10.7.2013, erano state discusse le proposte di modifica con lacommercialista di fiducia delle Schubert e vi era stata una preventivariunione il giorno prima della sottoscrizione del mandato; b) le clausole delletariffe orarie di tutti e tre i mandati risultavano essere state oggetto dispecifica pattuizione, in quanto la tariffa originaria di 1.000 € all’orarisultava oggetto di riduzioni in percentuali differenti per ognuno deglistessi, unitamente al riconoscimento dei palmari in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];c) nelle condizioni economiche allegate al primo mandato e richiamateespressamente dai successivi erano specificamente indicati gli oneri di leggeda corrispondere e la quantificazione delle spese; d) le condizionieconomiche prevedevano il pagamento di quattro rate annuali e, diconseguenza, una rendicontazione trimestrale dell’attività svolta(puntualmente rispettata) prima del pagamento delle singole rate.Ragion per cui la sentenza della Corte di Giustizia del 12.1.2023, causa C-395/21, è stata erroneamente invocata, atteso che la stessa aveva per35 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026oggetto una causa in cui il compenso del difensore era stato pattuito contariffa oraria senza contenere altre informazioni, precisazioni o indicazionioltre alla tariffa oraria specificata. La sentenza CGUE C‑395/21 non vieta letariffe orarie, ma impone che, in presenza di un consumatore, esse sianochiare, comprensibili, trasparenti e idonee a consentire al consumatore divalutare le conseguenze economiche.A tacer del fatto che, ai sensi dell’art 34, secondo comma, codice delconsumo, non sono considerate vessatorie le clausole attinentiall’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi una volta che siasoddisfatto, come avvenuto nel caso di specie, l’obbligo di formulazionechiara e comprensibile delle stesse.Parimenti, la Corte territoriale ha rilevato che i cc.dd. palmari era statipattuiti prima della stipula del primo mandato contestualmente allariduzione della tariffa oraria a modifica delle condizioni economiche delcontratto. Inoltre, nel mandato del 12.9.2013 erano state dettagliatamentespecificate le condizioni di applicazioni degli stessi, così soddisfacendo exante l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Inoltre, anche inoccasione dei successivi due mandati, era stata specificamente negoziata lariduzione della tariffa oraria, confermando la permanenza dei palmaricorrelati alla stessa. Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’appello èpervenuta alla logica conclusione che anche gli stessi erano stati oggetto dipuntuale trattativa individuale (ulteriormente confermata dalla specificariduzione del palmare in occasione della stipula del secondo mandato).Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n.16252 del 08/06/2023) hanno chiarito che il cd. "palmario" costituisce unacomponente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocatoin caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compensostraordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale.Del resto, è noto che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazionedi legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del36 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, come nel caso di specie, è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Nella fattispecie inesame si è in presenza altresì di una cd. doppia conforme, né le ricorrentihanno dedotto che le decisioni di merito fossero fondate su differenti ragionidi fatto, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (attualequarto comma dell’art. 360 c.p.c.), nessuna censura sul pianomotivazionale poteva essere sollevata.A ben vedere, le ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle risultanzeistruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.In ogni caso, la sentenza qui impugnata appare congrua dal punto di vistalogico-formale e corretta sul piano giuridico.La Corte di Giustizia ha, inoltre, evidenziato che le informazioni che ilprofessionista è tenuto a fornire al cliente devono contenere indicazioni checonsentano al consumatore di valutare il costo totale approssimativo deiservizi di cui trattasi. Tali sarebbero una stima del numero prevedibile ominimo di ore necessarie per fornire un determinato servizio, oppure unimpegno a inviare, ad intervalli ragionevoli, fatture o relazioni periodicheche indichino il numero di ore di lavoro svolte. Ebbene, sì come accertatodai giudici di merito, le condizioni economiche del contratto (art. 6)prevedevano l’obbligo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di informare il cliente su circostanzesopravvenute, non prevedibili al momento della stipula del contratto, tali dainfluire sui costi della prestazione anche in relazione al valore e allapresumibile durata dell’assistenza.Premesso che è irrilevante ai fini della vessatorietà della clausola ladeterminazione del prezzo economico della prestazione, che la pattuizionedei compensi orari è espressamente prevista dall’art. 13, comma terzo,37 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026della l. 247/2012 e che la determinazione dell’importo dei compensi è libera,la Corte di merito ha poi, con valutazione non sindacabile nella presentesede, affermato che siffatta determinazione non era priva di ragionevolezzain relazione dell’ampiezza del mandato conferito e dell’elevata quantità ecomplessità delle questioni da affrontare, che richiedevano specifichecompetenze professionali certamente non comuni.In quest’ottica, si rivela del tutto apodittico il richiamo astratto operatoall’art. 29.4 del cod. deont. for. (“L’avvocato non deve richiedere compensio acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”).Il motivo di ricorso per cassazione che deduca la nullità di una clausolacontrattuale è, infatti, inammissibile ove si limiti al richiamo astratto dellenorme violate, senza specificare in che modo e in quale punto la decisioneimpugnata se ne sarebbe discostata, in violazione dell’art. 366, comma 1,n. 4, c.p.c..9. Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 34 cod. cons., 1175, 1337, 1325, 1343, 1344, 1346, 1362, 1363,1366, 1375, 1418, 2233 e 2697 c.c., nonché 13 LPF e del cod. deont. for.(spec. artt. 25, 29 e 31), per inosservanza dei criteri di determinabilità,ragionevolezza e proporzionalità dei compensi, specialmente quando fissatidall’avvocato nella forma delle tariffe orarie e del patto di quota lite,surrettiziamente travestito da “palmario”, in spregio alle norme generali,speciali e deontologiche in materia di compensi tra avvocato e cliente,nonché delle norme relative al diritto di ritenzione (impropriamentedenominata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] “prededuzione”) delle somme spettanti alleeredi Schubert.9.1. Il motivo è infondato.Le ricorrenti evidenziano che la disciplina dell’ordinamento professionaleforense, introdotta dalla l. 247/2012, pur stabilendo che la pattuizione deicompensi è libera (art. 13, comma 3, l.p.f.), ha tuttavia esplicitamente38 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026previsto il divieto dei patti “con i quali l’avvocato percepisca come compensoin tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o dellaragione litigiosa” (art. 13, comma 4, l.p.f.), in tal modo reintroducendo ildivieto del patto di quota lite).Quanto alla censura concernente l’asserita violazione, nella determinazionedei compensi professionali, dei criteri di determinabilità, ragionevolezza eproporzionalità, si rinvia a quanto esposto nell’analisi del precedentemotivo.Con riferimento ai cc.dd. palmari, la Corte d’appello ha, con argomentazionicongrue dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico, escluso chegli stessi costituissero un patto di quota lite vietato ai sensi dell’art. 13,comma quarto, l. n. 247/2012, trattandosi nel caso specifico di unacomponente aggiuntiva del compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’importopattuito, in caso del verificarsi delle condizioni previste, si sarebbe aggiuntoal compenso orario che sarebbe stato comunque percepito anche in assenzadel verificarsi delle stesse.Ciò è in linea con la statuizione contenuta in Cass., Sez. U, Sentenza n.16252 del 08/06/2023 (richiamata nella sentenza qui impugnata) secondocui il cd. "palmario" costituisce, appunto, una componente aggiuntiva delcompenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevoledella lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza ela difficoltà della prestazione professionale. E non si pone in contrasto conquanto stabilito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21585 del 19/10/2011 intema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, alla cui streguaintegra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 delcodice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivoeconomicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa dirisarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore deldifensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché atanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente39 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026formulazione dell'art. 45 cit., applicabile ratione temporis), che non puòessere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevoledella lite. Invero, il "palmario", pur solitamente ricollegandosi il relativoobbligo, o per la volontà delle parti o per la forza degli usi, all'esito vittoriosodella lite, si configura essenzialmente quale compenso di caratterestraordinario dovuto oltre quello spettante al legale per le singoleprestazioni giudiziali; pertanto, la sua stipulazione può prescindere daqualsiasi previsione sull'esito della lite, ovvero tale previsione può formareoggetto di espressa pattuizione tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4557del 27/08/1985).Avuto riguardo alla doglianza delle appellanti concernente l’asseritainvalidità dell’accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine alriconoscimento di un diritto di prededuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a soddisfazionedei propri crediti professionali delle somme costituenti i proventi dellavendita di opere d’arte (di Baselitz e di Picasso) e/o derivanti dallaconclusione favorevole del processo di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Copenaghen, la Corte territoriale ha ritenutoche la censura fosse generica e non si confrontasse con la motivazione deltribunale che aveva ritenuto che “non si rinviene alcuno dei vizi geneticiinvocati dalla difesa attorea, né ricorrono altre ragioni di invalidità dellascrittura. La funzione della scrittura in esame, di rendere più certe lereciproche obbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti,è infatti certamente lecita e meritevole di tutela nell'ambito di un rapportoche durava già da diversi anni”. La Corte di merito ha reputato altresìinfondata la censura in quanto l’art. 31 del codice deontologico forenseprevede che “L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunquericevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso delcliente e della parte assistita”, avendo, per l’effetto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agito perun fine consentito.40 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Invero, se da un lato occorre considerare gli artt. 29.6 (secondo cui“L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, oall’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento aquesti delle somme riscosse per suo conto”), 29.7 (in base al quale“L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimentiprofessionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle sommeriscosse per conto del cliente o della parte assistita”) e 31.1 (a mente delquale “L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parteassistita le somme riscosse per conto della stessa”) del codice deontologicoforense, dall’altro lato, è necessario altresì tener presente l’art. 31.3 dellostesso codice, alla cui stregua “L’avvocato ha diritto di trattenere le sommeda chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia ilconsenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di sommeliquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte el’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c)quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del propriocompenso espressamente accettata dal cliente”.A ben vedere, del resto, le ricorrenti si limitano a fornire una interpretazionealternativa delle clausole in esame (per Cass. 25 marzo 2023, n. 7476, laviolazione dei criteri ermeneutici non può risolversi nella meracontrapposizione di una diversa interpretazione del contratto) - peraltrodenunciando apoditticamente, alle pagine 112 e 113 del ricorso, laviolazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. -, sollecitando unarivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nella presente sede dilegittimità e, comunque, preclusa dalla circostanza che si è al cospetto diuna cd. doppia conforme. A tal ultimo proposito, va ricordato che, avutoriguardo al cd. 'palmario', che non deve essere tale da rappresentare unaingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economiciderivanti dalla vittoria della lite, l'apprezzamento del giudice del merito sullasussistenza o meno del patto di quota lite, qualora sia sorretto da41 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026motivazione adeguata, immune da vizi logici e da errori di diritto, non puòformare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 1701 del 13/05/1976).In quest’ottica, fermo restando che la determinazione del compenso èrimessa all’autonomia contrattuale, purché l’oggetto sia determinabile e ilcompenso sia congruo rispetto all’attività svolta e che le pronunce cheseguono sono state emanate in ambito disciplinare, le ricorrenti non hannoadattato alla fattispecie concreta i principi, sostanzialmente sovrapponibili,enunciati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25012 del 25/11/2014, prima, e daCass., Sez. U, Sentenza n. 6002 del 04/03/2021, poi, in particolareomettendo di indicare quale fosse la tariffa di mercato dell’epoca (unicoparametro sulla cui base valutare se l'accordo che lega compenso e risultatofosse ragionevole o, al contrario, sproporzionato per eccesso) e di scrutinarei singoli fattori rilevanti, rappresentati dal valore, dalla complessità della litee dalla natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione delrischio.Essendosi limitate a richiamare principi astratti, le ricorrenti non hanno inconcreto contrastato l’affermazione della Corte territoriale la quale haaccertato documentalmente l’attività svolta, ritenuto congrui eproporzionati i compensi ed escluso qualsiasi automatismo sanzionatorio.In ogni caso, premesso che i mandati professionali oggetto di causa sonostati stipulati il 12.9.2013, il 6.5.2014 e il 27.4.2016 e che, come è noto, ildivieto del patto di quota lite, dopo essere stato rimosso con il cd. decretoBersani dal 4 luglio 2006 al 2 febbraio 2013, è stato reintrodotto dall’art.13, comma 4, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2febbraio 2013 (e, quindi, applicabile ratione temporis alla fattispecie inesame), questa Sezione ha in più occasioni (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4078del 18/06/1986, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6519 del 26/04/2012) affermatoche, in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota litenon solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia42 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma didenaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio allaparte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio(cd. palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltàdella prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione delcompenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, siasostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delleprestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totaleo prevalente all'esito della lite.Da ultimo, la doglianza secondo cui, per l’attività stragiudiziale svolta primao in concomitanza con l’attività giudiziale, sarebbe spettato un compensodistinto dall’attività giudiziale soltanto se e quando l’attività stragiudizialeavesse rivestito un’autonoma rilevanza rispetto alla prima, introduce unaquestione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè lericorrenti avrebbero dovuto indicare, a pena di inammissibilità, conprecisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesserotempestivamente sollevata.10. Con l’ottavo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art 360,comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 24 e 111 Cost. e 101, 115, 132, n. 4, e 183 c.p.c., per non aver laCorte di merito considerato che il principio di non contestazione ha adoggetto soltanto i fatti principali comuni alle parti, si correla alla specificaallegazione della parte attrice (in senso sostanziale, id est il convenuto Avv.Ceresi, che ha agito, in via monitoria e riconvenzionale, per il pagamento dipretesi compensi professionali) e non riguarda i documenti, qui oltretutto diformazione unilaterale e prodotti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo telematico innumero di 13.552 e in modalità alluvionali con la seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., senza spiegazione né esplicazione alcuna eall’evidente fine di impedire il pieno esercizio del diritto di difesa alle erediSchubert, nel ristretto termine di venti giorni di cui all’art. 183, comma 6,43 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026n. 3 c.p.c., con la conseguente inutilizzabilità delle presunte noncontestazioni e delle produzioni alluvionali avversarie, in ogni casosprovviste di qualunque efficacia probatoria, trattandosi per lo più didocumenti di formazione unilaterale, predisposti da controparte,probabilmente anche ex post, con l’unica finalità di giustificare parcellemanifestamente esorbitanti e totalmente abnormi.10.1. Il motivo è infondato.La questione giuridica che viene posta con la censura in esame è se ilprincipio di non contestazione possa operare anche in relazione a documentie se la produzione massiva di documenti renda inutilizzabili le prove.Avuto riguardo alla eccepita erronea applicazione del principio di noncontestazione da parte del tribunale non solo ai fatti principali ma anche aifatti secondari e ai documenti, la Corte d’appello ha accertato che l’avv.Ceresi aveva provato documentalmente in modo puntuale l’esecuzione delleproprie prestazioni e la complessità delle stesse e che la lettera del23.11.2018, con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esposto l’attività espletatain esecuzione dei mandati e dato atto del credito residuo in suo favore al30.9.2018, aveva chiesto alle Schubert di confermare i mandati conferiti egli impegni contrattuali assunti (compreso l’impegno ad onorare i debitimaturati per le prestazioni ancora in corso), destinando in prededuzione alpagamento degli stessi i proventi derivanti dalla vendita di opere d’arte e/ole utilità derivanti dalla conclusione favorevole del processo d’appellodanese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era ricognitiva delle prestazioniprofessionali svolte e di quelle ancora in atto da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] conle richieste assunzioni di obblighi ed era stata sottoscritta per accettazioneda tutte le Schubert.Da tali rilievi la Corte territoriale ha tratto la logica conseguenza che, con ladetta lettera, le Schubert avevano riconosciuto le prestazioni svolte dall’avv.Ceresi ed il suo diritto ad ottenere il pagamento del compenso non ancoracorrisposto per quelle espletate e non ancora pagate.44 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Solo con riferimento ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2,c.p.c., il principio di non contestazione trovava applicazione limitatamenteai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi deldiritto fatto valere in giudizio, mentre per i fatti secondari - vale a dire quellidedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituivaargomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fattipotevano essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 40756 del 20/12/2021). E così, mentre lamancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali,comportava la superfluità della relativa prova perché non controversi, seera riferita ai fatti secondari consentiva al giudice solo di utilizzarliliberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015; cfr. altresì Cass., Sez.1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008).All’indomani della sostituzione dell’art. 115 c.p.c., invece, si è affermatol’orientamento secondo cui il principio in esame va esteso altresì ai fattisecondari; d’altra parte, l’attuale art. 115, comma 1, c.p.c. non operaalcuna distinzione tra i due tipi di fatto.In ogni caso, la doglianza non attinge la ratio decidendi sottesa allapronuncia impugnata. Invero, la Corte d’appello non ha affermato chedeterminati fatti secondari, non essendo stati contestati dalle odiernericorrenti, dovevano considerarsi provati, ma ha ritenuto, come si è visto,con motivazione senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, che ilprofessionista avesse fornito idonea e puntuale prova documentale in ordineall’esecuzione delle proprie prestazioni e alla complessità delle stesse,corroborate dalla ricognizione del debito contenuta nella lettera del23.11.2018. In quest’ottica, non è pertinente il richiamo operato allagiurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 712 del15/01/2018; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021)45 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è piùsufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delleprestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere dellacompetente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta alprofessionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostratividella pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazionisvolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.Senza tralasciare che, anche con riferimento alla doglianza in esame, si èal cospetto di una cd. doppia conforme, né le ricorrenti hanno dedotto chele due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni di fatto, con laconseguenza che nessun rilievo sul piano motivazionale sarebbeammissibile.Del resto, se è vero che il principio di non contestazione riguarda i fattistorici allegati, non i documenti in quanto tali (per Cass., Sez. 3, Sentenzan. 6172 del 05/03/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024,infatti, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha peroggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può riguardare leconclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti, rispettoai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modidi cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso,restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggettodi discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da partedel giudice; cfr., in tal senso, Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del06/04/2016 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020), èaltrettanto vero che la mancata contestazione del contenuto fattuale deidocumenti equivale ad ammissione del fatto. Invero, in materia di provacivile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fattostorico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020).46 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel caso di specie, le odierne ricorrenti non hanno mai contestatospecificamente le prestazioni fornite dal professionista, le ore assicurate ele attività dal medesimo svolte, essendosi limitate a una contestazionegenerica.D’altro canto, fermo restando che, dal punto di vista delle preclusioniprocessuali, sono stati prodotti tempestivamente in giudizio dallacontroparte con la seconda memoria numerosi documenti, non risulta chele odierne ricorrenti, a fronte di un esiguo termine di venti giorni, di cui aln. 3 dell’art. 183, comma 6, c.p.c., per replicare, abbiano chiesto di essererimesse in termini.Le ricorrenti, peraltro, nonostante l’asserita complessità delladocumentazione ex adverso prodotta, hanno chiaramente mostrato dicomprenderne esattamente il contenuto, ponendola a fondamento -unitamente al riconoscimento avvenuto mediante la lettera ricognitivasottoscritta da tutte le ricorrenti- dell’accertamento dell’avvenuta correttaesecuzione delle prestazioni professionali rese dal legale.Da ultimo, la censura concernente l’asserito generico e del tutto indebitoutilizzo in sentenza di “documenti alluvionalmente prodotti, totalmenteinesplicati e unilateralmente formati” è all’evidenza generica e apodittica,non essendo accompagnata da un esame analitico dei detti documenti, iquali, peraltro, in violazione del principio di specificità, non vengononeppure trascritti, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi.11. Con il nono motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 1325, 1343, 1344, 1418, 1460 e 2237 c.c., anche in relazione all’art.31 cod. deont. for., per non aver la Corte d’appello rilevato la radicaleinvalidità del negotium sceleris del 23 novembre 2018 sulla pretesaricognizione congiunta delle prestazioni rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e degli“pseudo-palmari”, che dissimulano altrettanti patti di quota lite, inerenti allacausa danese contro il gallerista Faurschou, con un preteso diritto di47 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026“prededuzione in bianco” attribuito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a sé medesimo percompensi indeterminati e autoliquidati, nonché l’inadempimento grave aipropri doveri minimi e alle più elementari obbligazioni dell’avvocato,sottoscrivendo la transazione con il debitore danese Faurschou valendosi diuna risalente procura generale alle liti, senza rivelare alcunché alle clientie, per di più, tentando di farsi bonificare euro 1.600.000 circa su propriconti correnti in Italia, nonostante le contrarie istruzioni delle clienti (inparticolare, quelle istruzioni impartite di depositare la somma sul conto diEva Schubert per la quota di sua spettanza).11.1. Il motivo è infondato.Con riferimento all’asserita dissimulazione, tramite i cc.dd. palmari, divietati patti di quota lite, si rinvia all’analisi del settimo motivo.Per quanto concerne gli altri due aspetti denunciati, la Corte d’appello haaffermato che:- l’accordo sottoscritto in data 23.11.2018 in ordine al riconoscimento di undiritto di prededuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (a soddisfazione dei propri creditiprofessionali delle somme costituenti i proventi della vendita di opere d’artee/o derivanti dalla conclusione favorevole del processo di appello neiconfronti di Faurschou davanti alla Corte d’appello di Copenaghen) eravalido, atteso che la sua funzione (rendere più certe le reciprocheobbligazioni tra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti) era lecita emeritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversianni e l’art. 31 del codice deontologico forense prevede che “L’avvocato hadiritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo dicompenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita”;- quanto alla sottoscrizione della transazione con Faurschou, dai documentiprodotti dalle appellanti emergeva che le Schubert erano state informatedella transazione, avendone ricevuto una bozza, e non erano contrarie alcontenuto della stessa, ma solo alle modalità di esecuzione del versamento(avendo, dapprima, la sola [OSCURATO:PERSONA] richiesto che la quota di sua48 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026spettanza venisse accreditata su un conto a lei intestato e,successivamente, tutte le Schubert rivolto tale richiesta all’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore danese, chiedendogli che qualunque versamento venisse inviatosu un conto a loro cointestato); del resto, le medesime con la scrittura del23.11.2018 avevano, come detto, espressamente assunto l’obbligo didestinare in prededuzione le utilità della causa danese al pagamento deicompensi professionali dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, quindi, in forza dellaprocura generale alle liti del 2013 di cui era in possesso, aveva transatto lacausa sulla base delle condizioni comunicate in precedenza alle proprieassistite e su cui non avevano espresso dissenso (agendo quindi inscrittura privata a destinare la somma al pagamento dei propri compensi).Già in precedenza il tribunale aveva evidenziato che la funzione dellascrittura datata 23.11.2018, di rendere più certe le reciproche obbligazionitra le parti, con riguardo a tutti i mandati conferiti, era “certamente lecita emeritevole di tutela nell'ambito di un rapporto che durava già da diversianni”.Invero, l’accordo rappresentava una ricognizione negoziale di prestazioni ecrediti, liberamente sottoscritta, ratificativa di rapporti preesistenti.Del resto, è incontestato che il difensore danese Avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito dellepressioni ricevute dalle sorelle Schubert, ha deciso di depositare le sommederivate dalla transazione presso la Banca di Danimarca, dove tuttoragiacciono in deposito infruttifero per un ammontare corrispondente a circaeuro 1.600.000 (cfr. pag. 123 del ricorso).11.2. Per quanto riguarda la censura avente ad oggetto l’addebito a caricodelle eredi Schubert del pagamento delle spese legali del procedimento didiffamazione promosso dagli eredi Manzoni nei confronti del Ceresi, la Cortedi merito ha posto in rilievo che «il procedimento di diffamazione intentatodalla [OSCURATO:PERSONA] -anche- nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per averpubblicato articoli sul Giornale dell’Arte, nell’interesse condiviso anche delle49 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026appellanti di denunciare l’inaffidabilità della Fondazione nell’attribuire lafalsità di alcune opere dell’autore la cui autenticità è oggetto diaccertamento da parte del Tribunale di Milano, era espressamente indicatonella scrittura privata del 23.11.2018 fra quelli per cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avevadiritto al compenso che quindi è stato espressamente riconosciuto dalleSchubert con la sottoscrizione della stessa».Ebbene, quest’ultimo passaggio logico non è stato in alcun modocontrastato dalle ricorrenti.In definitiva, le doglianze, tendenzialmente astratte, mirano a un riesamedel merito.12. Con il decimo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c.,e 111, comma 6, Cost., nonché per violazione e falsa od omessaapplicazione degli artt. 33 ss. cod. cons., 1261, 1322, 1325, 1343, 1344 e2233 c.c. e 13.4 LPF (l. 247/2012), anche in relazione agli artt. 25, 29.4 e31 cod. deont. for., per non aver la Corte territoriale ritenuto che i sedicenti“palmari” e i “diritti di prededuzione” congegnati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] patti di quota lite e/o pattuizioni di illegittime ritenute di benie/o somme delle clienti per compensi non previamente determinati eautoliquidati a posteriori in misura esorbitante per una non meglio chiaritané dimostrata attività professionale, in contrasto sia con le norme diprotezione dei consumatori (Dir. 93/13 e artt. 33 ss. cod. cons.), sia conl’art. 1261 c.c. sul divieto di cessione della res litigiosa, sia con le regole diproporzionalità e ragionevolezza nella determinazione dei compensi (artt.1322, 1325, 1343, 1344 e 2233 c.c.), anche in relazione agli artt. 13.4 LPF,25, 29.4 e 31 cod. deont. for., oltre a porsi in radicale violazione delle normeche impediscono agli avvocati di svolgere attività di mediazione nellavendita di beni mobili, a pena di nullità, ai sensi degli artt. 3 r.d. 1578/1933e 6 l. 39/1989 (avuto riguardo agli abnormi e autoliquidati compensi,50 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026trattenuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla vendita di opere di Picasso, Femme nuecouchée, e di Baselitz, Anna).12.1. Il motivo è infondato.Per quanto concerne l’asserita dissimulazione, attraverso i palmari e i dirittidi prededuzione, di patti di quota lite, si rinvia al settimo motivo, nell’analisidel quale la doglianza è stata affrontata.Con riferimento all’incasso del prezzo di vendita delle opere “Femme nuecouchée” di Picasso e “Anna” di Baselitz, la Corte d’appello harappresentato, quanto alla prima, che con lettera del 2.10.2014 DominiSchubert, dapprima, aveva conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il mandato a vendere ildipinto, stabilendo il prezzo di vendita e riconoscendo al medesimo (fermal’applicazione del regime tariffario già pattuito con riduzione del 50%) unsuccess fee pari al 5% del prezzo di vendita (tale compenso era un palmarioe non un patto di quota lite, in quanto aggiuntivo a quello tariffario giàprevisto) e, poi, lo aveva autorizzato espressamente, prestando il consensoalla richiesta dello stesso contenuta nella lettera del 29.10.2014, atrattenere la somma di € 520.024, detratta dal prezzo di vendita dell’operadi Picasso, a pagamento dei crediti maturati dallo studio per l’operaprofessionale prestata per lo svolgimento delle attività colà puntualmenteindicate; in relazione all’opera di Baselitz, premesso che la transazione erastata stipulata fra le parti (vale a dire, con i comproprietari eredi [OSCURATO:PERSONA])in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (attribuendo il dipinto in proprietà esclusiva alle erediSchubert), laddove la decisione di porre in vendita l’opera per l’importo di120.000 € e di autorizzare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a trattenerne il prezzo in attuazionedell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata comunicata per scritto allo stesso nelfebbraio 2019 e confermata anche con il consenso delle figlie in data19.2.2019 (deposizione teste Bianchini), quando il dipinto era stato vendutonon era più res litigiosa, con la conseguenza che anche la cessione delcredito ad incassarne il prezzo non violava il divieto dell’art. 1261 c.c..51 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026Quest’ultima affermazione, in particolare, è perfettamente in linea conCass., Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 (v., in precedenza, giàCass., Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984), peraltro richiamata insentenza, secondo cui, in tema di divieto di cessione a favore di determinatepersone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale e la ratio dell'art. 1261c.c., diretta ad impedire speculazioni sulle liti da parte dei pubblici ufficialie degli esercenti le professioni legali che svolgono la loro funzionenell'ambito della giurisdizione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale siasorta la controversia, consentono di affermare che il divieto stesso non trovaapplicazione riguardo a un credito la cui controversia sia stata definita consentenza passata in giudicato. Ai sensi dell’art. 1965 c.c., infatti, “latransazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciprocheconcessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una liteche può sorgere tra loro”.Non pertinente è il richiamato operato a Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29834del 20/11/2018, la quale, evidentemente riferendosi ad una fattispeciedifforme da quella in esame, ha affermato il principio secondo cui sussisteviolazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui unavvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedenteanche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recuperopresso il debitore moroso, atteso che è coerente con la ratio della norma -la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggettiin essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta adcontestazione".Del resto, le ricorrenti non si sono neppure peritate di trascrivere, almenonei suoi passaggi maggiormente significativi, la detta transazione, ondeporre questo Collegio nelle condizioni di scrutinarne la portata.La questione sottesa all’asserita violazione dell’art. 3, comma 1, r.d.1578/1933 (secondo cui “pone in essere un comportamento52 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i principi della deontologiaforense l’avvocato che intrattenga con il proprio cliente rapporti di carattereeconomico e commerciale estranei al mandato professionale, cosìsnaturando l’attività difensiva”) non viene menzionata nella sentenzaimpugnata, con la conseguenza che le ricorrenti avrebbero dovuto indicarecon precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesserotempestivamente sollevata.Anche di recente questa Sezione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2135 del29/01/2025, allineandosi a Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28914 del05/10/2022) ha ritenuto valido il patto di quota lite che non violi il divietodi cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapportotra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle partiall'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccessorispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonchésotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art.45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure indicato qualesarebbe stata, in rapporto alla delicatezza e alla complessità degli incarichiprofessionali conferiti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], la tariffa di mercato congrua, inrelazione alla quale poter operare la valutazione di proporzione o meno.Mentre le ricorrenti hanno solo dedotto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto inessere un’attività di intermediazione commerciale, il controricorrente haevidenziato che, da un lato, quanto all’opera di Picasso (Femme nuecouchée), avrebbe eseguito puntualmente il mandato conferitogli da LuiginaDomini, nella sua qualità di socia unica e liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA].a.s. e, dall’altro lato, il dipinto “Anna” di Baselitz è stato vendutodirettamente all’acquirente da lei prescelto ed al prezzo autonomamentedeterminato da [OSCURATO:PERSONA], sempre nella predetta qualità.Da ultimo, il rilievo delle ricorrenti, secondo cui la vendita (sia pure sullabase di un mandato) di un quadro integrerebbe un’attività di53 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026intermediazione commerciale, che nulla avrebbe da spartire con l’attivitàpropria dell’avvocato e che oltretutto presupporrebbe l’iscrizione al relativoalbo dei mediatori autorizzati ai sensi della l. 39/1989, è infondato. Invero,è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazionenegoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, conriguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazioneunilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare,incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una personainteressata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.L'esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia adoggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie dibeni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggettaall’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 della l. n. 39 del 1989,ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, aisensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (Cass., Sez.U, Sentenza n. 19161 del 02/08/2017). Tuttavia, non risulta che l’avv.Ceresi abbia svolto, su incarico delle eredi Schubert, l’attività di vendita diquadri con professionalità e in modo continuativo.13. Con l’undicesimo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa od omessa applicazionedegli artt. 33 ss. cod. cons., artt. 1322, 1325, 1343, 1360, 1362, 1363,1366, 1370 e 2233 c.c., nonché 35, comma 2, cod. cons., per aver lasentenza impugnata riconosciuto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] un invalido patto di quotalite, camuffato da palmario, sul c.d. “risparmiato” nella causa danese13.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto corretta l’interpretazione data dal tribunale alsecondo mandato del 6.5.2014 ritenendo che sulla base dello stesso fossedovuto il palmario sul “risparmiato” pattuito in occasione del primo mandatodel 12.9.2013, emergendo proprio dalla interpretazione del testo che le54 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026parti avevano pattuito le medesime condizioni economiche del mandatooriginario, con la sola eccezione della riduzione del palmario success fee dal20 al 15%, sicchè era dovuto dalle Schubert all’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche il palmariosul “risparmiato” conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale diIl testo del secondo mandato è il seguente: «[…] Vi confermo che inrelazione all’assistenza nella procedura pendente a Copenhaghen(Schubert/Faurschou), verrà applicata la convenzione tariffaria di cui allalettera mandato del 12 settembre 2013, ferma la riduzione dal venti alquindici per cento del palmare (success fee) a titolo di onorari cui lo Studioavrà diritto sulle somme o utilità che saranno riconosciute a qualsiasi titolo(vale a dire in forza di provvedimenti giudiziali e/o arbitrali di primo gradoe/o conciliazioni giudiziali e/o transazioni stragiudiziali) in favore Vostro[…]».Il tribunale, dalla circostanza che il secondo mandato riportava la clausolarelativa al palmario sulle utilità con riduzione dello stesso e quella sullarevoca condizionata al pagamento dei palmari maturati - identica a quelladel primo mandato -, aveva desunto che le parti avessero rinegoziatocomplessivamente la pattuizione relativa ai palmari con volontà di escluderequella relativa al palmario (del 15%) sul “risparmiato” in ragione del fattoche la stessa non compariva nel secondo mandato.La Corte territoriale è, pervenuta, invece, alla conclusione in precedenzariportata sulla base di due rilievi: a) perché nel secondo mandato era statoespressamente convenuto che “verrà applicata la convenzione tariffaria dicui alla lettera mandato del 12 settembre 2013, ferma la riduzione dal vential quindici per cento del palmare (success fee)”; b) quindi le parti avevanoconvenuto di applicare l’intera convenzione tariffaria della lettera del12.9.2013, comprensiva: i) della riduzione della tariffa oraria; i) delpalmario sul risparmiato; iii) di tutte le altri condizioni contrattuali previstedalle “condizioni economiche”, con l’eccezione, ferma la riduzione dal venti55 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026al quindici per cento, del palmare success fee. A tal fine ha valorizzatoaltresì il comportamento successivo tenuto dalle parti - rilevante ai sensidell’art. 1362, comma 2, c.c. -, atteso che l’importo maturato per il mandatodel 6.5.2014 era stato ribadito nella lettera del 29.11.2018 senza alcunacontestazione in merito alla debenza dello stesso da parte delle Schubert.La doglianza formulata dalle ricorrenti a pagina 136 del ricorso èestremamente generica [«Quel che nelle pagg. 27-28 della Sentenza si fapassare per interpretazione letterale e secondo la comune intenzione deicontraenti è contraria a qualsiasi criterio di ragionevolezza, buona fede ecorrettezza (art. 1366 c.c.), oltre a trascurare la necessità di seguire ilcriterio dell’interpretatio contra praedisponentem (art. 1370 c.c.), tanto piùquando si tratti di contratti con i consumatori (art. 35, comma 2, cod.cons.)»].In ogni caso, la Corte d’appello ha interpretato il contratto sulla base degliartt. 1362 ss. c.c., individuando la volontà effettiva delle parti e ritenendoil palmario applicabile anche alla reiezione di pretese avversarie.La censura, non individuando specifici canoni violati, è inammissibile. Nonè, infatti, consentito in cassazione sostituire l’interpretazione del giudice dimerito con una diversa lettura del contratto (Cass. civ., 25 marzo 2023, n.7476).Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodi un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudicedi merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura56 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461del 09/04/2021).Del resto, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte cheha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausolacontrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la sceltaalternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n.18214 del 03/07/2024).14. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Va nella presente sede rilevato che l’esercizio del diritto di critica appareessere stato oltrepassato attraverso l’utilizzo, nel ricorso per cassazione,delle espressioni “altra perla nera” (pag. 125, punto 290) e “assurdità di talfatta non dovrebbero leggersi mai in sentenze pronunciate in nome dellalegge e del [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 127, punto 295), segnalate altresì dalSostituto Procuratore Generale.Viceversa, non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta, generica,del controricorrente di disporre la “cancellazione delle espressionisconvenienti e offensive indicate nella sentenza di primo e secondo grado,ove contenute negli atti Schubert del presente procedimento, con ogniconseguente statuizione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 89c.p.c.” e specifica del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale con riferimento alleulteriori espressioni “l’abisso” che sarebbe stato raggiunto dalla sentenzaImpugnata e la “palese assurdità dell’incredibile affermazione” pure ascrittaal giudice di appello. Invero, sebbene il giudice possa esercitare il potere dicancellazione anche d’ufficio, in ogni stato del processo, senza che sianecessaria una specifica istanza di parte e, a fortiori, senza che sia richiestal’analitica indicazione delle frasi ritenute offensive, avendo l’eventualeistanza della parte natura di mera sollecitazione (non di domanda57 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudiziale), l'uso nel ricorso per cassazione di alcune espressioni eccessivenon risulta dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo,rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservapur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senzaeccedere dalle esigenze difensive, essendo le stesse preordinate adimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dellacontroparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.14.1. Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle concernenti ilsubprocedimento ex art. 373 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nelprocedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello nondeve, infatti, contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di unapronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito delgiudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta allaCorte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità.Non sussistono, da ultimo, le condizioni per una condanna delle ricorrentiper lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che lemedesime abbiano instaurato il presente giudizio con dolo o colpa, ma pursempre nella convinzione della fondatezza delle loro tesi. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 8.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;58 di 59Numero registro generale 13449/2024Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20214/2026Data pubblicazione 16/06/2026ordina la cancellazione dal ricorso delle espressioni indicate in motivazionenel § 14.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott. Andrea Penta59 di 59