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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12137/2026

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entati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],- intimata -per la cassazione della sentenza n. 1330/2023 della CORTE d'APPELLO diPalermo pubblicata il 14.7.2023;Pag. 1 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con sentenza pubblicata il 28.10.2020, il Tribunale di Palermo inaccoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] inefficace l’atto istitutivo del trust denominato “Genziana”(beneficiari Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA]), stipulato dalla convenutaGenziana [OSCURATO:PERSONA], di cui al rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. rep. 51111) e, conseguentemente, dichiarava inefficace ilconferimento contestuale, eseguito a favore del trustee – Maria FrancescaInternicola - dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/i/l/m piano terra,identificato nel N.C.E.U. di Palermo, foglio 44, particella 485 sub

7.2. La Corte d’Appello di Palermo, nella contumacia di Maria FrancescaInternicola, con sentenza pubblicata il 14.7.2023 rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA], onerandolidelle spese del grado.Osservava la Corte d’appello, per quanto di rilievo nel presentegiudizio, che sussisteva in capo alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] laconsapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto rispetto al creditodella [OSCURATO:PERSONA] di euro 51.805,58, profilo neppure oggetto diimpugnazione, considerato che l’atto di costituzione del trust familiare,(6.7.2012) la pronuncia della sentenza (pubblicata il 4.10.2012) recante lacondanna al pagamento del debito.Notava la corte che era irrilevante la condizione di indebitamentodella disponente verso il trustee, poiché il conferimento nel trust avevariguardato l’unico bene della prima e la destinazione al patrimonio deltrustee non ne aveva determinato l’accrescimento, non emergeva dall’attoche esso valesse quale adempimento di debiti precedenti, per essere stataevidenziata la sola finalità di carattere familiare, né poteva valere qualeadempimento di debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, cod.Pag. 2 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026civ.

Alla sanzione dell’inefficacia si sarebbe sottratto solo l’adempimento diun debito scaduto in senso tecnico, ma non un atto discrezionale e, quindi,non dovuto come la cessione di un bene in luogo dell’adempimento.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono GenzianaInternicola, Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

ResisteGiovanna [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degliartt. 2900 e 2901, comma terzo, cod. civ.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che il trustoggetto di lite era oneroso e non gratuito, per essere stato disposto confinalità solutoria in relazione a debiti scaduti assunti verso il trustee Mariascaduto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto il trust oggetto direvocatoria.Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., 2697 e 2901 cod. civ.Lamentano che, avendo omesso di considerare la natura onerosa deltrust, la corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod. civ.,per essere l’appellata gravata dall’onere della prova che i terzi fosseroconsapevoli del pregiudizio e che avessero partecipato dolosamenteall’operazione.

Ciononostante, gli appellanti avevano provatodocumentalmente il livello di indebitamento della disponente “assunto conle banche e dunque anche coi familiari”, aggiungendo che erroneamente lacorte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale articolata nellamemoria ex art. 183 cod. proc. civ.Pag. 3 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.discendente dall’erronea decisione assunta dalla Corte d’appello, la quale,se avesse deciso correttamente, non avrebbe posto le spese di lite acarico dei convenuti, ma della [OSCURATO:PERSONA] in quanto soccombente.2.

Il primo e il secondo motivo, in quanto strettamente connessi,vertendo sulla pretesa natura del trust in contestazione quale atto a titolooneroso, possono essere esaminati congiuntamente, e sono entrambiinammissibili.2.1.

I ricorrenti nel dolersi per la ritenuta natura gratuita del trustoggetto di domanda revocatoria hanno impugnato la sentenzalimitatamente a quanto detto dalla Corte d’appello a pagina 8 (secondocapoverso), ma si sono disinteressati di quanto espresso dal giudicante aproposito dell’irrilevanza della condizione di indebitamento delladisponente verso il trustee.La corte d’appello (da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 10,primo capoverso) ha espressamente preso in esame l’indicatoindebitamento della disponente verso la madre/trustee, escludendone larilevanza, perché il conferimento dell’unico bene in trust e la destinazioneal patrimonio del trustee non lo avevano accresciuto, e dall’atto nonemergeva che esso valesse quale “adempimento di debiti pregressi,essendo stato evidenziato piuttosto nelle premesse il solo scopo familiare.La corte d’appello, inoltre, ha escluso che si fosse al cospettodell’adempimento di un debito scaduto non suscettibile di revocatoria, aisensi dell’art. 2901, comma terzo, cod. civ., poiché solo l’adempimento diun debito scaduto in senso tecnico sarebbe rilevante, e non un attodiscrezionale non dovuto, quale la cessione di un bene in luogodell’adempimento, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale diun negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtùdel quale il pagamento è dovuto.

In tale ultimo caso, l’effetto estintivoPag. 4 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026deriva dal diverso accordo tra il debitore e il creditore, venendo meno,pertanto, la natura di atto dovuto.I ricorrenti hanno ignorato del tutto tale motivazione, assumendo dipoter sollecitare a questa Corte il riesame del giudizio di fatto in relazionealla natura onerosa del trust come asseritamente “consacrato” nellaraccomandata del 20.2.2012 e viepiù confermato da una serie dicircostanze relative alla vita della disponente, di cui non v’è traccia nellasentenza impugnata, nonché nella documentazione bancaria finalizzata adimostrare il livello di indebitamento di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, pertanto, hanno prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito al consolidato principio di diritto, in baseal quale “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure privedi specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata èassimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366,comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità delricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).2.2.

Con particolare riferimento al secondo motivo, va ulteriormenteosservato che risulta formulato in violazione dei requisiti a penad’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.In primo luogo, non risulta in alcun modo spiegato in cosaconsisterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., mentre laviolazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in manieraconforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte intema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v., Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., VI-3,23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass., sez.V, 15 ottobre 2024, n. 26739).

Ipotesi non ricorrente nel caso di specie,Pag. 5 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026poiché la Corte d’appello, in ragione della natura gratuita dell’atto, havalorizzato la circostanza della consapevolezza del pregiudizio in capo aldebitore/disponente, profilo risultato “non oggetto di gravame” (pagina 7,ultimo capoverso).I ricorrenti, inoltre, lamentano del tutto incongruamente la mancataammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183cod. proc. civ., del cui contenuto hanno omesso di fornire alcunaindicazione (v.

Cass., sez. 6-III, 10 agosto 2017, n. 19985), salvoinsistere in questa sede per la sua ammissione, quasi che l’impugnazionefosse rivolta alla Corte d’appello con riferimento alla sentenza delTribunale.3.

Il terzo motivo è inammissibile, perché privo della relativa sostanzaper essere un non-motivo.I ricorrenti si limitano a postulare che sarebbe stato violato l’art. 91cod. proc. civ. come conseguenza degli errori in cui sarebbe incorsa laCorte d’appello.

Senonché, la decisione in ordine alle spese di lite sarebbecaduta in base art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fosse stataaccolta, almeno, una delle due censure contenute nei primi due motivi.

Diqui l’inammissibilità del motivo in esame.4.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cuieuro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,Pag. 6 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],- intimata -per la cassazione della sentenza n. 1330/2023 della CORTE d'APPELLO diPalermo pubblicata il 14.7.2023;Pag. 1 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 28.10.2020, il Tribunale di Palermo inaccoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] inefficace l’atto istitutivo del trust denominato “Genziana”(beneficiari Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA]), stipulato dalla convenutaGenziana [OSCURATO:PERSONA], di cui al rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. rep. 51111) e, conseguentemente, dichiarava inefficace ilconferimento contestuale, eseguito a favore del trustee – Maria FrancescaInternicola - dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/i/l/m piano terra,identificato nel N.C.E.U. di Palermo, foglio 44, particella 485 sub 7.2. La Corte d’Appello di Palermo, nella contumacia di Maria FrancescaInternicola, con sentenza pubblicata il 14.7.2023 rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA], onerandolidelle spese del grado.Osservava la Corte d’appello, per quanto di rilievo nel presentegiudizio, che sussisteva in capo alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] laconsapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto rispetto al creditodella [OSCURATO:PERSONA] di euro 51.805,58, profilo neppure oggetto diimpugnazione, considerato che l’atto di costituzione del trust familiare,(6.7.2012) la pronuncia della sentenza (pubblicata il 4.10.2012) recante lacondanna al pagamento del debito.Notava la corte che era irrilevante la condizione di indebitamentodella disponente verso il trustee, poiché il conferimento nel trust avevariguardato l’unico bene della prima e la destinazione al patrimonio deltrustee non ne aveva determinato l’accrescimento, non emergeva dall’attoche esso valesse quale adempimento di debiti precedenti, per essere stataevidenziata la sola finalità di carattere familiare, né poteva valere qualeadempimento di debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, cod.Pag. 2 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026civ. Alla sanzione dell’inefficacia si sarebbe sottratto solo l’adempimento diun debito scaduto in senso tecnico, ma non un atto discrezionale e, quindi,non dovuto come la cessione di un bene in luogo dell’adempimento.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono GenzianaInternicola, Pierluigi e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. ResisteGiovanna [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degliartt. 2900 e 2901, comma terzo, cod. civ.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che il trustoggetto di lite era oneroso e non gratuito, per essere stato disposto confinalità solutoria in relazione a debiti scaduti assunti verso il trustee Mariascaduto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto il trust oggetto direvocatoria.Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., 2697 e 2901 cod. civ.Lamentano che, avendo omesso di considerare la natura onerosa deltrust, la corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod. civ.,per essere l’appellata gravata dall’onere della prova che i terzi fosseroconsapevoli del pregiudizio e che avessero partecipato dolosamenteall’operazione. Ciononostante, gli appellanti avevano provatodocumentalmente il livello di indebitamento della disponente “assunto conle banche e dunque anche coi familiari”, aggiungendo che erroneamente lacorte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale articolata nellamemoria ex art. 183 cod. proc. civ.Pag. 3 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.discendente dall’erronea decisione assunta dalla Corte d’appello, la quale,se avesse deciso correttamente, non avrebbe posto le spese di lite acarico dei convenuti, ma della [OSCURATO:PERSONA] in quanto soccombente.2. Il primo e il secondo motivo, in quanto strettamente connessi,vertendo sulla pretesa natura del trust in contestazione quale atto a titolooneroso, possono essere esaminati congiuntamente, e sono entrambiinammissibili.2.1. I ricorrenti nel dolersi per la ritenuta natura gratuita del trustoggetto di domanda revocatoria hanno impugnato la sentenzalimitatamente a quanto detto dalla Corte d’appello a pagina 8 (secondocapoverso), ma si sono disinteressati di quanto espresso dal giudicante aproposito dell’irrilevanza della condizione di indebitamento delladisponente verso il trustee.La corte d’appello (da pagina 8, ultimo capoverso, a pagina 10,primo capoverso) ha espressamente preso in esame l’indicatoindebitamento della disponente verso la madre/trustee, escludendone larilevanza, perché il conferimento dell’unico bene in trust e la destinazioneal patrimonio del trustee non lo avevano accresciuto, e dall’atto nonemergeva che esso valesse quale “adempimento di debiti pregressi,essendo stato evidenziato piuttosto nelle premesse il solo scopo familiare.La corte d’appello, inoltre, ha escluso che si fosse al cospettodell’adempimento di un debito scaduto non suscettibile di revocatoria, aisensi dell’art. 2901, comma terzo, cod. civ., poiché solo l’adempimento diun debito scaduto in senso tecnico sarebbe rilevante, e non un attodiscrezionale non dovuto, quale la cessione di un bene in luogodell’adempimento, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale diun negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtùdel quale il pagamento è dovuto. In tale ultimo caso, l’effetto estintivoPag. 4 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026deriva dal diverso accordo tra il debitore e il creditore, venendo meno,pertanto, la natura di atto dovuto.I ricorrenti hanno ignorato del tutto tale motivazione, assumendo dipoter sollecitare a questa Corte il riesame del giudizio di fatto in relazionealla natura onerosa del trust come asseritamente “consacrato” nellaraccomandata del 20.2.2012 e viepiù confermato da una serie dicircostanze relative alla vita della disponente, di cui non v’è traccia nellasentenza impugnata, nonché nella documentazione bancaria finalizzata adimostrare il livello di indebitamento di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, pertanto, hanno prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito al consolidato principio di diritto, in baseal quale “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure privedi specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata èassimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366,comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità delricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).2.2. Con particolare riferimento al secondo motivo, va ulteriormenteosservato che risulta formulato in violazione dei requisiti a penad’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.In primo luogo, non risulta in alcun modo spiegato in cosaconsisterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., mentre laviolazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in manieraconforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte intema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v., Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., VI-3,23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass., sez.V, 15 ottobre 2024, n. 26739). Ipotesi non ricorrente nel caso di specie,Pag. 5 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026poiché la Corte d’appello, in ragione della natura gratuita dell’atto, havalorizzato la circostanza della consapevolezza del pregiudizio in capo aldebitore/disponente, profilo risultato “non oggetto di gravame” (pagina 7,ultimo capoverso).I ricorrenti, inoltre, lamentano del tutto incongruamente la mancataammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183cod. proc. civ., del cui contenuto hanno omesso di fornire alcunaindicazione (v. Cass., sez. 6-III, 10 agosto 2017, n. 19985), salvoinsistere in questa sede per la sua ammissione, quasi che l’impugnazionefosse rivolta alla Corte d’appello con riferimento alla sentenza delTribunale.3. Il terzo motivo è inammissibile, perché privo della relativa sostanzaper essere un non-motivo.I ricorrenti si limitano a postulare che sarebbe stato violato l’art. 91cod. proc. civ. come conseguenza degli errori in cui sarebbe incorsa laCorte d’appello. Senonché, la decisione in ordine alle spese di lite sarebbecaduta in base art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fosse stataaccolta, almeno, una delle due censure contenute nei primi due motivi. Diqui l’inammissibilità del motivo in esame.4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cuieuro 5.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,Pag. 6 di 7Numero registro generale 4667/2024Numero sezionale 4974/2025Numero di raccolta generale 12137/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 7 di 7
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