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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06737/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di oltraggio, è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 5 sulla contestualità e sulla correlazione tra le offese e il controllo eseguito, ancora in atto al momento del rinvenimento del coltello); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]' uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di oltraggio, è generico, in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 5 sulla contestualità e sulla correlazione tra le offese e il controllo eseguito, ancora in atto al momento del rinvenimento del coltello); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]' uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris