CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roTELLENIO GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 4349/2019 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata in data 11/10/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per parte ricorrente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per partecontroricorrenteCon atto di citazione notificato il 23.1.2007 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Belluno,sezione distaccata di Pieve di Cadore, chiedendo accertarsi l’esistenzadi un patto fiduciario tra essa attrice ed il convenuto, avente ad oggettol’intestazione di un immobile sito in Cortina d’Ampezzo, e per l’effettodichiarare la medesima attrice proprietaria effettiva del detto cespite.In subordine, l’attrice chiedeva la condanna del convenuto a restituirlele spese sostenute in relazione al cespite oggetto della domandaprincipale.A sostegno della propria iniziativa giudiziaria la Biavati esponeva diaver conosciuto il Tellenio alla fine del 1996, il quale era nullatenenteed era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Pesaro del26.6.1991; di aver contratto matrimonio con il convenuto in data2.6.2001; di aver venduto, dopo il coniugio, un proprio immobile inCortina d’Ampezzo per acquistarne uno più grande, e di aver deciso,per motivi fiscali e su consiglio del notaio Rossi di Bologna, di intestarnela proprietà, a titolo fiduciario, al Tellenio, previa la donazione allostesso, in data 22.2.2002, della somma di € 1.809.000 necessaria perNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026procedere all’acquisto del cespite; di aver quindi posto in esserel’operazione negoziale suindicata, con contestuale redazione di unascrittura privata confermativa dell’interposizione fiduciaria econtenente l’impegno del Tellenio a non vendere l’immobile senza ilconsenso della moglie e di un testamento con il quale il convenutolasciava la proprietà del bene ai due figli della Biavati, uno dei qualiavuto da un primo matrimonio, ed il secondo invece nato dalla relazioneintrattenuta tra le parti. In seguito, tuttavia, il rapporto coniugale eraentrato in crisi a causa delle relazioni extraconiugali del Tellenio e laBiavati aveva ottenuto dallo stesso la firma di una dichiarazione con laquale egli riconosceva che l’immobile oggetto del patto fiduciario era inrealtà di proprietà della moglie e si impegnava a ritrasferirne laproprietà a richiesta della stessa. La dichiarazione, contenuta nelcaveau dell’abitazione coniugale in Bologna, era stata tuttaviatrafugata dal Tellenio ad aprile del 2006, unitamente agli altri benicontenuti nel detto caveau e di proprietà esclusiva dell’attrice (tappeti,quadri, lingotti d’oro, collezioni di orologi, ecc.) e a giugno 2006 erastato introdotto il giudizio di separazione personale dei coniugi,conclusosi con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1793/2013,passata in giudicato. L’attrice aveva inoltre ricostruito l’attività digestione del suo patrimonio condotta dal Tellenio nel corso del rapportoconiugale, rendendosi conto che lo stesso le aveva sottratto la sommadi circa sette milioni di euro.Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, invia riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni.Con sentenza non definitiva n. 38/2010 il Tribunale rigettava sia ladomanda principale della Biavati che quella riconvenzionale delTellenio, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione in relazionealla domanda subordinata proposta dall’attrice. Il giudice di prime cureNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026osservava che l’esistenza del negozio fiduciario avente ad oggetto beniimmobili dev’essere provata per iscritto; che la prova testimonialeavente ad oggetto la presunta sottrazione della scrittura privata, daparte del convenuto, non aveva consentito di dimostrare la circostanza,né aveva confermato il contenuto del documento asseritamentetrafugato dal Tellenio; che comunque detto documento non era statoindicato nella querela che l’attrice aveva sporto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguitodella constatata sottrazione dei suoi beni dal caveau della casaconiugale, né nel ricorso per la separazione personale dei coniugiintrodotto dalla Biavati; che l’esistenza del detto documentocontrastava inoltre con l’impegno, assunto dal Tellenio contestualmenteall’acquisto del bene immobile in Cortina d’Ampezzo, di chiedere ilconsenso della moglie in caso di vendita dello stesso e con ledisposizioni testamentarie con le quali il convenuto aveva comunquedisposto del cespite di cui si discute; che, infine, nessun rilievo avessela donazione, da parte della Biavati al Tellenio, del denaro utilizzato perl’acquisto del cespite oggetto di causa, in assenza della prova delnegozio fiduciario tra le parti.In relazione alla domanda riconvenzionale del convenuto, invece, ilTribunale riteneva non conseguita la prova del danno dallo stessolamentato.Con la sentenza impugnata, n. 4349/2019, la Corte di Appello diVenezia rigettava l’appello principale della Biavati, accogliendo invecequello incidentale del Tellenio, avente ad oggetto soltanto il mancatoordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva delgiudizio.La Corte del gravame riteneva, in particolare, che il Tribunaleavesse correttamente interpretato le deposizioni dei testi GiancarlaNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026concernente l’asportazione del documento ad opera del Tellenio,avevano tuttavia reso precisazioni non concordanti sia sul momentodella scoperta del fatto, ad opera della Biavati, che sul contenuto dellascrittura. Riteneva poi che fosse corretta la ricostruzione dei fatti e lavalutazione delle prove operata dal giudice di prima istanza, anche inrelazione alla ravvisata inesistenza di indizi univoci, precisi econcordanti, idonei a fondare la presunzione circa l’avvenutasottrazione del documento ad opera del Tellenio ed all’irrilevanza dellaconferma, fornita da quest’ultimo, che l’intestazione del cespite a suonome era dipesa da motivazioni fiscali. Affermava inoltre la necessitàche la prova del patto fiduciario avente ad oggetto beni immobilirisultasse da atto scritto, richiamando in proposito il principio affermatodalla sentenza n. 13216/2017 di questa Corte, e considerava irrilevantela dimostrazione dei pagamenti eseguiti dalla Biavati in relazioneall’operazione di acquisto dell’immobile oggetto di causa, in quanto nonidonei ad integrare la prova dell’esistenza del patto fiduciario.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione LinaMaria Biavati, affidandosi a sei motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’inesistenza,inammissibilità o nullità del ricorso.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per parte ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente, che hainvocato invece l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/20261 Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di irritualità dellanotificazione del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente. Ilricorso è stato infatti comunque notificato anche alla partepersonalmente, mediante consegna di copia alla madre convivente delcontroricorrente, e la tempestiva costituzione di quest’ultimo nelpresente giudizio di legittimità ha efficacia sanante dell’eventuale viziodi regolarità della notificazione del ricorso. Va infatti ribadito il principiosecondo cui “La notifica dell'impugnazione effettuata alla partepersonalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato oeletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica.Conseguentemente, deve essere disposta ex officio la rinnovazione aisensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituitain giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tuncsecondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356; conf.Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019 (Rv. 652902;nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31021 del 26/11/2025, nonmassimata, pag. 14 della motivazione).Venendo all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.1321. 1322, 1323, 1325, 1350 e 1351 c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente ritenuto necessaria la prova scritta ad subslantiam peril patto fiduciario avente ad oggetto l’immobile di cui è causa.2. Con il secondo motivo, invece, viene denunziata la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1321. 1322, 1323, 1325, 1350 e 1351c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere laCorte d’Appello “omesso l’esame e la considerazione di documenti dicontenuti univoco, tutti presupponenti fatti storici secondari addotti daNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026Biavati in funzione di prova di un fatto storico principale essenziale perla sussunzione del pactum fiduciae e per la decisione dellacontroversia” (v. pag. 19 e ss. ricorso).3. Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente contesta l’apparenzadella motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,in ragione dell’omesso esame delle prove fornite a sostegnodell’esistenza del patto fiduciario.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte diAppello ha reso motivazione sostanzialmente apparente sullavalutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio.5. Con il quinto motivo, inoltre, la ricorrente deduce l’apparenza el’erroneità della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., nella parte in cui la Corte di seconda istanza ha confermatola statuizione del Tribunale, che aveva a sua volta ritenutoinammissibile la prova per presunzioni del patto fiduciario, sulla scortadell’erroneo presupposto della necessità della prova scritta di dettoaccordo.6. Ed infine, con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di meritoavrebbe escluso l’ammissibilità della prova presuntiva del pattofiduciario.Il ricorso è infondato.Secondo un generale principio costantemente affermato daquesta Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralitàdi ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delleNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (tra le varie, cass.5102/2024 e 11493/2018).Nel caso in esame, la Corte di merito ha utilizzato - per respingereil gravame - due rationes decidendi del tutto autonome tra loro: unaprima ratio decidendi, è espressa alle pagg. 13,14,15,16,17 e 18 dellasentenza, laddove la Corte d’Appello, nello scrutinare i motivi4,5,8,9,10 dell’atto di appello accerta la mancanza di prova – ancheper presunzioni – dell’esistenza di un pactum fiduciae.La seconda, autonoma, ratio decidendi, è invece esposta a pag. 18della sentenza e si fonda “infine” sulla ribadita necessità dell’atto scrittoper il pactum fiduciae e sulla mancanza di prove in atti dellosmarrimento o sottrazione del documento che conteneva tale patto (v.sentenza impugnata alle pagg. 10,11,12,13,14,15 laddove la Corte dimerito procede allo scrutinio dei motivi di appello 1,2,3,6,7.Orbene, l’accertamento (attinente alla prima ratio decidendi) circa lamancanza di prove, anche presuntive, dell’esistenza di un pactumfiduciae è frutto di valutazione di elementi istruttori, come taleinsindacabile in questa sede.I giudici di merito hanno esaminato non solo le condizionieconomiche delle parti e i mezzi finanziari (v. pag. 13), ma anche ladocumentazione versata in atti del giudizio di merito, escludendo cheessa fosse idonea a comprovare l’esistenza del patto fiduciariointercorso tra la Biavati ed il Tellenio. In particolare, il giudice di meritoha evidenziato che i documenti depositati presso il notaio che avevarogato l’atto di acquisto del cespite oggetto di causa presentavanoNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026contenuto incompatibile con l’esistenza del patto di fiducia, posto checon l’uno di essi il Tellenio si era impegnato a non alienare a terzi ilbene senza il consenso della Biavati (il che conferma che la volontàdelle parti era quella di attribuire effettivamente al Tellenio la proprietàdel bene, in quanto diversamente non si giustifica la previsione del suopotere di alienare il cespite, sia pure con il consenso della Biavati),mentre con il testamento olografo egli aveva istituito eredi i figli,riservando alla Biavati l’usufrutto sul bene. Il giudizio della Corte diAppello merita di essere confermato in quanto ambedue i dettidocumenti, effettivamente, presuppongono la facoltà del Tellenio didisporre, inter vivos o mediante atto di ultima volontà, del bene che,in ipotesi, sarebbe oggetto del patto fiduciario ipotizzato dalla Biavati,e dunque escludono che la sua intestazione al predetto Telleniocostituisca una mera apparenza non corrispondente alla volontàeffettiva delle parti.Con le argomentazioni sin qui riferite, il giudice di merito haproceduto al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie,escludendo che fosse stata conseguita la dimostrazione dell’esistenzadell’accordo fiduciario ipotizzato dalla Biavati. A tale ricostruzione delfatto e delle prove il ricorrente contrappone una lettura alternativa delcompendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso nonpuò mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso edalternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esamedei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, ilNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porrea fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusionedi altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delproprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).In tema di prova per presunzioni, inoltre, va ribadito che “… lavalutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementipresuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'idquod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv.669130). Il sindacato della Corte di Cassazione, in relazione allapredetta valutazione di fatto, è ammesso soltanto quando vi sia statauna “… macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale…” in base alla quale sono stati apprezzati gli elementi idonei acostituire la prova presuntiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10240 del18/04/2025, Rv. 674289).Numero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Una volta disattesi i motivi dal secondo al sesto compresi, il primomotivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse.Con esso, infatti, si attinge l’ulteriore ratio decidendi contenutanella decisione impugnata, che si risolve nell’erronea affermazionesecondo cui l’esistenza del patto fiduciario dovrebbe essere provatanecessariamente per iscritto (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).Infatti, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innestasu un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non èrichiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di attomeramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad unassetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneoa giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specificadell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (Cass.Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212; conf. Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 6811 del 14/03/2025, Rv. 673994).Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 2345/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 20301/2026Data pubblicazione 17/06/2026titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre rimborsodelle spese generali nella misura del 15%, iva, € 200,00 per esborsi,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva