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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 33629/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentile le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in merito alle sole esigenze cautelari, rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 15 dicembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dalla c.d. agevolazione e metodo mafioso, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-bis.1 cod. pen., commessi dal 22 settembre e dall'8 ottobre 2022 con condotta perdurante.

In particolare, secondo la tesi accusatoria, i suddetti reati erano stati posti in essere nell'ambito di una rapina, rimasta nello stato pre-esecutivo, che avrebbe costituito un reato-fine dell'associazione di tipo mafioso riconducibile, tra gli altri, ad [OSCURATO:PERSONA] (affiliato storico della consorteria mafiosa "cosa nostra", famiglia "Niscemi"), [OSCURATO:PERSONA] (scarcerato il 23 novembre 2021 e collocatosi in posizione di assoluto primato in seno, non solo alla famiglia mafiosa, ma anche al mandamento) e [OSCURATO:PERSONA] (affiliato alla famiglia di Gela).

Secondo quanto emerso dagli atti, la rapina era stata preceduta da una serie di summit, ai quali aveva partecipato anche l'indagato (nell'incontro del 5 ottobre 2022), e il provento del reato, elevato nell'ammontare, sarebbe dovuto essere spartito tra le due consorterie interessate, che lo avrebbero investito in ulteriori attività illecite; tuttavia, la rapina non aveva trovato esecuzione, a causa di un controllo di sicurezza subito dai sodali 1'8 ottobre 2022 in Niscemi e di una perquisizione subita dagli stessi il successivo 20 ottobre 2022.

Le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] sino a quel punto, però, come emerso dalle conversazioni captate nel corso dell'organizzazione della rapina, avevano perfezionato i reati di detenzione e porto illegale di armi, poiché l'indagato aveva svolto il ruolo, ricoperto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di reperire le armi, condotta perfettamente perfezionatasi.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, sotto il profilo della gravità indiziaria, avrebbe omesso di considerare che, ai fini della configurabilità della penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, sarebbe stata necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito: sarebbe stato necessario, quindi che ciascuno dei $. compartecipi 'avuto la disponibilità materiale dell'arma e che si tro~ pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa disporne in qualsiasi momento.

Nel caso di specie, con riferimento al reato di cui al capo 25, invece, era emerso che, nell'unico episodio del 7 ottobre 2022 (nel corso del quale il correo Torre avrebbe reperito l'arma in un luogo non individuato) Cannizzaro non era stato coinvolto in nessun modo.

Con riferimento al reato di cui al capo 26, inoltre, era emerso che l'indagato avesse solo partecipato all'incontro del 5 ottobre 2022.

Nel ricorso, infine, si evidenzia che la circostanza che Raniolo 1'8 ottobre 2022 avesse preso un'arma presso l'ovile di Cannizzaro non si conciliava con l'intercettazione di qualche giorno dopo; in ogni caso, le armi non erano mai state rinvenute—.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, ma solo in forza del fatto che l'indagato avesse preso parte a una presunta rapina e in forza di precedenti penali non specifici, elementi che - secondo il ricorrente - non avrebbero potuto giustificare l'applicazione della massima misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Sul punto, infatti, il ricorso ripropone le medesime considerazioni svolte dinanzi al Tribunale che, invece, ha fornito ampia motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, facendo riferimento sia al contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia all'esito dei servizi svolti nel corso dell'attività investigativa.

Dal complessivo esame delle intercettazioni e dalla conseguente valutazione delle attività svolte dal gruppo per l'organizzazione della rapina, risulta la piena consapevolezza del Cannizzaro sia della necessità di procurarsi l'arma sia delle modalità di consegna della stessa a Raniolo e Torre, sia della necessità di occultare la medesima presso i propri terreni.

La valutazione è analitica, svolta con riferimento alla successione ed al concatenamento logico delle intercettazioni ed alla ricostruzione delle fasi preparatorie della rapina, con conseguente addebitabilità della condotta contestata a Cannizzaro, con riferimento ad entrambe le illecite detenzioni.

La valutazione della gravità indiziaria è riferita alla piena consapevolezza del ricorrente circa la destinazione delle armi, indipendentemente dal fatto che la rapina non sia poi stata portata a compimento, ovvero che le armi non siano state reperite in sede di perquisizione, atteso che, anche di questa circostanza, il giudice di merito ha fornito ampia motivazione in relazione allo sviluppo delle conversazioni e alla tramontata possibilità di realizzare senza rischi l'ipotesi della rapina.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la censura è meramente confutativa delle logiche e ben argomentate motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza della presunzione di legge relativa alle esigenze cautelari e alla inesistenza di elementi di segno contrario allegati dalla difesa.

Per di più, i giudici hanno espressamente valorizzato la condotta di reperimento e consegna dell'arma da fuoco per l'esecuzione di una rapina da parte del gruppo criminale di Gela, al quale il Cannizzaro ha così mostrato di essere collegato, sulla base del tenore della conversazione intercettata alle ore 20,44 (r.int. n. 906/2022 progr. 832 all. 1470) riportata a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta.

Il significato

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Stante lo stato di detenzione di Cannizzaro, si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, della copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese O processuali.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentile le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in merito alle sole esigenze cautelari, rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 15 dicembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dalla c.d. agevolazione e metodo mafioso, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-bis.1 cod. pen., commessi dal 22 settembre e dall'8 ottobre 2022 con condotta perdurante. In particolare, secondo la tesi accusatoria, i suddetti reati erano stati posti in essere nell'ambito di una rapina, rimasta nello stato pre-esecutivo, che avrebbe costituito un reato-fine dell'associazione di tipo mafioso riconducibile, tra gli altri, ad [OSCURATO:PERSONA] (affiliato storico della consorteria mafiosa "cosa nostra", famiglia "Niscemi"), [OSCURATO:PERSONA] (scarcerato il 23 novembre 2021 e collocatosi in posizione di assoluto primato in seno, non solo alla famiglia mafiosa, ma anche al mandamento) e [OSCURATO:PERSONA] (affiliato alla famiglia di Gela). Secondo quanto emerso dagli atti, la rapina era stata preceduta da una serie di summit, ai quali aveva partecipato anche l'indagato (nell'incontro del 5 ottobre 2022), e il provento del reato, elevato nell'ammontare, sarebbe dovuto essere spartito tra le due consorterie interessate, che lo avrebbero investito in ulteriori attività illecite; tuttavia, la rapina non aveva trovato esecuzione, a causa di un controllo di sicurezza subito dai sodali 1'8 ottobre 2022 in Niscemi e di una perquisizione subita dagli stessi il successivo 20 ottobre 2022. Le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] sino a quel punto, però, come emerso dalle conversazioni captate nel corso dell'organizzazione della rapina, avevano perfezionato i reati di detenzione e porto illegale di armi, poiché l'indagato aveva svolto il ruolo, ricoperto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di reperire le armi, condotta perfettamente perfezionatasi. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, sotto il profilo della gravità indiziaria, avrebbe omesso di considerare che, ai fini della configurabilità della penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, sarebbe stata necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito: sarebbe stato necessario, quindi che ciascuno dei $. compartecipi 'avuto la disponibilità materiale dell'arma e che si tro~ pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa disporne in qualsiasi momento. Nel caso di specie, con riferimento al reato di cui al capo 25, invece, era emerso che, nell'unico episodio del 7 ottobre 2022 (nel corso del quale il correo Torre avrebbe reperito l'arma in un luogo non individuato) Cannizzaro non era stato coinvolto in nessun modo. Con riferimento al reato di cui al capo 26, inoltre, era emerso che l'indagato avesse solo partecipato all'incontro del 5 ottobre 2022. Nel ricorso, infine, si evidenzia che la circostanza che Raniolo 1'8 ottobre 2022 avesse preso un'arma presso l'ovile di Cannizzaro non si conciliava con l'intercettazione di qualche giorno dopo; in ogni caso, le armi non erano mai state rinvenute—. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, ma solo in forza del fatto che l'indagato avesse preso parte a una presunta rapina e in forza di precedenti penali non specifici, elementi che - secondo il ricorrente - non avrebbero potuto giustificare l'applicazione della massima misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sul punto, infatti, il ricorso ripropone le medesime considerazioni svolte dinanzi al Tribunale che, invece, ha fornito ampia motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, facendo riferimento sia al contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia all'esito dei servizi svolti nel corso dell'attività investigativa. Dal complessivo esame delle intercettazioni e dalla conseguente valutazione delle attività svolte dal gruppo per l'organizzazione della rapina, risulta la piena consapevolezza del Cannizzaro sia della necessità di procurarsi l'arma sia delle modalità di consegna della stessa a Raniolo e Torre, sia della necessità di occultare la medesima presso i propri terreni. La valutazione è analitica, svolta con riferimento alla successione ed al concatenamento logico delle intercettazioni ed alla ricostruzione delle fasi preparatorie della rapina, con conseguente addebitabilità della condotta contestata a Cannizzaro, con riferimento ad entrambe le illecite detenzioni. La valutazione della gravità indiziaria è riferita alla piena consapevolezza del ricorrente circa la destinazione delle armi, indipendentemente dal fatto che la rapina non sia poi stata portata a compimento, ovvero che le armi non siano state reperite in sede di perquisizione, atteso che, anche di questa circostanza, il giudice di merito ha fornito ampia motivazione in relazione allo sviluppo delle conversazioni e alla tramontata possibilità di realizzare senza rischi l'ipotesi della rapina. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la censura è meramente confutativa delle logiche e ben argomentate motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza della presunzione di legge relativa alle esigenze cautelari e alla inesistenza di elementi di segno contrario allegati dalla difesa. Per di più, i giudici hanno espressamente valorizzato la condotta di reperimento e consegna dell'arma da fuoco per l'esecuzione di una rapina da parte del gruppo criminale di Gela, al quale il Cannizzaro ha così mostrato di essere collegato, sulla base del tenore della conversazione intercettata alle ore 20,44 (r.int. n. 906/2022 progr. 832 all. 1470) riportata a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta. Il significato 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di Cannizzaro, si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, della copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese O processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp
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