Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15556/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

io telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bifano;-controricorrenti-Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1853/2023 depositata il03/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio lasocietà [OSCURATO:PERSONA]. dinanzi al Giudice di Pace di Roma,esponendo di aver acquistato due biglietti per il volo AA206 del 24 giugno2018, sulla tratta Miami–[OSCURATO:PERSONA], giunto a destinazione con oltretre ore di ritardo.

Chiedevano pertanto il risarcimento del danno ai sensidella Convenzione di Montreal del 1999.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA]., con sentenza n.31627/2019 il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando lasocietà [OSCURATO:PERSONA]. al pagamento di euro 600,00 in favore diciascuno a titolo di danno non patrimoniale.2.

Successivamente, con sentenza n. 1853/2023 il Tribunale di Romarigettava il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la societàAmerican [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., nonché dell’art. 132, n.4, c.p.c.Si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionedell’impugnata sentenza, avendo il giudice d’appello ritenuto gravare sugliNumero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026essere stata nella specie fornita prova dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali nonché escluso la possibilità di procedere alla valutazioneequitativa dei medesimi difettando la prova della relativa esistenza, perpoi rigettare l’appello, confermando la condanna al pagamento dellacompensazione pecuniaria di euro 1.200,00 ex artt. 19 e 22 dellaConvenzione di Montreal.4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonchédegli artt. 7 del medesimo Regolamento e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia riconosciuto ai passeggeriun’indennità assimilabile alla “compensazione pecuniaria” prevista dall’art.7 del Regolamento, pur in assenza dei presupposti applicativi dello stesso.In particolare, il giudice di merito avrebbe desunto tale compensazione dalgenerico richiamo alla giurisprudenza unionale sul ritardo superiore a treore e dall’utilizzo, nella motivazione, del termine “compensazionepecuniaria”, applicando così in via diretta o analogica il Regolamento n.261/2004.Lamenta che, avendo il volo origine da aeroporto situato al di fuoridell’Unione europea (Miami) ed essendo esso operato da vettore noncomunitario, difettano nella specie i presupposti soggettivi e oggettivi diapplicazione del Regolamento.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c. nonchédegli artt. 115 e 112 c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia riconosciuto un risarcimento deldanno in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di un pregiudizioeffettivo, limitandosi a valorizzare il solo accertato inadempimento delvettore.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Lamenta che controparte si è limitata ad allegare il mero inadempimentodel vettore, senza formulare alcuna specifica allegazione in ordine ai danniasseritamente subiti, confidando nell’applicazione analogica delRegolamento n. 261/2004; e che le deduzioni svolte in grado di appello(fondate su affermazioni generiche circa un presunto “disagio”normalmente derivante da lunghe permanenze in aeroporto senzaassistenza) non sono riferibili al caso di specie, riguardante un ritardo dicirca quattro ore di volo durante il quale non vi è stato alcun“sballottamento” tra aeroporti né situazioni assimilabili.Lamenta essersi liquidato un danno in assenza sia di una specificaallegazione degli elementi costitutivi del pregiudizio, sia della prova dellarelativa esistenza.4.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 29della Convenzione di Montreal del 1999, deducendo che la conferma dellacondanna risarcitoria da parte del Tribunale sarebbe avvenuta in assenzadi qualsiasi allegazione e prova di un pregiudizio effettivo e reale, incontrasto con il principio risarcitorio che permea l’intera disciplinaconvenzionale.Lamenta che la Convenzione di Montreal fonda il risarcimento del dannosu un criterio strettamente compensativo, come emerge dal combinatodisposto degli artt. 22 ( che stabilisce limiti massimi di responsabilità ) e29 ( che esclude espressamente qualunque forma di riparazione punitiva,esemplare o comunque non risarcitoria ), sicché il danno non può maiconsiderarsi “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato.Si duole che il tribunale, dopo aver affermato che il riconoscimento di unindennizzo svincolato dalla prova del danno non trova fondamento nénell’ordinamento interno né nel sistema della Convenzione, ed avendoescluso la prova tanto del danno patrimoniale quanto di quello nonpatrimoniale, abbia tuttavia confermato la condanna risarcitoria sul soloNumero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026presupposto dell’accertato inadempimento del vettore e della mancatadimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore.5.

I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quantoconnessi, sono inammissibili.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il passeggero chesubisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniariaforfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora ildisagio generalizzato per la perdita di tempo.

Qualora intenda ottenere unrisarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o nonpatrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal (cfr.

Cortedi Cassazione, III civile, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6430).In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzionedi responsabilità per l'evento-ritardo, l'onere di provare l'esistenza, lanatura e l'entità del danno-conseguenza grava interamente sulpasseggero.Per il danno non patrimoniale, in particolare, è richiesta la rigorosa provadi una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi lasoglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in viaautomatica.Ebbene, nella specie i motivi di ricorso sono tutti incentrati sul dedottodifetto di prova del disagio lamentato dai controricorrenti; tuttavia, lacompagnia ricorrente non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, mancando di coglierne il fondamento.In conformità con i principi sopra richiamati il giudice di merito hapreliminarmente accertato -sulla base dell’acquisito compendio probatorio-che la relazione negoziale intercorrente tra le parti integrasse un contrattodi trasporto aereo internazionale, con conseguente applicabilità allafattispecie della disciplina dettata dalla Convenzione di Montreal del 28maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ha quindi evidenziato che i passeggeri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fornitoadeguata dimostrazione del titolo del rapporto di trasporto e avevanopuntualmente allegato l’inadempimento da parte del vettore, stante ilritardo aereo e la violazione degli obblighi di assistenza imposti dallaConvenzione di Montreal.A fronte di tali allegazioni la società convenuta non ha invero assoltol’onere, su di essa gravante, di provare l’esistenza di una causa di esoneroda responsabilità per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’art. 19della Convenzione.In applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione medesima il giudicedell’appello ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto dei passeggerialla compensazione pecuniaria prevista per il ritardo del trasporto aereo,nella specie circoscritta al solo indennizzo convenzionale, non essendostati forniti elementi idonei a comprovare ulteriori danni risarcibili.6.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 1.800,00 ( di cui euro 1.600,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 1.600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bifano;-controricorrenti-Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1853/2023 depositata il03/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio lasocietà [OSCURATO:PERSONA]. dinanzi al Giudice di Pace di Roma,esponendo di aver acquistato due biglietti per il volo AA206 del 24 giugno2018, sulla tratta Miami–[OSCURATO:PERSONA], giunto a destinazione con oltretre ore di ritardo. Chiedevano pertanto il risarcimento del danno ai sensidella Convenzione di Montreal del 1999.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA]., con sentenza n.31627/2019 il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando lasocietà [OSCURATO:PERSONA]. al pagamento di euro 600,00 in favore diciascuno a titolo di danno non patrimoniale.2. Successivamente, con sentenza n. 1853/2023 il Tribunale di Romarigettava il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la societàAmerican [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., nonché dell’art. 132, n.4, c.p.c.Si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionedell’impugnata sentenza, avendo il giudice d’appello ritenuto gravare sugliNumero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026essere stata nella specie fornita prova dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali nonché escluso la possibilità di procedere alla valutazioneequitativa dei medesimi difettando la prova della relativa esistenza, perpoi rigettare l’appello, confermando la condanna al pagamento dellacompensazione pecuniaria di euro 1.200,00 ex artt. 19 e 22 dellaConvenzione di Montreal.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonchédegli artt. 7 del medesimo Regolamento e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia riconosciuto ai passeggeriun’indennità assimilabile alla “compensazione pecuniaria” prevista dall’art.7 del Regolamento, pur in assenza dei presupposti applicativi dello stesso.In particolare, il giudice di merito avrebbe desunto tale compensazione dalgenerico richiamo alla giurisprudenza unionale sul ritardo superiore a treore e dall’utilizzo, nella motivazione, del termine “compensazionepecuniaria”, applicando così in via diretta o analogica il Regolamento n.261/2004.Lamenta che, avendo il volo origine da aeroporto situato al di fuoridell’Unione europea (Miami) ed essendo esso operato da vettore noncomunitario, difettano nella specie i presupposti soggettivi e oggettivi diapplicazione del Regolamento.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c. nonchédegli artt. 115 e 112 c.p.c.Si duole che il giudice dell’appello abbia riconosciuto un risarcimento deldanno in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di un pregiudizioeffettivo, limitandosi a valorizzare il solo accertato inadempimento delvettore.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Lamenta che controparte si è limitata ad allegare il mero inadempimentodel vettore, senza formulare alcuna specifica allegazione in ordine ai danniasseritamente subiti, confidando nell’applicazione analogica delRegolamento n. 261/2004; e che le deduzioni svolte in grado di appello(fondate su affermazioni generiche circa un presunto “disagio”normalmente derivante da lunghe permanenze in aeroporto senzaassistenza) non sono riferibili al caso di specie, riguardante un ritardo dicirca quattro ore di volo durante il quale non vi è stato alcun“sballottamento” tra aeroporti né situazioni assimilabili.Lamenta essersi liquidato un danno in assenza sia di una specificaallegazione degli elementi costitutivi del pregiudizio, sia della prova dellarelativa esistenza.4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 29della Convenzione di Montreal del 1999, deducendo che la conferma dellacondanna risarcitoria da parte del Tribunale sarebbe avvenuta in assenzadi qualsiasi allegazione e prova di un pregiudizio effettivo e reale, incontrasto con il principio risarcitorio che permea l’intera disciplinaconvenzionale.Lamenta che la Convenzione di Montreal fonda il risarcimento del dannosu un criterio strettamente compensativo, come emerge dal combinatodisposto degli artt. 22 ( che stabilisce limiti massimi di responsabilità ) e29 ( che esclude espressamente qualunque forma di riparazione punitiva,esemplare o comunque non risarcitoria ), sicché il danno non può maiconsiderarsi “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato.Si duole che il tribunale, dopo aver affermato che il riconoscimento di unindennizzo svincolato dalla prova del danno non trova fondamento nénell’ordinamento interno né nel sistema della Convenzione, ed avendoescluso la prova tanto del danno patrimoniale quanto di quello nonpatrimoniale, abbia tuttavia confermato la condanna risarcitoria sul soloNumero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026presupposto dell’accertato inadempimento del vettore e della mancatadimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore.5. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quantoconnessi, sono inammissibili.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il passeggero chesubisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniariaforfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora ildisagio generalizzato per la perdita di tempo. Qualora intenda ottenere unrisarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o nonpatrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal (cfr. Cortedi Cassazione, III civile, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6430).In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzionedi responsabilità per l'evento-ritardo, l'onere di provare l'esistenza, lanatura e l'entità del danno-conseguenza grava interamente sulpasseggero.Per il danno non patrimoniale, in particolare, è richiesta la rigorosa provadi una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi lasoglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in viaautomatica.Ebbene, nella specie i motivi di ricorso sono tutti incentrati sul dedottodifetto di prova del disagio lamentato dai controricorrenti; tuttavia, lacompagnia ricorrente non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, mancando di coglierne il fondamento.In conformità con i principi sopra richiamati il giudice di merito hapreliminarmente accertato -sulla base dell’acquisito compendio probatorio-che la relazione negoziale intercorrente tra le parti integrasse un contrattodi trasporto aereo internazionale, con conseguente applicabilità allafattispecie della disciplina dettata dalla Convenzione di Montreal del 28maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Ha quindi evidenziato che i passeggeri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fornitoadeguata dimostrazione del titolo del rapporto di trasporto e avevanopuntualmente allegato l’inadempimento da parte del vettore, stante ilritardo aereo e la violazione degli obblighi di assistenza imposti dallaConvenzione di Montreal.A fronte di tali allegazioni la società convenuta non ha invero assoltol’onere, su di essa gravante, di provare l’esistenza di una causa di esoneroda responsabilità per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’art. 19della Convenzione.In applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione medesima il giudicedell’appello ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto dei passeggerialla compensazione pecuniaria prevista per il ritardo del trasporto aereo,nella specie circoscritta al solo indennizzo convenzionale, non essendostati forniti elementi idonei a comprovare ulteriori danni risarcibili.6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 1.800,00 ( di cui euro 1.600,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 1.600,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 17854/2023Numero sezionale 4469/2025Numero di raccolta generale 15556/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris