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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui suoi precedenti penali, sulla commissione, anche recentemente, di nuovi reati, per i quali è stato condannato con sentenza non ancora definitiva, sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suo trascorsi delittuosi, nonché sulla inadeguatezza del contesto socio-lavorativo in cui egli dovrebbe eseguire la misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure (con cui si deduce: la mancata valutazione dei progressi compiuti dopo la commissione dei reati per cui è condanna, nonché della riduzione in appello della pena inflitta per il nuovo reato e si rappresenta come non significativa, in particolare per la concessione della detenzione domiciliare, l'assenza di opportunità lavorative) si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in parola ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui suoi precedenti penali, sulla commissione, anche recentemente, di nuovi reati, per i quali è stato condannato con sentenza non ancora definitiva, sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suo trascorsi delittuosi, nonché sulla inadeguatezza del contesto socio-lavorativo in cui egli dovrebbe eseguire la misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure (con cui si deduce: la mancata valutazione dei progressi compiuti dopo la commissione dei reati per cui è condanna, nonché della riduzione in appello della pena inflitta per il nuovo reato e si rappresenta come non significativa, in particolare per la concessione della detenzione domiciliare, l'assenza di opportunità lavorative) si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris