CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mandato ex lege, dall’[OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa per legge domiciliata a Roma in Via deiPortoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società di ingegneria, in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 10673/07/2022 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Sicilia, sez. 7, in data 20/12/2022 e nonnotificata;Numero registro generale 11647/2024Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 16787/2026Data pubblicazione 28/05/2026udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. Con sentenza n. 434/1/2019, la Commissione tributariaprovinciale di Caltanissetta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta – in relazione all’atto dicompravendita di beni immobili dalla società stipulato in data 30 ottobre2017, registrato telematicamente in data 10 novembre 2017 al n. 3415,serie 1T - per il recupero dell’imposta di registro in misura proporzionale.Sostenevano i giudici di prime cure che l’avviso di liquidazione, puradeguatamente motivato, era tuttavia illegittimo in quanto la condizionesospensiva, relativa al rilascio della concessione per la delocalizzazionepoteva configurarsi come condizione di natura mista, dipendente in partedalla volontà delle parti ed in parte da un evento esterno, riferito alprovvedimento di localizzazione della P.A. e, di conseguenza, “nondipendente unicamente, secondo quanto indicato nell’avviso diliquidazione, dalla volontà del soggetto acquirente”. Tanto giustificava,secondo la Commissione di primo grado, l’applicazione dell’imposta diregistro in misura fissa.2. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Sicilia con la sentenza indicata in epigrafe rigettava ilgravame, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese. Osservavano igiudici d’appello che la condizione relativa al rilascio della concessione perla localizzazione è una condizione dipendente esclusivamente da unevento esterno – il rilascio della concessione – “ma destinata asoccombere rispetto alla previsione principale della seconda condizione,ovvero della previsione della messa in esercizio dell’impianto solaretermodinamico con la precisazione che “la mancata messa in eserciziopotrà avvenire per qualsiasi causa, anche per sopravvenuta mancanza diNumero registro generale 11647/2024Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 16787/2026Data pubblicazione 28/05/2026convenienza economica o rischi legati a interpretazioni normative inprocessi di due diligence”. Rilevavano quindi che, anche laddove si fosseavverata la condizione del rilascio della concessione per ladelocalizzazione, la mancata messa in esercizio dell’impianto potevaavvenire per qualunque causa, anche dipendente dalla volontà dellaparte.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La societàcontribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza percontraddittorietà tra motivazione e dispositivo.L’Ufficio sostiene che il dispositivo della sentenza impugnata risultamanifestamente in contrasto con la motivazione, sviluppata conargomentazioni a favore della ricostruzione in fatto e dei motivi propostidall’appellante, con particolare riferimento alla natura meramentepotestativa della condizione prevalente – individuata nella messa inesercizio dell’impianto, la cui mancanza poteva avvenire per qualsiasicausa, anche dipendente dalla volontà della parte – chiaramentesussumibile nella previsione di cui all’art. 27, terzo comma, d.P.R. n.131/1986. Afferma che la Corte di giustizia tributaria di II grado,confermando la ricostruzione operata dall’Ufficio in sede di accertamento èpervenuta, del tutto incomprensibilmente, a una decisione di rigettodell’appello.2. La censura è destituita di fondamento.2.1. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, formulata dalla società controricorrente richiamando l’art. 360, IVNumero registro generale 11647/2024Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 16787/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma, c.p.c. sul presupposto della sussistenza della cd. “doppiaconforme”. Il vizio di nullità della sentenza, nella specie prospettatodall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c. esotto il profilo del contrasto tra motivazione e dispositivo della pronuncia,può essere legittimamente proposto.2.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corteil contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità dellasentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentirel'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, deldiritto o bene riconosciuto (Cass., 26/6/2025, n. 17275; Cass.,27/6/2018, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero erroremateriale (Cass. 17/10/2018, n. 26074). Segnatamente, presuppostoindefettibile della dedotta nullità della sentenza è l'insanabilitàdel contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazionidel tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussistequando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo,limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttaviainficiare il significato della pronunzia e se ne possa escludere qualsiasiripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorataad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenzatra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopoed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondocomma, cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305).Inoltre, nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto dellasentenza deve essere individuato, non già alla stregua delsolo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte incui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice: con la conseguenzadella prevalenza della parte del provvedimento maggiormente attendibilee capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass.10/10/2015, n. 17910); sicché, ove manchi un vero eNumero registro generale 11647/2024Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 16787/2026Data pubblicazione 28/05/2026proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve considerarsiprevalente la statuizione contenuta in una delle due parti delprovvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in essocontenuta (Cass. 11/07/2007, n. 15585; Cass. 17/07/2015, n.15088; Cass. 21/06/2016, n. 12841). E sempre che il principiodell'interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non si estendafino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con la statuizionedesunta dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsial dispositivo (Cass. 12/02/2020, n. 3469; Cass. 9/12/2021, n. 39050).Nella specie deve escludersi la sussistenza del vizio denunciato:invero, la Corte di giustizia tributaria regionale ha rigettato l'appelloritenendo che la previsione principale relativa alla seconda condizioneposta dal contratto – la messa in esercizio dell’impianto solaretermodinamico - potesse non verificarsi per qualsiasi causa, anche persopravvenuta mancanza di convenienza economica o rischi legati ainterpretazioni normative in processi di due diligence. Secondo i giudicid’appello “anche laddove si fosse avverata la condizione del rilascio dellaconcessione per la delocalizzazione, la mancata messa in eserciziodell’impianto poteva avvenire per qualunque causa, anche dipendentedalla volontà della parte”.Le argomentazioni spese dalla Corte di giustizia non si pongono inlinea con le prospettazioni di parte appellante, non avendo i giudicid’appello affermato che la condizione riferita alla messa in eserciziodell’impianto avesse natura meramente potestativa, quindi consistente inun “fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende daseri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato daqualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì damanifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolatadal contratto” (Cass., 30143 del 20 novembre 2019 – RV 655927 - 01).L’evento dedotto in condizione, invero, poteva non verificarsi per qualsiasiNumero registro generale 11647/2024Numero sezionale 3315/2026Numero di raccolta generale 16787/2026Data pubblicazione 28/05/2026causa, anche per sopravvenuta mancanza di convenienza economica orischi legati a interpretazioni normative in processi di due diligence, in talmodo collegandosi anche a valutazioni di interesse e convenienza tali daqualificare la condizione stessa come potestativa e non già comemeramente potestativa. Non è dunque configurabile il denunciatoinsanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo, in favore del procuratore di partecontroricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese delgiudizio che liquida nella misura di euro 2410,00 per compensiprofessionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, edi euro 200,00 per esborsi, in favore del procuratore della societàcontroricorrente, dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]