CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 28010/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25464/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 5, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 636 /20 20 de l la Corte d’Appello di Ancona, depositatail 30 . 6 .20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.10.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] propose azione revocatoria,nei confronti dell’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , volta al recupero di rimesse bancarie effettuate nell’ultimo anno (€ 2.814.292,84) o, in subordine, nell’ultimo semestre (€ 859.297,49) prima dell’apertura della procedura concorsuale; instauratosi il contraddittorio, il T ribunale di Ancona rigettò le domand e , escludendo che si fosse trattato di pagamenti anomali e, per quanto qui ancora interessa, rilevando che l’attrice non aveva allegato né provato la natura solutoria delle rimesse e che nemmeno aveva indicato di quali rimesse,e in quali termini, si prospettava che ave ss ero rid otto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria della società verso la banca; ElmarcS.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Ancona, la quale respinse il gravame , sottolineando – per quanto riguarda la domanda subordinata –che grava sull’attrice l’onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell’esposizionedebitoria per effetto delle rimesse da revocare, onere per il cui assolvimentoè preliminarmente necessaria «la precisa, concreta e tempestiva allegazione del fatto da provare»; contro la sentenza della corte d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i , il primo dei quali volto a censurare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello posto a carico della procedura attrice l’onere di provare, non solo la «natura delle rimesse» («pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e non ripristinatori della provvista»), ma pureil carattere «consistente e durevole» della conseguente riduzione della esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca(art. 67, comma 3, lett. b, legge fall.); BPER BancaS.p.A. (subentrata in corso di causa a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) si è difesa con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ritenuto che: il primo motivo di ricorso – che è rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3 , c.p.c.» – pone in modo diretto la questione della ripartizione degli oneri probatori nelle azioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, onere che la Corte d’Appello di Ancona ha posto a carico dell’attore, con riguardo non solo alla natura solutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata è comunque considerata parte integrante della fondatezza dell’azione), ma anche al carattere durevole e consistente della riduzione dell’esposizione, perché – scrive la corte territoriale – « per le rimesse bancarie, la regola è l’esclusione dalla revocatoria», salvo che sussistano quei requisiti di durevolezza e consistenza; a ben vedere, per la soluzione della questione posta dal primo motivo assume rilevanza la corretta definizione del rapporto tra i primi tre commi dell’art. 67 legge fall . , con particolare riguardo alle rimesse su conto corrente bancario, per le quali si tratta di stabilire se i presupposti del la loro revocabilitàvadano tuttora ricercati – come per tutti gli altri atti revocabili –innanzitutto nei primi due commi (e, in particolare, nelsecondo), rispetto a i qual i il terzo comma pone una serie di eccezioni (tra le quali quella relativa alle rimesse in conto corrente che non producono un a durevole e consistente riduzione dell’esposizione del fallito verso la banca); oppure se il terzo comma ponga esso stesso la norma sulla revocabili tà delle rimesse bancarie , intese come atti che non sarebbero altrimentirevocabili, determinandone tutte le condizioni; sul tema questa Corte si è già pronunciata (sentenza n. 277/2019, cui sono seguite le ordinanze nn. 23095/2023 e 24018/2023), stabilendo il principio del superamento – a seguito della riforma dell’art. 67 legge fall. introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – della distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie», a lungo utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 2353/1984; 6031/1994; 17892/2004, nonché, tra le tante, in tempi più recenti: Cass. n. 13175/2020) per assimilare soltanto le prime ai «pagamenti» revocabili ai sensi del secondo comma del l’art. 67 ( dando la prova della scientia decoctionis) e considerare le seconde irrilevanti ai fini della revocatoria; secondo tale nuovo orientamento le «rimesse effettuate su un conto corrente bancario»sarebbero atti distint i e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall. , considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste; sebbene l’orientamento sia apprezzabile, e sia stato apprezzato, per il vantaggio di una semplificazione della disciplina delle revocatorie fallimentari, nondimeno esso merita un ulteriore approfondimento e riflessione, con particolare riguardo alla rilevata difficoltà di inserire una norma costitutiva di un’azione revocatoria in una disposizione che –per il tenore letterale e la dislocazione topografica – parrebbe scritta allo scopo esclusivo di porre una deroga a una revocabilità altrimenti disposta ( come si dà per scontato - e la giurisprudenza della Corte ha nel frattempo e in effetti deciso –che sia) per le ipotesi contemplate nelle altre lettere del comma terzo; lequestioni di diritto concernenti i l possibile superamento della tradizionale distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie» e l a distribuzione degli oneri probatori nell a revocatoriadelle rimesse su conto corrente bancario appa iono di particolare rilevanza nomofilattica e dunque meritevolidi una nuova trattazione in pubblica udienza (art. 375, comma 1, c.p.c.); P.Q.M la Corte rinvia la causa