CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18042/2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, int.1, giusta procura i speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 4 /38/15, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata il 7 gennaio 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Verbano - [OSCURATO:PERSONA] - notificò al sig. [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento, con i quali, in forza di accertamento sintetico, riprese a tassazione, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, le maggiori imposte ritenute dovute per IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi. Avverso detti avvisi di accertamento il contribuente propose separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Verbania, che, riuniti i ricorsi, li respinse. Il contribuente propose appello avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 4/38/2015, depositata il 7 gennaio 2015, non notificata, accolse parzialmente il gravame, escludendo dalla determinazione del maggior reddito gli incrementi patrimoniali per gli anni 2007 e 2008 riferiti agli acquisti di due autovetture entrambe immatricolate nel 1973, l'una acquistata nel 2007 e l'altra nel 2008. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, numero 4) del d.lgs. n. 546/1992 - Omessa motivazione della sentenza in relazione alla corretta ripartizione dell'onere probatorio in presenza di accertamento sintetico», in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto il motivo d'appello avverso la sentenza di primo grado, con il quale era stata riproposta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora «Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, numero 4) del d.lgs. n. 546/1992 - Omessa motivazione della sentenza», questa volta in relazione alla corretta ripartizione dell'onere probatorio in presenza di accertamento sintetico, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata avesse affermato in modo generico che la procedura di accertamento sintetico mediante redditometro fosse stata correttamente applicata, tanto in ordine ai valori attribuiti dei beni rilevati, quanto ai premi assicurativi versati corrisposti per i fabbricati ed all'indicazione dei costi sostenuti per il possesso delle autovetture. 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 (nella versione applicabile ratione temporis), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando erronea ripartizione dell'onere probatorio, in presenza di accertamento sintetico redditometrico, con conseguente erronea determinazione del reddito accertato.4. I primi due motivi, con i quali il contribuente denuncia, in relazione ai diversi profili sopra indicati, il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, sono infondati. 4.1. Trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR pubblicata in data 7 gennaio 2015, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053), «[l]a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 4.2. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata - riproducendo in toto gli elementi addotti nei rispettivi avvisi di accertamento dall'Amministrazione finanziaria in relazione tanto ai beni indice di capacità contributiva posseduti dal contribuente quanto con riferimento alle spese per incrementi patrimoniali, e qualificando come presunzioni semplici, peraltro in maniera dissonante rispetto all'indirizzo anche da ultimo ribadito da questa Corte (cfr., ex multis, nelle more della pubblicazione della presente decisione, Cass. sez. 5, ord. primo aprile 2022, n. 10579; in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. primo settembre 2016, n. 17487), circa la natura di presunzione legale di detti elementi come rappresentativi di capacità contributiva in relazione al disposto del quarto e quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nella sua formulazione applicabile ratione temporis ed alla disciplina regolamentare di cui al d.m. 10 settembre 1992, come modificato dal d.m. 19 novembre 1992 — ha quindi dato atto che incombeva al contribuente l'onere della prova che le spese per il mantenimento dei beni indice fossero giustificate dalla disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ciò che si pone in linea con quanto costantemente affermato dalla Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27811) in materia secondo cui «[i]n tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. 4.3. La sentenza impugnata, pertanto, diversamente da quanto addotto dal ricorrente, risulta rispettosa del c.d. "minimo costituzionale" in relazione a ciascun profilo addotto nelle rispettive censure di cui al primo ed al secondo motivo di ricorso. 5. Il terzo motivo è ugualmente infondato, non essendovi stata, alla luce anche di quanto sopra osservato, alcuna violazione della regola del riparto dell'onere probatorio in materia, avendo la CTR rilevato che il c.d. redditometro reca indici presuntivi di reddito, individuando beni al cui possesso viene ricollegata una complessiva capacità di spesa e, quindi di reddito del contribuente, spettando dunque a quest'ultimo la prova contraria di cui all'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prova in parte qua ritenuta dal giudice di merito in forza di congrua valutazione delle risultanze processuali non fornita dal contribuente medesimo. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del