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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1985

Cassazione n. 04807/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine al giudizio di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della truffa); ritenuto che il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi di cui al primo motivo con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 -bis, cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché denuncia un vizio che non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 8 con riferimento al calcolo della pena), la quale, anzi, formula argomentazioni pertinenti non censurabili in sede di legittimità, ove, come nel caso in esame, non trasmodino in manifesta illogicità, essendo precluso a questa Corte di scrutinare valutazioni che appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale e di mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine al giudizio di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della truffa); ritenuto che il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi di cui al primo motivo con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 -bis, cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché denuncia un vizio che non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 8 con riferimento al calcolo della pena), la quale, anzi, formula argomentazioni pertinenti non censurabili in sede di legittimità, ove, come nel caso in esame, non trasmodino in manifesta illogicità, essendo precluso a questa Corte di scrutinare valutazioni che appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 04807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris