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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 24574/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Ord. n. sez. 531/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 10160/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56-624-625 e 477-482 cod. pen. 2.

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24574/2025 Roma, lì, 03/07/2025 La parte, con un unico motivo di ricorso, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 aprile 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Ord. n. sez. 531/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 10160/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56-624-625 e 477-482 cod. pen. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24574/2025 Roma, lì, 03/07/2025 La parte, con un unico motivo di ricorso, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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