CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1879/5/2021 della Commissione tributaria regionale del la Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], depositata il1° giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Estinzione del giudizio ex lege n. 130/2022 Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Calabria , sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamentocon il quale era stato rettificato, in relazione al l’anno d’imposta 2007, il reddito derivante dalla locazione di locale commerciale. Avverso la suddetta sentenzail contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Il Presidente della sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., rappresentando di aver presentatodomanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022 provvedendoal versamento dell’importo dovuto; ha chiesto, quindi , dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha prodotto, a seguito del deposito dell’istanza con la quale ha chiesto la decisione domanda per la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, e attestazione del versamento dell’importo dovuto. Il comma 7 del citato art. 5 prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti.Non risulta notificato provvedimento di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione. Entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. Pertanto, ai sensi del predetto comma 12, il giudiziosi è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Come previstodall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Stante l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, non si applica l’art. 13comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Cos