CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13571/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INGIUDICATO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] PRIMA DELL’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 4855/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4855/2019 R.G., proposto“B.N.P. Paribas S.A.” (società anonima di diritto francese), consede legale in Parigi (Francia) e sede secondaria in Milano, inpersona dei mandatari subdelegati pro tempore, in qualità diincorporante la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”, in virtù dirogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 25 settembre2007, rep. n. 150885, e “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].”,con sede in Roma, in persona del procuratore responsabile deiservizi fiscali pro tempore, entrambe rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliate (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma il 4 luglio 2018, n. 13358/40/2018, perl’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 13 luglio 1999, n.260/40/1999;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 29 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La “B.N.P. Paribas S.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.” (quest’ultima incorporata medio tempore dalla “B.N.P.Paribas S.A.”) hanno proposto ricorso congiunto per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 4 luglio 2018, n.13358/40/2018, che aveva dichiarato l’inammissibilità delricorso per l’ottemperanza alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Roma il 13 luglio 1999,n. 260/40/1999, avente ad oggetto – in esito all’impugnazionedel silenzio-rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate - ilriconoscimento del diritto della “[OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.” al rimborso della maggiore imposta di registro (rispettoalla misura fissa) corrisposta sul decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Roma il 25 maggio 1992 in favore della “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” edei relativi fideiussori per l’importo di £ 702.829.470, a titolodi restituzione di somme derivanti da corrispettivi perNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026prestazioni soggette ad IVA, dopo la notifica della messa inmora all’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2020, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice dell’ottemperanza ha pronunciato l’absolutio abinstantia per carenza di prova circa il passaggio in giudicatodella sentenza da ottemperare, essendo stata prodottasoltanto una copia sprovvista dell’attestazione del passaggio ingiudicato, che sarebbe stata necessaria ex art. 70, comma 3,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 70del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice dell’ottemperanza, nonostante l’accertato passaggio ingiudicato della sentenza da ottemperare, che le ricorrentiavessero l’onere di dare «dimostrazione del passaggio ingiudicato della sentenza per la quale invoca l’ottemperanza (…)perché non è stata fornita la prova di tale circostanza“requisito di ammissibilità” che «non si ritiene possa esseresuperato neppure dalla mancata contestazione dellacontroparte processuale costituita».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Secondo le ricorrenti, in base al principio di “noncontestazione”, la prova del passaggio in giudicato dellasentenza da ottemperare doveva considerarsi acquisita allaNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026luce dell’inerzia dell’amministrazione finanziaria, che non neaveva lamentato l’irrevocabilità.2.3 Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processotributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanzadi una previsione specifica, è certificato secondo quantoprevisto dall'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile peranalogia legis ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, di modo che il segretario della corte digiustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare,in calce alla copia della sentenza contenente la relazione dellanotificazione alla controparte o alla copia della sentenza nonnotificata, che nei termini di legge non è stata propostaimpugnazione, senza che possa ritenersi equipollentel'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo gradosecondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termineper la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non èstata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo gradoprevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2015, n. 21366;Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez. 5^, 23luglio 2020, n. 15737; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n.12478; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2021, n. 25816; Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2608; Cass., Sez. Trib., 11 aprile2025, n. 9458).2.4 Per cui, la parte che eccepisce il giudicato esterno hal'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo lasentenza emessa in altro procedimento, ma anchecorredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att.cod. proc. civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggettaad impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019,n. 3621; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22898; Cass., Sez.Numero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026Trib., 18 luglio 2023, n. 20932; Cass., Sez. Trib., 31 maggio2025, n. 14615).2.5 È pacifico, quindi, che la parte eccipiente il passaggioin giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirnela prova mediante produzione della stessa, munita dellacertificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anchenel caso di non contestazione della controparte, restandone,viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammettaesplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno(tra le tante: Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass.,Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2022, n. 7740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18001;Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass., Sez. Trib.,6 maggio 2024, n. 12139; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2026, n.8404). Ciò in quanto, affinché il giudicato esterno possa farestato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata, restando irrilevantel’assenza di contestazioni per non essere la circostanzadisponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi allamanifesta facilità di conseguire la prova del giudicato (Cass.,Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).2.6 Da ultimo, è il caso di precisare che gli arresti richiamatidai ricorrenti (precisamente: Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2004,n. 358; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2011, n. 980) a sostegnodel proprio assunto si sono limitati, in realtà, ad affermare (conconclusioni conformi in ordine alla verificabilità d’ufficio del solo“giudicato interno”) che «il primo comma del citato art. 70il primo comma del citato art. 70 del decreto legislativo 31dicembre 1992 n. 546, nel prevedere la domanda diottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza dellaNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026commissione tributaria passata in giudicato, non limitil'iniziativa delle parti stesse alle ipotesi di pronuncia definitivaesaustiva dell'intera controversia, ma consenta l'attuazionecoattiva anche di singole parti o capi autonomi della sentenza,rispetto ai quali si sia formato un giudicato interno», con laconseguenza che: «In tale evenienza il giudicedell'ottemperanza, nell'ambito dei suoi poteri di verifica deipresupposti processuali della domanda, potrà autonomamenteaccertare l'esistenza del giudicato parziale, anche in mancanzadella relativa certificazione di cancelleria o segreteria»,trattandosi di adempimento consentito (per sua natura)soltanto in caso di passaggio in giudicato della sentenza nellatotalità del decisum.3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 7, comma 1, 53, comma3, e 70, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione agli artt. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essersi astenuto ilgiudice dell’ottemperanza dall’esercizio dei poteri istruttori exofficio per verificare la dedotta circostanza di fatto.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Secondo le ricorrenti, essendo stato fornito «ben più di uninizio della prova del passaggio in giudicato di tale sentenza,avendo depositato agli atti l’originale dell’atto di messa in moraai sensi dell’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 546 notificatounitamente alla sentenza di cui è stata chiestal’ottemperanza», il giudice adito aveva il dovere di assumerel’informazione in merito al suo passaggio in giudicato o meno.3.3 Tuttavia, non sono rilevanti a tal fine il decorso del terminedi 30 giorni dalla notifica della messa in mora e della sentenzada ottemperare ex art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembreNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/20261992, n. 546, né la verifica dell’omessa richiesta del fascicolod’ufficio da parte della segreteria del giudice tributario diappello ex art. 53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.Difatti, la protrazione per il tempo predetto dell’inerziadell’amministrazione finanziaria rispetto alla statuizione delgiudice tributario costituisce condizione di proponibilità delgiudizio di ottemperanza, sancendo la cristallizzazione delcomando giudiziale da porre in esecuzione (Cass., Sez. 5^, 5novembre 2021, n. 31856). Inoltre, l'attestazione dellacommissione tributaria provinciale circa la mancata richiestadella trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art.53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in dataposteriore alla scadenza del termine per la proposizionedell'appello di una sua sentenza, non costituisce equipollentedell’attestazione di passaggio in giudicato, giacché la richiestaè avanzata dalla segreteria del giudice di appello soltanto dopola costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, nonconsente alla segreteria della commissione tributariaprovinciale di avere tempestiva notizia della proposizione delgravame (Corte Cost., 20 gennaio 2011, n. 17).« E ciò risultaancora più evidente se si tiene conto anche del temponecessario a che la richiesta pervenga alla segreteria dellacommissione tributaria provinciale. Detta richiesta non è,perciò, idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazionedel passaggio in giudicato della sentenza di primo grado,limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado diottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per latrattazione della causa in appello» (Corte Cost., 4 dicembre2009, n. 321).Numero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/20264. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 70, comma 3, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedell’ottemperanza che l’inammissibilità del ricorso possaconseguire all’inadempienza dell’obbligo di indicare e, quindi,produrre la sentenza da ottemperare con l’attestazione delrelativo passaggio in giudicato.4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 Secondo i ricorrenti, chi agisce per l’ottemperanza delgiudicato tributario deve soltanto depositare copia dellasentenza per la quale l’impugnazione non è stata proposta dallacontroparte nei termini previsti dall’art. 325 cod. proc. civ., nonoccorrendo che essa sia anche corredata dall’apposizionedell’attestazione di passaggio in giudicato.4.3 Tuttavia, si deve osservare che l’onere di produrre la copiadella sentenza da ottemperare – in correlazione alla relativaindicazione nel ricorso ex art. 70, comma 3, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 - si estende anche al relativo passaggioin giudicato, che costituisce condizione specifica dell’azione diesecuzione.5. Con il quarto motivo, si denuncia, in subordine, nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per essere stato omesso dal giudice dell’ottemperanzadi pronunciarsi nel merito, trovando applicazione, nellafattispecie, l’art. 69, commi 1 e 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. gg), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, anche in relazione alleNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026sentenze pubblicate in epoca antecedente alla sua entrata invigore (cioè, prima dell’1 giugno 2016, ai sensi dell’art. 12,comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), in difetto didisposizioni transitorie di segno contrario5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Per quanto sia stato affermato da questa Corte che l’art.69, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove haprevisto la provvisoria esecutività delle sentenze di condannaal pagamento di somme in favore del contribuente, ha naturaimmediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a talfine la mancata emanazione del d.m. 6 febbraio 2017, n. 22,alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156,subordinava l'entrata in vigore della modifica apportata al dettoart. 69 con prestazione di idonea garanzia (per cui, oveintervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché nonpassata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'attoimpositivo, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di agire inconformità alla statuizione giudiziale, adottando iconsequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborsodell'eccedenza versata) (Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2019, n.11135), per le sentenze già depositate alla data dell’1 giugno2016 rimane in vigore il precedente testo dell’art. 69 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale, per i giudiziaventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzionedi tributi e relativi accessori versati spontaneamente, lasentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme,comprese le spese giudiziali, non è immediatamente esecutivae deve essere eseguita soltanto dopo il relativo passaggio ingiudicato, come è stato chiarito dalla circolare emanatadall’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2015, n. 38/E. Inproposto, il citato documento dell’amministrazione finanziariaNumero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha inequivocabilmente sancito che: «Ancorché la normasull’entrata in vigore non specifichi null’altro sulla operativitàdelle suddette disposizioni, si ritiene che – per la loroapplicazione - occorra far riferimento alle sentenze depositatea decorrere dal 1° giugno 2016. (…) Per le sentenze giàdepositate alla data del 1° giugno 2016 (…) rimane in vigore ilprecedente testo dell’articolo 69, ai sensi del quale per i giudiziaventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzionedi tributi e relativi accessori versati spontaneamente, lasentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme,comprese le spese di giudizio, non è immediatamenteesecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio ingiudicato» (par. 1.15.2).6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunquevalutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere respinto.7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in via tra lorosolidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore dellacontroricorrente, liquidandole nella misura di € 3.000,00 percompensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 4855/2019Numero sezionale 3681/2026Numero di raccolta generale 13571/2026Data pubblicazione 10/05/2026Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]