CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36599/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SCIACCA il 6/4/2018 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 633, 639 bis e 54 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 99 e 133 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'art. 54 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, applicando correttamene le norme giuridiche, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto all'analoga censura che era oggetto dell'atto di appello e ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione. A fronte degli elementi pure allegati dalla difesa, che nella motivazione sono stati considerati e ritenuti non decisivi (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), il giudice dell'impugnazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi" (Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, dep.2012, Manco, Rv. 251800). dadt/cA, 2.2. Nei secondo motivo la difesaiviolazione dì legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto -secondo la quale il delitto di invasione di terreni di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096)- ha formulato un giudizio di merito che, in assenza di palesi illogicità, è giuridicamente corretto e non è sindacabile in questa sede. 2.3. 2.2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 99 e 133 cod. pen. La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce genericamente alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, rideterminata in limiti prossimi al minimo edittale, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, tenuto conto quanto a questi aspetti ai precedenti penali sui quali si fonda il giudizio sulla personalità. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, in parte orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova valutazione della congruità della pena non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensor