CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1993
Cassazione n. 12523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1993 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.GOMIERO Emanuele ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. In quattro motivi di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell'etilometro, in particolare per non essere state esaminate e recepite le osservazioni del consulente tecnico MARCON, nonchè le memorie e gli atti depositati, per non avere verificato la funzionalità dell'etilometro, pure essendo state segnalati vizi procedurali nella omologazione, nei controlli periodici e nella revisione e taratura. Con un distinto motivo di ricorso si doleva del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro, mentre le censure concernenti la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche pure prospettate in appello, risultano disattese dalla Corte di Appello con motivazione puntuale e priva di lacune logico giuridiche. 3.1 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., avendo i giudici distrettuali valorizzato la gravità della condotta del prevenuto che aveva tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della