CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15.9.2025, la Corte d’appello di Lecce - in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 19.7.2021, che avevacondannato XXXXXXXXXXXXXXX alla pena di sedici anni di reclusione per il reatodi cui agli artt. 56-575, 61 nn. 5 e 11-quater, cod. pen. (capo A), e alla pena ditre anni e quattro mesi di reclusione e 5.000 euro di multa per il reato di cuiall’art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975 (capo B) – ha rideterminato la penanei confronti dell’imputato in quindici anni di reclusione per il reato di cui al capoA e in due anni e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui alcapo B.1.1 La sentenza premette che con l’atto di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hachiesto, in primo luogo, la riqualif icazione del tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXXXXXXX in lesioni volontarie.In particolare, il motivo si fonda sulla mancanza di prova in ordine a checosa sia realmente accaduto all'interno dell'abitazione dell'imputato. L'unico datoche si conosce – secondo la difesa – è che la condotta del condannato era statapreceduta dal comportamento molesto e minaccioso della persona offesa armatadi coltello nei confronti della figlia di [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da quest'ultima. Asostegno della credibilità della donna, sono stati segnalati il rinvenimento di uncoltello nel giubbotto della vittima e un messaggio che ella aveva inviato alfidanzato per avvertirlo che in casa era presente quell’«ubriacone» diXXXXXXXXX.L’atto di appello, inoltre, ha valorizzato la circostanza della portata assaicontenuta delle lesioni riportate dalla persona offesa e ha spiegato ilcomportamento post delictum dell'appellante (eliminazione delle tracce dellapersona offesa, occultamento della pistola e mancata chiamata dei soccorsi) conla necessità per [OSCURATO:PERSONA], detenuto agli arresti domiciliari, di evitare cheXXXXXXXXX fosse trovato nella sua abitazione.La Corte territoriale ritiene infondato il motivo, osservando che, non essendoin dubbio, per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che l’imputato abbia aggreditola persona offesa e che abbia successivamente tentato di occultarne la presenzanella sua abitazione, anche i dati medico-legali - relativi alla natura delle lesionipatite dalla vittima (emorragia subaracnoidea, frattura OPN; frattura paretemediale orbita sn., frattura XI costa dx) e relativi alla gravità delle stesse e allemodalità della loro causazione, alle zone del corpo attinte (torace, addome esoprattutto cranio) – fanno convergere univocamente verso la fondatezza dellaimpostazione accusatoria.A fronte di ciò, non sono rilevanti le dichiarazioni della figlia dell’imputato(oltre che quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA]), che in realtà non hanno trovato riscontro,e nemmeno i messaggi inviati al fidanzato, che in realtà attestano soloinsofferenza per la presenza in casa di XXXXXXXXX in stato di ebbrezza, ma nonanche altri comportamenti della persona offesa.L’assenza di una precisa ricostruzione dell’aggressione non esclude la provadella idoneità della condotta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che il giudice di primogrado ha bene argomentato, richiamando le parti del corpo attinte (organi vitali),la potenzialità lesiva dei colpi inferti (da un uomo robusto ad un uomo steso interra), le modalità e la intensità dei colpi (attese le tracce di sangue schizzate sututti gli indumenti dell’imputato), il numero dei colpi, il tentativo di occultare ilcorpo della persona offesa in un angolo buio del cortile e di eliminare le tracce disangue.A tal proposito, la sentenza ricorda che sono irrilevanti, per costantegiurisprudenza di legittimità, gli esiti dell’aggressione ai fini della invocatariqualificazione del fatto: la prognosi circa l’idoneità degli atti compiuta ex postnon può risentire degli effetti realmente raggiunti.1.2 Con il secondo motivo d’appello, sono stati chiesti il contenimento dellapena nel minimo edittale, la concessione dell’attenuante della provocazione edelle attenuanti generiche, con l’esclusione della recidiva e un aumento minimoper la continuazione con il reato sub B).La Corte d’appello, a tal proposito, osserva che:- le modalità del fatto e la negativamente connotata personalità di [OSCURATO:PERSONA](anche e non solo per i suoi precedenti) ostano al riconoscimento delleche non fossero quelli posti alla base del primo motivo ritenuto infondato;- non può essere esclusa la recidiva, perché i fatti sono espressione di unapersonalità stabilmente dedita al crimine, militando in tal senso i precedenti diXXXXXX che non consentono di ritenere la episodicità del fatto;- correttamente il Tribunale non ha ravvisato la continuazione tra i due reati,mancando qualsiasi elemento di collegamento tra il tentato omicidio a mani nudee la detenzione di un’arma clandestina.Ciò nondimeno, i giudici di secondo grado ritengono di rideterminare lapena, anche perché non risulta dalla sentenza del Tribunale quali calcoli sianostati adottati per quantificare la pena del tentato omicidio.Di conseguenza, la Corte d’appello, tenuto conto “dei criteri e dei limiti di cuiagli artt. 66 e 63 c.p.p.”, determina la pena nei seguenti termini: per il reato subA) pena base di ventuno anni di reclusione, aumentata per le aggravanti e larecidiva a trenta anni di reclusione, ridotta ex art. 56 cod. pen. a quindici anni direclusione; per il reato sub B) pena base di un anno e sei mesi di reclusione e1.200 euro di multa, aumentata per la recidiva a due anni e sei mesi direclusione e 3.000 euro di multa.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza dellamotivazione in relazione alla conferma della qualificazione del fatto sub A) cometentato omicidio.Il collegio d’appello ha qualificato il fatto come tentato omicidio,prescindendo dalla accurata ricostruzione dell'episodio e anzi ritenendolasuperflua e irrilevante. Ha superato le argomentazioni difensive con affermazionimanifestamente illogiche e comunque disarmoniche rispetto ai fatti. Haconfermato che l’istruttoria dibattimentale non abbia consentito di ricostruire ladinamica dell'aggressione, valorizzando alcuni aspetti collaterali del fatto e ipostumi dell'aggressione stessa per affermare come provata al di là di ogniragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria.Eppure, la difesa aveva più volte posto l'accento sul fatto che non fosseroemersi nel dibattimento elementi che consentivano di qualificare il fatto cometentativo di omicidio, laddove invece la sentenza ha omesso ogni considerazionedel dolo e delle reali modalità attraverso cui la persona offesa è stata colpitadell'imputato.Non sono stati presi in considerazione i motivi rappresentati dalla figliadell'imputato circa l'origine della colluttazione e i messaggi di whatsapp intercorsicon il suo fidanzato. Né è stato valutato che il tentativo di eliminare le tracce disangue e di nascondere XXXXXXXXX fuori dall'abitazione era legato allo status didetenuto domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, alla necessità di evitare che la poliziascoprisse l'incontro con una persona pregiudicata; condotte, queste,accompagnate peraltro dalla convinzione che XXXXXXXXX si sarebbe ripresosubito dalle lesioni, non a caso giudicate guaribili in poco più di venti giorni.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza dellamotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.pen. è generica, così come quella che conferma l’applicazione della recidiva.È illogica anche la motivazione sulla provocazione in ragione dellainattendibilità della figlia dell’imputato, senza l’indicazione degli elementi da cuidesumerla.Infine, il calcolo della pena in misura superiore ai minimi edittali èimmotivato, così come la negazione del riconoscimento della continuazione tra idue reati contestati.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le censure mosse nelricorso tendono ad una sostanziale rivalutazione del quadro indiziario, laddove lavolontà omicida è stata logicamente ritenuta sussistente dai giudici del meritosulla base di precisi e univoci indicatori fattuali, rapportati alla condotta concretadell’imputato. Anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, delriconoscimento della recidiva e dell’esclusione delle attenuanti generiche e dellaprovocazione, il percorso motivazionale appare logico e aderente alle risultanzeprobatorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che saranno diseguito esposte.1. Il primo motivo è versato in fatto e mira sostanzialmente allareinterpretazione degli elementi posti a base della decisione impugnata,proponendone una diversa lettura per il tramite della adozione di parametridiversi di valutazione rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.Si censura la mancata riqualificazione del fatto come integrante il reato dilesioni volontarie, ma sulla base del solo argomento che manchi la ricostruzionedella precisa dinamica del fatto: sono rimasti acclarati – evidenzia il ricorrente –l’ingresso di XXXXXXXXX nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e la sua successivafuoriuscita in problematiche condizioni fisiche per effetto di un’aggressione, manon è stato accertato che cosa sia precisamente accaduto nel periodo intermediotra questi due momenti.Tuttavia, non si mette in discussione che [OSCURATO:PERSONA] abbia colpito XXXXXXXXXe che le conseguenze fisiche patite da quest’ultimo siano l’esito dell’aggressionedell’imputato. La Corte d’appello, peraltro, dà espressamente atto dellaammissione di responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e su questo punto non è affattoavversata dalle doglianze difensive.Il ricorso lamenta piuttosto che non siano state prese in considerazione ledichiarazioni della figlia dell’imputato circa gli accadimenti immediatamenteprecedenti all’aggressione.A questo proposito, va osservato, in primo luogo, che la sentenzaimpugnata contiene una ragionevole e congrua spiegazione delle ragioni per lequali i giudici di merito non hanno ritenuto pienamente attendibili e, comunque,rilevanti le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX.Ma, soprattutto, deve rilevarsi che il ricorso non spiega, in definitiva, comela versione della figlia dell’imputato possa concretamente influire sullaqualificazione giuridica del fatto, valendo semmai a dare ulteriore consistenzaalla individuazione di una particolare volontà aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella vittima.Le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX servono, nella prospettazione difensiva,a individuare la causa che avrebbe determinato l’aggressione, ma, giacchénemmeno il ricorso ipotizza che ciò valga a escludere l’antigiuridicità della noncontraddetta condotta del condannato, non si vede come l’accertamento delpreciso movente possa determinare il mutamento della qualificazione giuridicadel fatto.Sotto questo profilo, si consideri che, per orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, si è costantemente affermato che il moventedell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità,allorché vi sia comunque – come nel caso di specie – la prova dell'attribuibilità didetta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamentonell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tantomeno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del12/3/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01;Sez. 5, n. 22995 del 3/3/2017, M., Rv.270138 – 01;Sez. 1, n. 31449 del 14/2/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 – 01).Il ricorso sostiene, in ultima analisi, che l’affermazione di responsabilità diXXXXXX per il compimento di atti diretti in modo non equivoco a cagionare lamorte della persona offesa sia avvenuta “in assenza di una benché minimaanalisi della colluttazione”.Si tratta, tuttavia, di una censura generica, a fronte di una motivazione che– preso atto del sicuro nesso causale tra l’aggressione di [OSCURATO:PERSONA] e le lesionipatite da XXXXXXXXX, accertato anche alla luce delle conclusioni del consulentemedico-legale del pubblico ministero – ha fatto corretta applicazione dei principida tempo affermati da questa Corte ai fini della distinzione del reato di lesionipersonali da quello di tentato omicidio con riferimento alla potenzialità dell’azionelesiva, quale desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità del mezzoimpiegato, dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu,Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 – 01).Nemmeno ha pregio decisivo, ancora, il rilievo che la vittima abbia infineriportato lesioni di limitata entità.Qui basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atticonsiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazionepresentatasi all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizionimeramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionatadagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, Ciancio, Rv.256991 – 01). Diversamente, l’azione che non abbia conseguito l’evento sarebbesempre inidonea e, quindi, la stessa figura del tentativo non sarebbegiuridicamente concepibile (Sez. 1, n. 597 del 9/11/1984, dep. 1985, Pino, Rv.167463 – 01).Il primo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso.2. Quanto al secondo motivo, è innanzitutto infondata la censura relativa aldiniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello ha adeguatamente richiamato, onde escludere lameritevolezza nel caso concreto di una riduzione sanzionatoria, sia le modalitàdella condotta, sia la allarmante personalità di [OSCURATO:PERSONA], quale desumibile daisuoi gravi e numerosi precedenti penali, oltre che il difetto di allegazione dielementi positivi eventualmente valorizzabili ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.In questo modo, i giudici di secondo grado hanno fatto corretta applicazionedel principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anchea un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideripreponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020,Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segnopositivo (Sez. 4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n.39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01).Anche la censura sull’applicazione della recidiva risulta generica e, dunque,inidonea a inf ic iare la motivazione del la Corte d’appel lo, che haappropriatamente ricavato dal collegamento tra i plurimi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] eil fatto giudicato la affermazione di una personalità stabilmente dedita al crimine,così congruamente escludendo la mera episodicità della sua condotta.Egualmente infondata è la doglianza relativa all’attenuante dellaprovocazione, che i giudici di secondo grado hanno negato dopo avere valutatoinattendibili e prive di riscontri le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX, sulle quali sibasava essenzialmente la richiesta difensiva.Il ricorso avversa la decisione per il solo tramite della rivalutazione nelmerito di quelle dichiarazioni, laddove la Corte territoriale, senza illogicità ocontraddittorietà, ha adeguatamente considerato che i messaggi telefonici,additati dalla difesa come suscettibili di comprovare un atteggiamento dimolestia fisica di XXXXXXXXX nei confronti della donna, in realtà ne attestavanotutt’al più lo stato di ebbrezza e non anche un contegno insidioso di caratteresessuale, come peraltro sarebbe stato ragionevole che la [OSCURATO:PERSONA] esplicitasseposto che il destinatario dei messaggi inviati in tempo reale era il suo fidanzatoÈ fondata, invece, quella parte del motivo di ricorso relativa alla concretadeterminazione del trattamento sanzionatorio.In primo luogo, l’aumento per le concorrenti circostanze aggravanti è statodeterminato nella misura massima consentita per il reato di cui al capo a) dalcombinato disposto degli artt. 63 e 66 cod. proc. pen. (fino ad arrivare al limitedi trenta anni di reclusione) (cfr. Sez. 5, n. 1928 del 21/12/2017, dep. 2018,Boettcher, Rv. 272003 – 01).Di conseguenza, sarebbe stato necessario, pur rientrando la graduazionedella pena nella discrezionalità del giudice di merito, che gli aumenti fosseroaccompagnati da una specifica spiegazione del ragionamento seguito per la finalequantificazione, non potendosi ritenere assolto tale obbligo di motivazione dalgenerico riferimento che ha operato la Corte d’appello alla gravità del fatto e allapersonalità del condannato quando la pena – come nel caso di specie – sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali,Rv. 258356 – 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596 – 01).Né è stato assolto lo specifico dovere di motivazione circa la scelta dicumulare gli aumenti di pena per le diverse circostanze aggravanti concorrenti,effetto speciale, dopo aver operato l'aumento di pena per quest'ultima, il giudice,a norma dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base deiprincipi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Cortecostituzionale, "può" e non "deve" applicare l'ulteriore aumento di pena perl'aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta (Sez.3, n. 23496 del 2/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 290162 - 01).Anche l’aumento per la sola recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. inrelazione al reato di cui al capo B) è stato determinato in misura superiore aquella della metà, consentita dalla suindicata disposizione di legge, atteso chesulla pena base di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa è statoapplicato un aumento di un anno di reclusione e 800 euro di multa.In secondo luogo, la Corte d’appello, operando in relazione al reato di cui alcapo A) la diminuzione per il tentativo ex art. 56 cod. pen. che non era statacalcolata espressamente nella sentenza di primo grado, l’ha quantificata, purrideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, nella metà della penabase, ma senza dare conto dei motivi della scelta effettuata in misura comunquesensibilmente superiore al minimo edittale.In questo modo, la sentenza impugnata è venuta meno al principio secondocui, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del correttoesercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criterioggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti aifini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/3/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 –01; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189 – 01).Anche in questo caso, infatti, è da ritenersi che il generico riferimento allagravità dei fatti avrebbe dovuto essere oggetto di più puntuale specificazione,tenuto conto che sia le modalità che le conseguenze del fatto non si connotanoex se come tendenti verso la soglia più alta di rilevanza in concreto del tentativodi omicidio e che quindi la possibilità di muoversi entro limiti edittali piuttostoampi avrebbe richiesto che si giustificasse la determinazione di un trattamentosanzionatorio non marginalmente distante dal minimo.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza impugnata, inparziale accoglimento del secondo motivo di ricorso nei termini sopra esposti,deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio adaltra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto nelrispetto dei principi sopra indicati.Nel resto, invece, il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX ècomplessivamente infondato e deve essere rigettato.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello diLecce. Rigetta, nel resto, il ricorso.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.