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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 2025

Cassazione n. 07828/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/08/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce il difetto di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla applicazione o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'eccessività della pena, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 29 agosto 2025 dal Giudice del Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stati censurati l'entità della pena e il difetto di motivazione sulla applicazione o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive, dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), nè è possibile avanzare profili di censura in modo palesemente ipotetico ed esplorativo, senza alcuno specifico rapporto ai fatti contestati che non contengono alcun riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/08/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce il difetto di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla applicazione o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'eccessività della pena, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 29 agosto 2025 dal Giudice del Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stati censurati l'entità della pena e il difetto di motivazione sulla applicazione o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive, dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), nè è possibile avanzare profili di censura in modo palesemente ipotetico ed esplorativo, senza alcuno specifico rapporto ai fatti contestati che non contengono alcun riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 genn
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