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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21704/2022

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O STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso [OSCURATO:PERSONA]„ rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3446/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08345 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2-• ‘ Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha annullato per difetto di motivazione l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore e quindi la rendita del terreno su cui insisteva un parco eolico e della recinzione del parco per il quale la srl [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di nuovo accatastamento con procedura DOCFA allorché, entrata in vigore la 1.208/2015, i c.d.

"macchinari imbulonati" erano stati esclusi dal calcolo della rendita del compendio;

2. la CTR ha ricordato che la società aveva eccepito l'esistenza di un giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Roma n.27603/2015 con cui era stato annullato un precedente avviso di accertamento in rettifica emesso dall'Agenzia in relazione al medesimo compendio nell'ambito di una precedente procedura DOCFA dell'anno 2012.

La CTR ha rigettato l'eccezione di giudicato evidenziando, per un verso, che la CTP di Roma, con la ridetta sentenza n.27603/2015, aveva annullato quel primo avviso per vizio di motivazione "e non per una valutazione nel merito della controversia" cosicché "il giudicato si è formato solo sul vizio ravvisato e avrebbe impedito l'emissione di un altro atto impositivo" emendato da quel vizio e che, "comunque" l'effetto di giudicato doveva essere escluso "trattandosi di atti impositivi diversi e relativi a differenti periodi di determinazione della rendita catastale" e ad una situazione di fatto e di diritto "oggetto dei due giudizi" modificatasi con l'intervento della 1.208/2015 che "ha indotto la società a proporre una rendita catastale di minore importo"; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art.7 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in combinato disposto con l'art. 2 del d.l. 23.1.19993, n.16, conv. con modificazione in I. 24.3.1993, n.75 e con il d.m. 19.4.1994, n. 701, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, cp.c.".

Deduce che l'avviso era basato sugli stessi dati di fatto dichiarati dalla contribuente nel DOCFA e che il contenuto dispositivo derivava dalla diversa valutazione economica del terreno e della recinzione.

Sostiene dunque che la motivazione dell'avviso -recante l'indicazione dei dati già noti alla contribuente nonché dei maggiori valori unitari attribuiti al terreno e alla recinzione- era stata erroneamente dichiarata. dalla CTR non conforme all'art.7 della 1.212/2000;

4. la società ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale.

Ha eccepito che dalle controdeduzioni presentate dall'Agenzia in primo grado, era emerso che quest'ultima, nel valutare il terreno, aveva tenuto conto "della giacitura pianeggiante" e della "buona esposizione" di esso, che questi dati di fatto non trovavano riscontro nel DOCFA cosicché risultava smentito l'assunto su cui era basata l'avversato ricorso secondo cui nell'avviso sarebbe stata effettuata solo una diversa valutazione degli elementi indicati nel DOCFA.

Con il ricorso incidentale ha lamentato la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la CTR escluso la rilevanza del giudicato formatosi sulla pronuncia della CTP di Roma n.27603/2015.

Ha in particolare dedotto che, al contrario di quanto affermato dalla CTR e come risultava dalla lettura di detta pronuncia -riprodotta alle pagine 19 ss. del controricorso-, la CTP di Roma non si era limitata ad annullare il precedente avviso di rettifica del DOCFA per difetto di motivazione ma aveva anche affermato che "il costo unitario del pannello per KW" indicato nel DOCFA presentato dalla contribuente nel 2012 "si avvicina[va]" a quello che la stessa contribuente aveva dimostrato essere il costo unitario del pannello in quell'anno "sulla base dei preventivi di spesa per la realizzazione dell'impianto, della perizia tecnica e del documento del Politecnico di Milano".

La contribuente ha poi sottolineato che la proposta di accatastamento rettificata dall'Agenzia con l'avviso oggetto del presente procedimento, era differente da quella precedente solo perché alcuni elementi dell'impianto erano stati scomputati mentre era identica alla precedente per i valori, riconosciuti congrui, nei termini detti, dalla CTP, degli altri elementi;

5. la società ha depositato memoria; considerato che: 1.1a questione della sussistenza di un giudicato vincolante, sollevata col ricorso incidentale, deve essere esaminata per prima perché pregiudiziale rispetto a quella sollevata con il ricorso principale. 2.1a questione è infondata.

Va premesso che la Corte di cassazione può accertare se esiste un giudicato esterno in base ad atti prodotti nel corso del giudizio di merito, con cognizione piena, comprensiva della diretta valutazione e interpretazione della portata delgiudicato stesso, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez.U, sentenza n.24664 del 28/11/2007; Sez.3, sentenza n.19136 del 29/09/2005).

Dalla lettura della ricordata sentenza della CTP di Roma si evince che la stessa ha avuto riguardo al valore del "costo unitario del pannello per KW".

La sentenza della CTR ora impugnata riguarda la rettifica del valore non del pannello dell'impianto ma del terreno su cui l'impianto insiste.

I fatti riguardati dalle due decisioni sono diversi oggettivamente.

Aggiungasi che, in linea generale e nella sua assolutezza, la tesi della contribuente per cui il valore di un determinato bene, in quanto ritenuto congruo per un determinato anno in una sentenza definitiva, deve essere ritenuto congruo nel tempo è errata perché non tiene conto della variabilità del valore nel tempo.

In tema di accertamento catastale, il giudicato formatosi sul valore di un immobile impedisce unicamente il riesame o la deduzione di questioni preesistenti al provvedimento di rendita impugnato ma non preclude, invece, l'allegazione o la cognizione di elementi sopravvenuti al provvedimento medesimo (Cass. sez. 5, sentenza n.29584 de/ 29/12/2011).

La contribuente non ha eccepito che l'ufficio abbia rettificato il valore del terreno in base ad elementi di fatto preesistenti al precedente giudicato;

3. il ricorso incidentale deve essere quindi rigettato;

4. il ricorso principale è fondato.

La Corte ha in più occasioni statuito che In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Solo nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dalla parte privata siano stati variati, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (v., per queste statuizioni di principio, tra altre Cass.Sez. 6-5, ordinanza n.31809 del 07/12/2018).

Nel caso di specie, quelli che la contribuente sostiene essere dati di fatto nuovi e diversi rispetto alle indicazioni del DOCFA -il carattere pianeggiante e l'esposizione del terreno oggetto di valutazione-, introdotti in causa dall'Agenzia con le controdeduzioni di primo grado sono invece elementi specificativi delle ragioni della diversa valutazione tecnica del terreno in questione.

Di variazione dei dati di fatto avrebbe potuto parlarsi se l'ufficio avesse qualificato il terreno come pianeggiante a fronte della relativa come non pianeggiante in DOCFA ed avesse definito il terreno come dotato di "buona esposizione" a fronte della qualificazione del terreno in DOCFA come gravato da esposizione svantaggiata.

Il ché pacificamente non si è verificato.

Detti elementi, lungi dal rappresentare una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'avviso, sono invece elementi specificativi delle ragioni della diversa valutazione del terreno de quo, che l'amministrazione per meglio illustrare la sufficiente motivazione dell'atto impugnato in modo da cercare di convincere il giudice tributario della correttezza del proprio operato, ha introdotto in causa nella legittima esplicazione della propria attività difensiva. quanto esposto nell'atto impugnato riguardo alla valutazione del terreno in modo da cercare di convincere il giudice tributario della correttezza del proprio operato:

5. il ricorso principale deve essere quindi accolto;

6. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ri P.Q.M30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'il maggio 2022, con modalità da remoto.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, ) u- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso [OSCURATO:PERSONA]„ rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3446/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08345 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2-• ‘ Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha annullato per difetto di motivazione l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore e quindi la rendita del terreno su cui insisteva un parco eolico e della recinzione del parco per il quale la srl [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di nuovo accatastamento con procedura DOCFA allorché, entrata in vigore la 1.208/2015, i c.d. "macchinari imbulonati" erano stati esclusi dal calcolo della rendita del compendio; 2. la CTR ha ricordato che la società aveva eccepito l'esistenza di un giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Roma n.27603/2015 con cui era stato annullato un precedente avviso di accertamento in rettifica emesso dall'Agenzia in relazione al medesimo compendio nell'ambito di una precedente procedura DOCFA dell'anno 2012. La CTR ha rigettato l'eccezione di giudicato evidenziando, per un verso, che la CTP di Roma, con la ridetta sentenza n.27603/2015, aveva annullato quel primo avviso per vizio di motivazione "e non per una valutazione nel merito della controversia" cosicché "il giudicato si è formato solo sul vizio ravvisato e avrebbe impedito l'emissione di un altro atto impositivo" emendato da quel vizio e che, "comunque" l'effetto di giudicato doveva essere escluso "trattandosi di atti impositivi diversi e relativi a differenti periodi di determinazione della rendita catastale" e ad una situazione di fatto e di diritto "oggetto dei due giudizi" modificatasi con l'intervento della 1.208/2015 che "ha indotto la società a proporre una rendita catastale di minore importo"; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art.7 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in combinato disposto con l'art. 2 del d.l. 23.1.19993, n.16, conv. con modificazione in I. 24.3.1993, n.75 e con il d.m. 19.4.1994, n. 701, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, cp.c.". Deduce che l'avviso era basato sugli stessi dati di fatto dichiarati dalla contribuente nel DOCFA e che il contenuto dispositivo derivava dalla diversa valutazione economica del terreno e della recinzione. Sostiene dunque che la motivazione dell'avviso -recante l'indicazione dei dati già noti alla contribuente nonché dei maggiori valori unitari attribuiti al terreno e alla recinzione- era stata erroneamente dichiarata. dalla CTR non conforme all'art.7 della 1.212/2000; 4. la società ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale. Ha eccepito che dalle controdeduzioni presentate dall'Agenzia in primo grado, era emerso che quest'ultima, nel valutare il terreno, aveva tenuto conto "della giacitura pianeggiante" e della "buona esposizione" di esso, che questi dati di fatto non trovavano riscontro nel DOCFA cosicché risultava smentito l'assunto su cui era basata l'avversato ricorso secondo cui nell'avviso sarebbe stata effettuata solo una diversa valutazione degli elementi indicati nel DOCFA. Con il ricorso incidentale ha lamentato la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la CTR escluso la rilevanza del giudicato formatosi sulla pronuncia della CTP di Roma n.27603/2015. Ha in particolare dedotto che, al contrario di quanto affermato dalla CTR e come risultava dalla lettura di detta pronuncia -riprodotta alle pagine 19 ss. del controricorso-, la CTP di Roma non si era limitata ad annullare il precedente avviso di rettifica del DOCFA per difetto di motivazione ma aveva anche affermato che "il costo unitario del pannello per KW" indicato nel DOCFA presentato dalla contribuente nel 2012 "si avvicina[va]" a quello che la stessa contribuente aveva dimostrato essere il costo unitario del pannello in quell'anno "sulla base dei preventivi di spesa per la realizzazione dell'impianto, della perizia tecnica e del documento del Politecnico di Milano". La contribuente ha poi sottolineato che la proposta di accatastamento rettificata dall'Agenzia con l'avviso oggetto del presente procedimento, era differente da quella precedente solo perché alcuni elementi dell'impianto erano stati scomputati mentre era identica alla precedente per i valori, riconosciuti congrui, nei termini detti, dalla CTP, degli altri elementi; 5. la società ha depositato memoria; considerato che: 1.1a questione della sussistenza di un giudicato vincolante, sollevata col ricorso incidentale, deve essere esaminata per prima perché pregiudiziale rispetto a quella sollevata con il ricorso principale. 2.1a questione è infondata. Va premesso che la Corte di cassazione può accertare se esiste un giudicato esterno in base ad atti prodotti nel corso del giudizio di merito, con cognizione piena, comprensiva della diretta valutazione e interpretazione della portata delgiudicato stesso, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez.U, sentenza n.24664 del 28/11/2007; Sez.3, sentenza n.19136 del 29/09/2005). Dalla lettura della ricordata sentenza della CTP di Roma si evince che la stessa ha avuto riguardo al valore del "costo unitario del pannello per KW". La sentenza della CTR ora impugnata riguarda la rettifica del valore non del pannello dell'impianto ma del terreno su cui l'impianto insiste. I fatti riguardati dalle due decisioni sono diversi oggettivamente. Aggiungasi che, in linea generale e nella sua assolutezza, la tesi della contribuente per cui il valore di un determinato bene, in quanto ritenuto congruo per un determinato anno in una sentenza definitiva, deve essere ritenuto congruo nel tempo è errata perché non tiene conto della variabilità del valore nel tempo. In tema di accertamento catastale, il giudicato formatosi sul valore di un immobile impedisce unicamente il riesame o la deduzione di questioni preesistenti al provvedimento di rendita impugnato ma non preclude, invece, l'allegazione o la cognizione di elementi sopravvenuti al provvedimento medesimo (Cass. sez. 5, sentenza n.29584 de/ 29/12/2011). La contribuente non ha eccepito che l'ufficio abbia rettificato il valore del terreno in base ad elementi di fatto preesistenti al precedente giudicato; 3. il ricorso incidentale deve essere quindi rigettato; 4. il ricorso principale è fondato. La Corte ha in più occasioni statuito che In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Solo nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dalla parte privata siano stati variati, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (v., per queste statuizioni di principio, tra altre Cass.Sez. 6-5, ordinanza n.31809 del 07/12/2018). Nel caso di specie, quelli che la contribuente sostiene essere dati di fatto nuovi e diversi rispetto alle indicazioni del DOCFA -il carattere pianeggiante e l'esposizione del terreno oggetto di valutazione-, introdotti in causa dall'Agenzia con le controdeduzioni di primo grado sono invece elementi specificativi delle ragioni della diversa valutazione tecnica del terreno in questione. Di variazione dei dati di fatto avrebbe potuto parlarsi se l'ufficio avesse qualificato il terreno come pianeggiante a fronte della relativa come non pianeggiante in DOCFA ed avesse definito il terreno come dotato di "buona esposizione" a fronte della qualificazione del terreno in DOCFA come gravato da esposizione svantaggiata. Il ché pacificamente non si è verificato. Detti elementi, lungi dal rappresentare una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'avviso, sono invece elementi specificativi delle ragioni della diversa valutazione del terreno de quo, che l'amministrazione per meglio illustrare la sufficiente motivazione dell'atto impugnato in modo da cercare di convincere il giudice tributario della correttezza del proprio operato, ha introdotto in causa nella legittima esplicazione della propria attività difensiva. quanto esposto nell'atto impugnato riguardo alla valutazione del terreno in modo da cercare di convincere il giudice tributario della correttezza del proprio operato: 5. il ricorso principale deve essere quindi accolto; 6. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ri P.Q.M30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'il maggio 2022, con modalità da remoto. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, ) u- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].s
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