CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 32597/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari con provvedimento del 12 febbraio2026 ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniegodel Magistrato di sorveglianza di concessione di un permesso di necessità ex art.30 Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso personalmente il detenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.A seguito della modifica all’art. 613 comma 1 cod. proc. pen., operatadall’art. 1 comma 63 L. 103/2017 il ricorso per Cassazione deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo specialedella Corte di Cassazione.Non è più possibile, dunque, la presentazione di un ricorso personale.Posto che il ricorrente ha presentato il ricorso personalmente, il medesimodeve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dairicorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che siritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]