CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che si è opposto all'accoglimento del ricorso dell'imputato, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, nel contèMpo confermando la sentenza di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Pasqualina e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore.,1, 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla risposta fornita dalla Corte territoriale all'eccezione di nullità formulata nell'interesse dell'imputato. Il ricorrente assume che la decisione della Corte di merito di disattendere l'eccezione di nullità del procedimento per il vizio che aveva caratterizzato la procedura notificatoria dei decreti di citazione a giudizio — vizio illustrato nel secondo motivo di ricorso —sarebbe in contraddizione con la scelta che la stessa Corte di appello aveva adottato di reputare tempestivo l'appello, ancorché fosse stato depositato ben oltre il termine di legge, ritardo superabile solo laddove si fosse ritenuto che il prevenuto aveva maturato il diritto di essere rimesso in termini. L'appello — conclude il ricorrente — era stato proposto solo allorché l'imputato aveva ricevuto la notificazione, presso il nuovo indirizzo di residenza, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la correzione di un errore materiale ed aveva, così, avuto per la prima volta contezza del processo a suo carico. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale. Spiega il ricorrente che il primo decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace (che si era poi dichiarato incompetente per materia), il successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] erano stati notificati al domicilio eletto dell'imputato in via Fusco di Caserta e, dato l'insuccesso della notifica a quell'indirizzo, erano stati notificati, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio, senza tentare di notificare gli atti all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], dove Faraldo risultava emigrato dal 7 novembre 2014, come comunicato nel rapporto di omessa notifica della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta del 24 giugno 2017. Ebbene, sostiene il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel reputare correttamente effettuata la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo che l'imputato era stato dichiarato "irreperibile" perché: non vi era stata alcuna dichiarazione di irreperibilità; non vi era stata alcuna elezione di domicilio, né prima né dopo la sentenza di incompetenza del Giudice di pace; nell'atto di appello la parte non aveva affatto ammesso che tale elezione vi fosse; la notifica andava effettuata al nuovo indirizzo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica. A sostegno delle sue censure, tra l'altro, il ricorrente rimarca la cesura tra la fase del processo dinanzi al Giudice di pace e quella che si era aperta dopo la sentenza di incompetenza emessa da quest'ultimo.2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e sostiene che la nullità del procedimento travolga le statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 1. Le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso prescindono da quelle specifiche prospettate dal ricorrente, ma vi si innestano. Il ricorrente sostiene che la notifica effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. — dopo l'insuccesso della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado presso il domicilio eletto di via Fusco a Caserta — sarebbe nulla in quanto non vi era stata alcuna elezione di domicilio a quell'indirizzo (né prima né dopo la sentenza di incompetenza del Giudice di pace), non era stato dichiarato irreperibile e, comunque, era noto il nuovo indirizzo di residenza, diverso da quello dove era stata tentata, invano, la notifica. Onde verificare la fondatezza della doglianza, trattandosi di questione di ordine processuale, il Collegio ha verificato gli atti ed ha appurato che: - il 21 maggio 2014, l'imputato aveva eletto domicilio a via [OSCURATO:SOCIETA] di Caserta (contrariamene a quanto sostenuto nel ricorso); l'imputato non è mai stato dichiarato irreperibile (contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello); - le notifiche tentate a quell'indirizzo di cui vi è documentazione in atti non sono andate a buon fine; - in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta aveva comunicato che l'imputato si era trasferito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - all'esito del vano tentativo a via Fusco di Caserta, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il processo di primo grado è stata effettuata nella mani del difensore di ufficio dell'imputato; Tanto precisato, il Collegio è consapevole che, sulla necessità di effettuare ulteriore tentativo di notifica dopo quello tentato presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, laddove si conosca il nuovo indirizzo di residenza del medesimo, vi è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte; più precisamente, secondo un orientamento, certamente maggioritario, l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (Sez. 7, Ordinanza n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824 ; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627; Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016, Leonardi, Rv. 267428; Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254693 ; Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011, Baku, Rv. 251022). In senso contrario si è, invece, sostenuto che la disposizione di cui all'art.161 quarto comma, che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Sez. 4, n. 41998 del 20/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268040; in questi termini anche Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009, Esposito, Rv. 245629; Sez. 2, n. 25671 del 19/05/2009, Sistro, Rv. 244167). Sul tema — ancorché non su questo specifico contrasto — sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848, che ha sancito il principio secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Ebbene, a prescindere dal principio affermato — e dalla ritenuta ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nel caso di specie — tale decisione offre una rilevante direttrice interpretativa che conduce all'annullamento della decisione avversata (e di quella di appello) perché affronta il tema del deficit di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e ne fa discendere la nullità del giudizio celebratosi in assenza dell'imputato. La rilevanza esegetica di questa decisione emerge chiara innanzitutto laddove si riguardi la perfetta sovrapponibilità della dinamica processuale di quello e di questo procedimento. Nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite — si comprende dalla sentenza — l'imputato aveva dichiarato domicilio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio e la notificazione di quest'ultimo non era andata a buon fine, sicché si era provveduto alla notificazione del decreto, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio; l'imputato non si era presentato in dibattimento, donde era stato processato in assenza, il difensore di ufficio non aveva mai partecipato al giudizio ed era stato, di volta in volta, sostituito da un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Posta la situazione appena illustrata, le Sezioni Unite hanno ricordato che la disposizione dell'articolo 420-bis, cod. proc. pen., nella lettura convenzionalmente orientata offerta dalle sentenze del massimo [OSCURATO:PERSONA], Lovric e Costantino, va interpretata nel senso che la regolarità formale delle notifiche non è sufficiente ad una rituale celebrazione del giudizio in assenza, giacché il sistema è incentrato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato (in particolare, del contenuto dell'accusa, del giorno e del luogo dell'udienza). Hanno altresì precisato le Sezioni Unite che «Il giudice, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, è, quindi, chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una sua scelta libera che consegue alla conoscenza effettiva del provvedimento di vocatio in iudicium. La mancata presenza in udienza può, infatti, costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto». Sulla base di questo presupposto teorico, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso sottoposto al loro vaglio, l'imputato non avesse avuto conoscenza della citazione in giudizio e non emergesse ragione di una sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; ciò in quanto si era proceduto in assenza a fronte di una notifica ex art. 161, comma 4, al difensore d'ufficio per irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato e non vi era stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore d'ufficio, che non aveva mai presenziato al processo evidenziando, così, l'inesistenza di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito sia al momento della nomina che nel percorso processuale successivo che consentisse di ritenere che lo stesso avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico. Di qui l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. Ebbene, l'iter decisionale delle Sezioni Unite, data la perfetta coincidenza delle due concrete regiudicande, non può che essere esportato nel giudizio oggi rimesso a questo Collegio, laddove la notifica è stata effettuata nelle mani del difensore di ufficio, né questi né l'imputato hanno presenziato al dibattimento e non vi è aliunde la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento in capo a Faraldo. Ne consegue l'annullamento della sentenza di primo grado e di quella di appello, con revoca delle statuizioni civili, travolte dall'annullamento della decisione di prime cure. Non si trasmettono gli atti al Tribunale per il nuovo avvio del processo di primo grado in ragione dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, di cui ha già preso atto la Cor