CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 30703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16674 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16674 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34P42 G726T) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ( P . I .: 01333250320 ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S30 E885X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 6770/2020,pubblicata in data 30 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo promosso nei confron- ti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto intervento [OSCURATO:PERSONA]. La società debitrice ha contestato il diritto di procedere ad esecu- zione forzata di quest’ultima, proponendo opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ric. n. 16674/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, instaurato dalla debitrice oppo- nente, è stato dichiarato estinto dal Tribunale di Roma, per la sua mancata tempestiva riassunzione, a seguito dell’interruzione dovuta alla sospensione dall’esercizio dalla professione forense dei difensori della Cicchetti, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 310, comma 4, c.p.c.. Avverso tale provvedimento ha proposto appello la Cicchetti, lamentando la mancata liquidazione delle spese processuali in proprio favore. L’appello è stato rigettatodalla Corte di Appello di Roma. Ricorre la Cicchetti, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibilee/o manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricors o si denunzia « violazione e fal- sa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 91, 112, 115, 116 e 310 cpc. Omessa valu- tazione di una circostanza determinanteex art. 360 n. 5 cpc ». La ricorrente sostieneche le spese del processo estinto sareb- bero state erroneamente compensate dal giudice di primo grado e che esse, al contrario, avrebbero dovuto essere poste a carico della società opponente, in deroga alla previsione di cui all’art. 310, ultimo comma, c.p.c., in quanto quest’ultima Ric. n. 16674/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 si era opposta all’estinzione, imponendo quindi una decisione in ordine ai relativi presupposti. Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., ancor prima che manifestamente infon- dato. Nella sentenza impugnata, la corte di appello dà espressa- mente atto della circostanza che non vi era stata in primo grado alcuna controversia in merito all’estinzione, il che giusti- ficava la mancata pronuncia in ordine alle spese processuali da parte del giudice di primo grado (e non la loro compensa- zione, come invece affermato dalla ricorrente), dal momento che in tali casi, ai sensi dell’art. 310, comma 4, c.p.c., le spe- se del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La ricorrente sostiene il contrario, ma, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c., oltre e non fornire gli elementi necessari alla Corte per effettuare le necessarie valutazioni sui presupposti processuali (in particolare, non viene chiarito che tipo di esecuzione era stata promossa contro l’[OSCURATO:SOCIETA], chi fossero tutte le parti e gli interessati del relativo processo e a quale titolo la stessa Cicchetti era intervenuta nello stes- so), non richiama nel ricorso, in modo puntuale, adeguato e sufficiente, il contenuto degli atti processuali dai quali si do- vrebbe evincere la fondatezza delle sue affermazioni e l’erroneità, invece, degli accertamenti effettuati in proposito dai giudici di secondo grado. Anzi, può osservarsi che, in realtà, il contenuto degli atti pro- cessuali rilevanti trascritto nel ricorso (sebbene incompleto ed insufficiente) induce addirittura a conclusione contraria agli assunti di parte ricorrente, non emergendo affatto che, all’udienza del 3 novembre 2014, fissata dal giudice di primo grado espressamente ai fini della eventuale dichiarazione di estinzione del giudizio, il difensore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. abbia Ric. n. 16674/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 contestato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo. Per quanto è riportato nello stesso ricorso, egli si sarebbe in realtà – nel corso di tale udienza – limitato a dichiarare genericamente di “contestare” quanto “dedotto”dalla controparte (la quale, come precisato dalla so- cietà controricorrente, sulla base dell’espresso richiamo al contenuto completo del verbale di udienza, peraltro prodotto in copia, ha chiarito che l’opposta non si era affatto limitata a chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio, ma aveva espressamente chiesto la condanna della controparte al pa- gamento delle spese di lite). La controricorrente ha del resto altresì richiamato il contenuto della propria comparsa conclu- sionale del giudizio di primo grado, il quale conferma che essa non aveva affatto contestato la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del processo. In definitiva, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, c.p.c., il che assorbe anche ogni que- stione in ordine all’integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, dal momento che la radicale inammissibilità del ricor- so, per ragioni formali, costituisce un accertamento logica- mente pregiudiziale rispetto all’esame del merito e dell’oggetto dello stesso, necessario anche ai fini delle valuta- zioni in ordine all’integrità del contraddittorio. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 16674/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso