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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 41810/2021

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seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza pronunciata in camera di consiglio del 10/06/2021 della Corte di cassazione, Sezione prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 5444/2021 Reg.

Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 23/03/2020 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti; sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 29003/2021 R.G., in data 10 giugno 2021, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe.

2. In data 26 luglio 2021 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione della sentenza riguardante l'indicato ricorso.

3. In particolare, emerge l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo di detta sentenza, avendo la Corte disposto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece che «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.»; emergono, inoltre, errori nella redazione della parte motiva della predetta sentenza e, in particolare, al primo rigo di pagina 3 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino» e al decimo rigo di pag. 4 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece di «Tribunale di sorveglianza di Napoli», per entrambi i casi.

4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 29003/2021 RG., emessa dalla Corte di cassazione, Sezione prima penale in data 10 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 5444/2021 Reg.

Gen., nel senso che, laddove è scritto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.» deve leggersi «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.».

Dispone altresì correggersi la motivazione della sentenza nel senso che laddove è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino», al primo rigo di pag. 3, e «Tribunale di sorveglianza di Campobasso», al decimo rigo di pag. 4, deve leggersi «Tribunale di sorveglianza di Napoli».

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso il 10 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigVere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza pronunciata in camera di consiglio del 10/06/2021 della Corte di cassazione, Sezione prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 5444/2021 Reg. Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 23/03/2020 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti; sentita relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29003/2021 R.G., in data 10 giugno 2021, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe. 2. In data 26 luglio 2021 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione della sentenza riguardante l'indicato ricorso. 3. In particolare, emerge l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo di detta sentenza, avendo la Corte disposto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece che «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.»; emergono, inoltre, errori nella redazione della parte motiva della predetta sentenza e, in particolare, al primo rigo di pagina 3 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino» e al decimo rigo di pag. 4 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece di «Tribunale di sorveglianza di Napoli», per entrambi i casi. 4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 29003/2021 RG., emessa dalla Corte di cassazione, Sezione prima penale in data 10 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 5444/2021 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.» deve leggersi «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.». Dispone altresì correggersi la motivazione della sentenza nel senso che laddove è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino», al primo rigo di pag. 3, e «Tribunale di sorveglianza di Campobasso», al decimo rigo di pag. 4, deve leggersi «Tribunale di sorveglianza di Napoli». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 10 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigVere estensore Il P
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