CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 1977
Cassazione n. 07644/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/08/2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 14 agosto 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la pena residua da espiare era superiore a due anni e ha disposto la revoca, con decorrenza 30 luglio 2025, della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata con ordinanza del 28 novembre 2024, la cui esecuzione era stata sospesa dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia il 29 luglio 2025. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente in quanto non terrebbe nel dovuto conto la reale consistenza delle due violazioni attribuite al ricorrente e il fatto che lo stesso non ha mai ricevuto la notifica della diffida che gli aveva inviato il Magistrato di sorveglianza, oltre al fatto che non è stata acquisita, e quindi non è stata considerata e valutata, la relazione dell’Uepe. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale è incorso in un palese errore allorché ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicare la detenzione domiciliare perché il residuo pena era superiore a due anni. Come risulta dagli atti e dal semplice calcolo effettuato sulla base del presofferto, infatti, il residuo della pena da espiare all’atto dell’emissione del provvedimento era di anni uno e mesi sei. 4. In data 2 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. La doglianza è infondata. 2.1. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”. Come da ultimo evidenziato, pertanto, i requisiti cui è subordinata la revoca sono l’accertamento di una violazione e l’incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01). La valutazione circa la natura e gravità della violazione e quanto all’incompatibilità della stessa con la prosecuzione dell’affidamento è connotata da profili di discrezionalità in quanto spetta comunque al giudice il compito di valutare se il comportamento tenuto sia o meno, in concreto, incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01:). Il giudice di merito è tenuto a giustificare la propria conclusione per cui il controllo del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso attribuito avviene attraverso il giudizio sulla logicità e adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01). La valutazione circa la compatibilità o meno della violazione con la prosecuzione della misura è analoga quella che si effettua per l’applicazione, che postula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato. In tale prospettiva possono essere valutati e considerati tutti i comportamenti e la decisione finale, che comunque deve fondarsi su una valutazione complessiva di pericolosità attuale, può essere determinata pure da un fatto integrante reato che sia ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), purché il giudice della sorveglianza abbia proceduto a una verifica incidentale di tale fatto nel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misura alternativa in quanto - come da ultimo evidenziato anche da Corte cost. n. 24 del 2025 - il magistrato di sorveglianza ha il potere di «valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati e la motivazione, in cui viene dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede. Il giudice della sorveglianza, infatti, anche richiamando il provvedimento di sospensione emesso dal magistrato competente, ha proceduto a un’attenta e articolata verifica delle tre condotte realizzate dall’affidato e ha effettuato una valutazione complessiva che, prendendo le mosse dai comportamenti tenuti in occasione delle violazioni, risulta coerente e logica anche quanto alla incompatibilità dell’agito con le finalità della misura alternativa in esecuzione. 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale sarebbe incorso in un palese errore allorché ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicare la detenzione domiciliare perché il residuo pena era superiore a due anni. La doglianza è fondata. Come indicato dalla difesa, dagli atti, pure calcolato il presofferto computato dallo stesso giudice della sorveglianza, infatti, risulta che il residuo della pena da espiare all’atto dell’emissione del provvedimento era di anni uno e mesi sei. A fronte di tale errore l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio pe