CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 6126/2024, depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6126/2024, depositata il 15/10/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in accoglimento dell’appellodi [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la cartella di pagamento n.09720220059282704 per omessa notifica dell’atto presupposto e haNumero registro generale 23940/2024Numero sezionale 5531/2026Numero di raccolta generale 24486/2026Data pubblicazione 05/08/2026liquidato le sole spese del grado, limitandole al rimborso del contributounificato.Avverso il capo sulle spese [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si compendia la censura di violazionee falsa applicazione sia dell’art. 112 cod. proc. civ. che degli artt. 1362cod. civ. ss. e degli artt. 91- 92 cod. proc. civ., in relazione al canonecensorio ex art 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR omesso di regolare le spese del giudizio di primo grado ed avererroneamente limitato la liquidazione delle spese del grado di appello alsolo rimborso del contributo unificato, “in ragione della mancata richiesta,nell’atto d’appello, di liquidazione delle spese da parte dell’appellante”.1.1. La censura è, sotto entrambi i profili, fondata.1.2. La CTR, dopo aver - in riforma della sentenza impugnata ed inpieno accoglimento della domanda del contribuente - annullato la cartelladi pagamento per omessa notifica dell’atto presupposto, ha così statuito inordine alle spese: “Le spese del giudizio possono essere limitate al merorimborso del contributo unificato, in ragione della mancata richiesta,nell’atto d’appello, di liquidazione delle spese da parte dell’appellante”.1.3. Evidente, quindi, tanto l’omessa regolamentazione delle spese delprimo grado che, per l’appello, la condanna dell’Agenzia al solo rimborsodel contributo unificato, sull’errato presupposto che - ai fini delle spese –occorresse l’esplicita domanda di parte, che peraltro non era mancata,come si evince dagli atti (di primo e secondo grado) riprodotti dallaricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza e comunqueacquisiti al giudizio.1.4. Ciò in violazione del consolidato principio di diritto - che questaCorte ha affermato, anche nella sua massima sede nomofilattica –Numero registro generale 23940/2024Numero sezionale 5531/2026Numero di raccolta generale 24486/2026Data pubblicazione 05/08/2026secondo cui il regolamento delle spese “è conseguenziale ed accessoriorispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamentodelle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della partesoccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta dellaparte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà diquest’ultima di rinunziarvi” (così, Cass. Sez. Un., 9859/1997, cui adde10641/1999; 1028/2000; 14794/2000; 7639/2003; 30729/2022;16596/2025).1.5. L’omessa statuizione sulle spese di lite integra, quindi, “unalesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad unatutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contengauna statuizione sulle spese di lite conseguente al «decisum»”, giacché “gliartt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice diprovvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, incorrelazione con l’art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, checostituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza,necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e lestatuizioni giudiziali” (Cass. 651/2022).1.6. Nel caso di specie, non solo la ricorrente non aveva rinunciato allespese, ma ne aveva espressamente chiesto la liquidazione, sin dal ricorsointroduttivo della lite.1.7. Alla stregua degli enunciati principi il ricorso va, dunque, accolto ela sentenza impugnata cassata, nella sola parte relativa allaregolamentazione delle spese del giudizio, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversaNumero registro generale 23940/2024Numero sezionale 5531/2026Numero di raccolta generale 24486/2026Data pubblicazione 05/08/2026composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia