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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23149/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mihaela ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Spresiano il 17/5/2019); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo: al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo tuttavia i giudici territoriali, contrariamente a quanto asserito a difesa, adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (livello alcolimetrico superiore al limite minimo di rilevanza; condotta posta in essere da soggetto privo della patente di guida, ritirata nove mesi prima); nonché al trattamento sanzionatorio (diniego generiche, dosimetria della pena e diniego doppi benefici), anch'essi giustificati dai giudici del merito, il primo, alla luce della negativa personalità dell'imputata, siccome gravata da precedente specifico (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693- 01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la seconda, in ragione della gravità oggettiva del fatto, come sopra tratteggiato alla luce del discostamento da valore minimo della forbice di rilevanza penale e della circostanza che l'imputata si era trovata alla guida priva di patente, ritirata nove mesi prima; infine, il terzo, alla luce del precedente specifico, peraltro ravvicinato nel tempo, ritenuto a sostegno di una giustificata prognosi negativa in ordine alla futura astensione da analoghe condotte; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ella erranti E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mihaela ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Spresiano il 17/5/2019); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo: al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo tuttavia i giudici territoriali, contrariamente a quanto asserito a difesa, adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (livello alcolimetrico superiore al limite minimo di rilevanza; condotta posta in essere da soggetto privo della patente di guida, ritirata nove mesi prima); nonché al trattamento sanzionatorio (diniego generiche, dosimetria della pena e diniego doppi benefici), anch'essi giustificati dai giudici del merito, il primo, alla luce della negativa personalità dell'imputata, siccome gravata da precedente specifico (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693- 01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la seconda, in ragione della gravità oggettiva del fatto, come sopra tratteggiato alla luce del discostamento da valore minimo della forbice di rilevanza penale e della circostanza che l'imputata si era trovata alla guida priva di patente, ritirata nove mesi prima; infine, il terzo, alla luce del precedente specifico, peraltro ravvicinato nel tempo, ritenuto a sostegno di una giustificata prognosi negativa in ordine alla futura astensione da analoghe condotte; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ella erranti E
Sentenza Cassazione n. 23149/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris