Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 9 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2022.

Rilevato che il ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M' a6 9) Lunlca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 9 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2022. Rilevato che il ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.M' a6 9) Lunlca
Sentenza Cassazione n. 15488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris