CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carile-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2695/2020 depositata il 23/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con sentenza n. 2695/2020, la CTR del Lazio accoglieva, in viapreliminare, l’appello incidentale spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nelgiudizio di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza n. 8158/2019, con cui la CTP di Roma aveva accolto,previa riunione, tre ricorsi della società contro due avvisi di accertamentoe una ingiunzione di pagamento, relativamente alla TIA dovuta per gli anni2009, 2010, 2011 e 2012, emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. qualeconcessionaria della riscossione per i tributi del comune di Tivoli.La Corte regionale, decidendo sulla pregiudiziale questione digiurisdizione riproposta, con l’appello incidentale, dalla concessionaria,affermava la giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta della pronuncian. 1839/2020 con cui le Sezioni Unite di questa Corte, in linea con quantostabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2018, avevano“attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relativealla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffaintegrata ambientale), istituita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sortesuccessivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio2010)”.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione laAndreani [OSCURATO:SOCIETA]3. Il ricorso veniva assegnato a questa sezione, ai sensi dell’art. 374,comma 1, secondo periodo, c.p.c., in quanto sulla questione digiurisdizione proposta si erano già pronunciate le sezioni unite.5. La contribuente resisteva con controricorso.6. La ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 1c.p.c., che la CTR aveva erroneamente declinato la propria giurisdizione inmerito alle controversie riguardanti la TIA1, che, pur sorte dopo il 30Numero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026maggio 2010, rientravano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma2, del d.lgs. n. 546/1992, declinando invece correttamente la propriagiurisdizione in favore di quella del giudice ordinario in merito allecontroversie riguardanti la TIA2, ex art. 14, comma 33, del d.l. n.78/2010, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge n. 122/2010.Deduce all’uopo la concessionaria che la pretesa tributaria incontestazione, relativa agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, riguarda la cdTIA1, istituita dall’art. 49 del d.lgs. n 22/1997 ed adottata in viasperimentale dal comune di Tivoli, in sostituzione della TARSU, condelibera del C.C. n. 23/2006, ex art. 49, commi 1-bis e 16, del citatodecreto. Rileva che la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs.n. 546/1992, con la sentenza n. 238/2020 ha affermato la naturatributaria della TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n 22/1997, in quantomera variante della TARSU, come confermato dalle Sezioni Unite di questaCorte con la sentenza n. 8631/2020, che aveva nel contempo affermato laspettanza al giudice ordinario delle controversie relative alla TIA2, istituitadall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, sorte successivamente al 31 maggio2010, in quanto tale tariffa non ha natura tributaria. Assume la ricorrenteche, avendo il comune di Tivoli adottato, con delibera del C.C. n. 88 del24.11.2012, la TIA2, in via transitoria, a partire dall’1 gennaio 2012, exart. 5 comma 1-quater, d.l. n. 208/2008, convertito in legge dall’art. 1 l.n. 13/2009, la controversia relativa all’ingiunzione di pagamento n. 34-2018-135 del 14/3/2018 è di competenza del giudice ordinario, trattandosidi TIA2, trascrivendo, a sostegno di tale assunto, la pagina 2dell’ingiunzione di pagamento, contenente il riferimento all’avviso diaccertamento n. 8230 del 2/9/2015, del pari trascritto nella parte in cui,in premessa, richiama il “Regolamento per l’applicazione della tariffaintegrata ambientale (TIA 2) approvato con deliberazione del ConsiglioComunale n. 88 del 23/11/2012” e la “delibera G.C. n. 219 delNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/202626/11/2012 sulla base della quale sono state determinate le tariffe perl’anno 2012”. Pertanto, la ricorrente conclude per la conferma dellagiurisdizione del giudice ordinario solo per la controversia relativa allaTIA2, di cui alla ingiunzione di pagamento n. 34-2018-135, chiedendo lacassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per la decisionedell’appello principale proposto relativamente alle controversie aventi adoggetto la TIA 1, di cui agli avvisi di accertamento nn. 1647/1 e 3817/1.2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata, “ad ogni effettodi legge”, dalla controricorrente, relativa all’omesso deposito, da partedella ricorrente (che “non sembra” avervi provveduto) dell’istanza ex art.369, comma 3, c.p.c. nonché dei documenti su cui il ricorso si fonda (tracui l’avviso bonario ivi trascritto e le controdeduzioni contenenti l’appelloincidentale), previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n.4, cpc.In merito, va anzitutto rilevato che l’istanza ex art. 369, comma 3,c.p.c. della ricorrente risulta depositata nel fascicolo cartaceo (v.“attestazione di deposito telematico dell’istanza ex art. 369 c.p.c.” in data23.2.21 recante la firma digitale del segretario della CTR del Lazio FrancaAresu; copia della richiesta alla CTR di trasmissione del fascicolo ex art.369, comma 3, c.p.c., con timbro di deposito presso questa Corte in data3.3.2021; attestazione sottoscritta dal difensore, in data 26.2.2021, diconformità delle copie cartacee) e che il deposito di tale istanza èsufficiente a superare l’eccezione di improcedibilità relativa all’omessodeposito dei documenti. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte(sentenza n. 22726/2011) hanno affermato il principio di diritto, poisuccessivamente ribadito da altre pronunce di legittimità (v. Cass., n.16813/14; n. 28695/17; n. 6021/15), secondo cui, per i ricorsi avversosentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delleparti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine delNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è oneratadella produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degliquello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corteex art. 369, comma 3, c.p.c..Va inoltre disattesa la richiesta della controricorrente di integrazionedel contraddittorio nei confronti del comune di Tivoli e dell’AziendaSpeciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rimasti contumaci nel merito (per quantoemerge dall’intestazione della sentenza impugnata), in quanto non si vertein una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, nè di causeinscindibili o dipendenti (v. in punto di applicabilità anche al processotributario con pluralità di parti, ai fini degli artt. 331 e 332 c.p.c., delladistinzione, nelle svariate ipotesi di litisconsorzio processuale, tra causeinscindibili, dipendenti e scindibili, nelle quali ultime non vi è obbligo diintegrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primogrado non citate nel giudizio di impugnazione, Cass., S.U., n.11676/2024).Nel caso di specie, infatti, la ricorrente dichiara (incontestatamente) diagire “nella veste di concessionaria del servizio di accertamento TIA delComune di Tivoli in virtù del contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] in data06/11/2012”. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, ribadito in varie pronunce relative proprio alla legittimazione dellaodierna ricorrente all’esercizio dei poteri di accertamento e di riscossionedella TIA dovuta al comune di Tivoli (v., tra le altre, Cass. n. 752/2022,richiamata, insieme a Cass., n. 1829/23, da Cass., n. 8301/26), qualora ilComune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola lapotestà regolamentare generale, affidi il servizio non solo di riscossionedelle imposte locali ma anche di accertamento, mediante appositaconvenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta (nel caso dispecie all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), quest'ultimo potereNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026spetta al soggetto concessionario e non al Comune. All'attribuzione di talipoteri al concessionario consegue, quale ineludibile conseguenza, non solola legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale dellostesso per le controversie che involgano tali materie, come rimarcato dallaCorte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009, laddove evidenzia che lanormativa in tema di TIA si connota per un collegamento ex lege tra lagestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che ilsolo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta ladelega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizioin luogo del Comune. Nel caso in specie, in cui l’azienda concessionaria([OSCURATO:SOCIETA].) ha a propria volta, nell’esercizio di un potere che siraccorda ex lege alla propria qualifica, legittimamente affidato (per quantoaccertato nelle sopra richiamate pronunce) il servizio di accertamento deltributo ad un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), le suddetteargomentazioni relative alla traslazione della legittimazione sostanziale eprocessuale dal Comune alla concessionaria vanno ritenute estensibilianche al rapporto tra l’azienda concessionaria e la subconcessionaria,venutasi a trovare nella medesima posizione della prima.Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene, pertanto, che debbaescludersi, come sopra premesso, sia la qualifica di litisconsorti necessariin capo al Comune e all’originaria Azienda concessionaria del servizio inquestione, sia la configurabilità, nella fattispecie in esame, di causeinscindibili o dipendenti.3. Tanto premesso, il motivo di gravame va accolto nei limiti sottoesposti.Anzitutto va rilevato che la ricorrente, laddove ha chiesto la“conferma” della “giurisdizione del giudice ordinario soltanto per lacontroversia relativa alla c.d. T.I.A. 2…di cui alla ingiunzione di pagamenton. 34-2018-135”, non ha (nell’esercizio di una legittima facoltà) intesoimpugnare la statuizione della CTR laddove ha affermato la giurisdizioneNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026del giudice ordinario anche in merito alla suddetta ingiunzione. Nonavendo la controricorrente svolto ricorso incidentale in merito, la suddettastatuizione deve quindi ritenersi coperta dal giudicato, sicchè la questionenon è rivalutabile in questa sede.Quanto alla giurisdizione sulle residue controversie in oggetto, questaCorte, nel ricostruire il relativo quadro normativo, ha rilevato (vedi, tra lealtre, Cass., S.U., n. 20260/2025, che richiama Cass., S.U., n. 1839/2020) che, “in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, delladirettiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugliimballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,art. 49, successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Finanziaria 2000), venne istituita la «tariffa per la gestione dei rifiutiurbani», comunemente denominata Tia1. Tale tariffa è stata soppressadall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’ambiente),che ha istituito una diversa tariffa, pure denominata nella rubricadell'articolo come «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», masuccessivamente denominata, dall’art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30dicembre 2008, n. 208, conv, con modif., dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, come «[OSCURATO:PERSONA]», comunemente detta Tia2…. Ilcomma 11 del citato art. 238 del d.lgs. 152/2006 ha però differito lasoppressione della precedente Tia1 stabilendo che, fino alla completaministeriale e il compimento dei successivi adempimenti per l'applicazionedella tariffa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentarivigenti»…. In attesa dell'adozione del detto regolamento ministeriale(invero mai avvenuta), l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre2006, n. 296, come modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2-quinquies, deld.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 13, ha stabilito che il regime di prelievo relativo alNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comuneper l'anno 2006 restasse invariato anche per l'anno 2007…. Il blocco deiprecedenti regimi Tarsu e Tia1 è stato esteso dal legislatore agli anni 2008e 2009, prima con l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e poi col suddetto art. 5, comma 1, del d.l. n. 208/08, comeconvertito…. Tale ultima disposizione, al comma 2-quater ha previsto,inoltre, che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non fosse statoadottato entro il 30 giugno 2009, i comuni avrebbero potuto liberamenteadottare la Tia2; detto termine, peraltro, è stato successivamenteprorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2009 e poi fino al 30 giugno2010…. Non essendo stato adottato alcun regolamento alla scadenza deltermine del 30 giugno 2010, i comuni che avevano applicato la TARSUcontinuarono a mantenere il detto regime, e parimenti, i comuni cheavevano già sperimentato la Tia1 la mantennero…. Successivamente, ilLegislatore con l’art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv,con modif., dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che «Le disposizioni dicui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» cd.Codice dell’ambiente, istitutiva della Tia2, «si interpretano nel senso che lanatura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relativealla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigoredel presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria»….” (Cass., S.U., 20260/25 cit.)Sulla scorta di tale evoluzione normativa in materia di TIA, le SezioniUnite della Corte hanno “ripetutamente affermato che «spettano allagiurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza dellatariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anchedall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa noncostituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una meravariante della TARSU, disciplinata dal Decreto del Presidente dellaRepubblica 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica diNumero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026tributo» (tra le tante, Cass., Sez. U, n. 23114/2015, n. 26268/2016, n.8822/2018, n. 16341/2019 e n. 19896/2019)…. Invece, con riferimentoalla Tia2, tenuto conto: a) della norma di interpretazione autentica di cuial citato art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, conv, con modif., dallalegge n. 122/2010; b) della «risolutezza delle formule utilizzate dallegislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnatodall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», in base alle quali «Chiunquepossegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte […] cheproducano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa» che«costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero esmaltimento dei rifiuti solidi urbani», c) della soppressione della Tia1 adecorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’art. 238 deld.lgs. n. 152/2006, salvo quanto previsto dal comma 11, vale a dire chesino all'emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 «efino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffacontinuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti», questaSuprema Corte, con l’ordinanza n. 1839 del 27 gennaio 2020 ha affermatoil seguente principio: «Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario lecontroversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata invigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010)aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cuiall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie,sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenzadella soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cuiall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)». … In definitiva, lagiurisdizione in tema di Tia va così ripartita: 1) spettano alla giurisdizionetributaria le controversie in materia di Tia1 aventi ad oggetto la debenzadella tariffa dovuta ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 nelperiodo di vigenza della predetta disposizione e, pertanto, fino alla datadel 31 maggio 2010, di entrata in vigore dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010,Numero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026convertito, indipendentemente dalla data in cui tali controversie sonosorte; 2) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia diTia2 sorte successivamente al 31 maggio 2010, data di entrata in vigoredel citato art. 14 del d.l. 78/2010, convertito, che hanno ad oggetto ladebenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006;3) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di Tia1sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 che hanno adoggetto la debenza della tariffa dovuta per il periodo successivoall’abrogazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (ad opera dell’art. 238del d.lgs. n. 152/2006), ma comunque applicata «in regime transitorio».Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri di riparto dellagiurisdizione, a cui questa Corte intende conformarsi, in ordine allecontroversie in materia di TIA dovuta nel periodo di vigenza dell’art. 49del d.lgs. n. 22 del 1997, perciò sino alla data del 31 maggio 2010, ossiaper le controversie concernenti gli avvisi di accertamento in oggettorelative agli anni 2008 e 2009 e 2010, sino al 31 maggio, va dichiarata lagiurisdizione del giudice tributario, mentre per le controversie, sortesuccessivamente al 31 maggio 2010, concernenti gli avvisi diaccertamento in oggetto relativi all’anno 2010, a decorrere dall’1 giugno eall’anno 2011, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti di cuisopra, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado delLazio. P.Q.Mcassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in parte motiva e dichiara lagiurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie concernentigli avvisi di accertamento in oggetto relative agli anni 2008, 2009 e 2010,sino al 31 maggio e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per lecontroversie concernenti gli avvisi di accertamento in oggetto relativiall’anno 2010, a decorrere dall’1 giugno e all’anno 2011;Numero registro generale 5334/2021Numero sezionale 5570/2026Numero di raccolta generale 25661/2026Data pubblicazione 21/09/2026rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che provvederàanche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]