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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25617/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'entità dei crediti, pari al doppio della soglia stabilita, portati indebitamente in compensazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di reati tributari che prevedono una soglia di punibilità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferen1:i alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifesta illogica, escluso i presupposti la causa di non punibilità in esame, non ravvisando gli estremi della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'entità dei crediti, pari al doppio della soglia stabilita, portati indebitamente in compensazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di reati tributari che prevedono una soglia di punibilità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferen1:i alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 25617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris