CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 08682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22033-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] Tolentinon. 1/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero degli a ffari e steri e d ella c ooperazione i nternazionale , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui Uffici domicilia in R oma , via deiPortoghesi n. 12; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 792/2018 della Corte d’appello di R oma , depositata il 28/02/2018 R.G.N. 2750/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo Oggetto Lavoro pubblico all’estero diritto all’assunzione a tempo determinato R.G.N.22033/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC determinato da parte del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionalepresso la Scuola Italiana di Madrid per l’insegnamento di nove ore settimanali per l’anno scolastico 2013/2014, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito, parametrato alla retribuzione annua lorda, ed al riconoscimento del punteggio ai fini delle graduatorie; 2. la Corte territoriale, premesso che la pretesa della lavoratrice si fondava sull’art. 651 del d.lgs. n. 297 del 1994, e che la stessa aveva il primo posto nella graduatoria dei supplenti, venendole tuttavia preferita altra supplente non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] prevedeva di norma l’assegnazione ai residenti, ha ritenuto che l’appellantenon aveva chiesto l’assegnazione dell’incarico ma solo il risarcimento del danno, danno che sarebbe stato evitato se la stessa lavoratrice avesse comunicato all’amministrazione i diversi servizi prestati per usufruire dello scorrimento della graduatoria e venire così assunta a tempo indeterminato; rispetto a tale autonoma argomentazione, la ricorrente nulla aveva dedotto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste il Ministero degli a ffari esteri edella cooperazione internazionalecon controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA], controinteressata,è rimasta intimata; 4. la ricorrente ha depositatomemoria. Ritenuto che: 1. con l’unico motivo si deduce l’illogicità della motivazione per errata individuazione del petitume della causa petendi in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., in quanto la lavoratrice aveva chiesto non solo il risarcimento del danno, ma anche il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo determinato anche ai fini dell’attribuzione del punteggiorilevante nelle graduatorie; 2. la censura, nei termini formulati, è inammissibile in quanto viene prospettato il vizio di illogicità della motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in luogo di un error in procedendo , per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ. , la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l ’ esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actisdell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo(così, già Cass. Sez. 1, 27/01/2006, n. 1755, e, più di recente, Cass. Sez. L, 13/10/2022, n. 29952). In ogni caso, anche a voler prescindere dalla esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(così Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862). Nella specie, nel motivo si lamenta l’illogicità della motivazione per errata individuazione del petitum e della causa petendi, senza alcuna deduzione in ordine alla nullità della sentenza impugnata, sicché non può che pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi supplire alla rilevata carenza; 3. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese prenotate a debito, mentre non vi è luogo a provvedere in favore dell’intimata che non ha svolto attività difensiva; 4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore del Ministero, che liquida in 1.600,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello