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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 41318/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 aprile 2023 dal Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, commessi negli anni dal 2021 al 2022.

2. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle richieste dell'imputato di revocare il consenso dato al patteggiamento dopo la fissazione dell'udienza disposta dal G.i.p. all'esito della richiesta di patteggiannento avanzata dallo stesso imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.

Si osserva che l'interpretazione prevalente circa l'irretrattabilità del consenso presenta profili di incostituzionalità, a fronte anche dell'espressa previsione che impone al giudice di verificare la volontà effettiva dell'imputato ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato e ribadito, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento.

Deve essere, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché diretto a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputato nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo.

Una volta fissata l'udienza per decidere sul patteggiamento l'imputato non può più revocare unilateralmente il proprio consenso, altro discorso è se si contesta la validità del consenso prestato dal difensore in forza di procura speciale non valida, potendosi solo in tal caso procedere ad una verifica di tale profilo.

Nel caso di specie, essendo indubbia la corretta manifestazione della volontà di aderire al patteggiamento, non oggetto di specifiche censure, risulta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della irretrattabilità dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, argomentata proprio con riferimento a tale differente e non pertinente profilo fattuale.

D'altra parte, non è dato comprendere quale lesione dei diritti di difesa possa ravvisarsi rispetto ad una scelta processuale personale dell'imputato operata con l'assistenza del difensore, e quindi necessariamente meditata dall'imputato al momento della manifestazione del proprio consenso, rispetto ad un procedimento speciale che segue delle cadenze processuali precise che non possono essere mutate ad libitum, senza una ragione, solo per assecondare comportamenti irresponsabili e superficiali privi di qualunque giustificazione.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 aprile 2023 dal Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, commessi negli anni dal 2021 al 2022. 2. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle richieste dell'imputato di revocare il consenso dato al patteggiamento dopo la fissazione dell'udienza disposta dal G.i.p. all'esito della richiesta di patteggiannento avanzata dallo stesso imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato. Si osserva che l'interpretazione prevalente circa l'irretrattabilità del consenso presenta profili di incostituzionalità, a fronte anche dell'espressa previsione che impone al giudice di verificare la volontà effettiva dell'imputato ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va osservato e ribadito, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento. Deve essere, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché diretto a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputato nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo. Una volta fissata l'udienza per decidere sul patteggiamento l'imputato non può più revocare unilateralmente il proprio consenso, altro discorso è se si contesta la validità del consenso prestato dal difensore in forza di procura speciale non valida, potendosi solo in tal caso procedere ad una verifica di tale profilo. Nel caso di specie, essendo indubbia la corretta manifestazione della volontà di aderire al patteggiamento, non oggetto di specifiche censure, risulta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della irretrattabilità dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, argomentata proprio con riferimento a tale differente e non pertinente profilo fattuale. D'altra parte, non è dato comprendere quale lesione dei diritti di difesa possa ravvisarsi rispetto ad una scelta processuale personale dell'imputato operata con l'assistenza del difensore, e quindi necessariamente meditata dall'imputato al momento della manifestazione del proprio consenso, rispetto ad un procedimento speciale che segue delle cadenze processuali precise che non possono essere mutate ad libitum, senza una ragione, solo per assecondare comportamenti irresponsabili e superficiali privi di qualunque giustificazione. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 41318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris