CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1418/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (03194750240) , rappresentat a e difesa da ll’avvocato , elettivamente domiciliata in Roma, , giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (VLLCRL49E30L8401) , [OSCURATO:PERSONA] (02395680289), elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2859/2018 depositata il18/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza del 2 ottobre 2012, revocò il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato alla opponente AZ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di restituire la somma relativa al finanziamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – che agiva fiduciariamente per conto del geom. [OSCURATO:PERSONA] – e ordinò la cancellazione delle ipoteche iscritte; che, con sentenza del 18 ottobre 2018, la Corte d’appello di Venezia, riformando la sentenza impugnata, ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la AZ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di € 600.000,00 in favore degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che la AZ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, resistito con contr oricorso e ricorso incidentale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che le parti hanno depositato tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con compensazione delle spese; che il processo è estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. dichiara l’estinzione del pr