CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 35217/21 Pavone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte sottolineato come il lasso di tempo intercorso tra l'allontanamento e la costituzione giustifichi sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia il discostamento dal minimo edittale, per determinare la misura della pena sulla quale effettuare la diminuzione per l'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che non deve farsi luogo alla richiesta correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione nella sentenza impugnata (erronea indicazione del difensore) stante il disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell'impugnazione è competente soltanto se "l'impugnazione non è dichiarata inammissibile". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il