CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16139/25 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata disapplicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito i quali danno atto delle precedenti condanne, ritenute espressive di una persistente insensibilità ai moniti rappresentati dalle precedenti vicende giudiziarie (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale che ha evidenziato il quantitativo idoneo alla preparazione di numerose dosi singole e dunque a un profitto economico incompatibile con la speciale tenuità (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec