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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 30399/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24604/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ BORSI N. 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 è domiciliato ope legis; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – diniego estensione graduatoria per intervenuto stato di quiescenza RGN 24604/2019 Pag.-controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 277/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quando era in servizio presso il Tribunale di Treviso quale ‘direttore di cancelleria’, partecipò nel 1997 al concorso per dirigente del ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria collocandosi al 136° posto su 148 idonei complessivi.

Nel 2000 fu emanato il D.L. n. 341/2000, con il quale, all’art. 24, comma 1 bis , si disponeva che l’Amministrazione giudiziaria provvedesse “alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione”.

Il Ministero dava però solo parziale applicazione alla disposizione e, nonostante le vacanze di personale superassero il centinaio, non procedeva ad un corrispondente scorrimento della graduatoria onde coprire tutti i posti necessari.

In conseguenza il [OSCURATO:PERSONA] non veniva assunto.

Questi proponeva ricorso d’urgenza al Tribunale di Treviso che lo accoglievacon ordine al Ministero della Giustizia di inquadrarlo nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria.

Il ricorrente così stipulava il nuovo contratto di lavoro nel dicembre del 2002 e nel febbraio 2003 prendeva servizio presso il Tribunale di Locri.

RGN 24604/2019 Pag.Nelle more il provvedimento d’urgenza era confermato nel 2003 dal Tribunale di Treviso e nel 2005 dalla Corte d’appello di Venezia.

L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione.

Era quindi emanato il D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, il cui art. 14 bis prevedeva una sanatoria con inquadramento in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia per i dirigenti risultati idonei nel concorso e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto avessero già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario.

Il ricorrente, convinto di rientrare nella casistica prevista dalla norma, trasmetteva una lettera al Ministero della Giustizia, con la quale, rinunciato espressamente a ogni contenzioso giudiziario pendente (vale a dire, alla causa ormai giunta all’esame della Suprema Corte), chiedeva di essere convocato per perfezionare l’accordo conseguente all’applicazione dell’art. 14 bis.

Il Ministero però dava riscontro negativo, sostenendo che della misura potessero beneficiare solamente coloro i quali erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] era in quiescenza dal 16 marzo 2004.

Interveniva la sentenza di questa Corte n. 26362/2009 che accoglieva il ricorso del Ministero, dichiarando che con l’art. 24, D.L. n. 341/2000, il legislatore aveva fornito all’Amministrazione l’ampio potere discrezionale di provvedere alla copertura delle vacanze del comparto direttivo attingendo dalle graduatorie esistenti e, pertanto, il diritto all’assunzione del singolo concorrente trovava la sua fonte non nella sola disposizione di legge, “ma anche nella determinazione assunta dall’Amministrazione di copertura di un certo numero di posti vacanti entro il limite massimo del 50%”: sicché la pretesa all’assunzione azionata in giudizio dal dott. [OSCURATO:PERSONA] era priva di fondamento.

RGN 24604/2019 Pag.La sentenza era impugnata con ricorso per revocazione respinto con sentenza di questa Corte n.7220/2011.

Il Ministero, dunque, disponeva che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere collocato nella originaria posizione lavorativa (Direttore di Cancelleria C3S) stabilendo altresì che, sebbene le somme già corrisposte a titolo di retribuzione fossero irripetibili, il trattamento pensionistico e la buonuscita del dipendente sarebbero dovuti essere oggetto di rideterminazione.

2. Avverso tale provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovo ricorso al Tribunale di Locri che veniva respinto.

3. Eguale esito aveva l’appello proposto dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima riteneva di non potersi pronunciare sulle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14 bis del d.l. n. 248/2007 per essersi formato il giudicato ed in particolare per avere questa Corte nella sentenza n. 26362/2009 già esaminato la portata della suddetta nuova normativa sulla vicenda del [OSCURATO:PERSONA].

Assumeva in ogni caso che il [OSCURATO:PERSONA], dimessosi nel 2004 non potesse rientrare nella previsione di cui al D.L. n. 248/2007 (entrata in vigore il 1° marzo 2008), non essendo attuabile nei suoi confronti l’inquadramento definitivo nel ruolo dirigenziale trattandosi di soggetto già pensionato.

Riteneva che difettasse nella specie un danno ingiusto avendo il Ministero correttamente disatteso le richieste di stabilizzazione del [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 24604/2019 Pag.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - violazione degli artt. 112, 113, 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Assume che nel contenzioso concluso con la sentenza della Corte di Cassazione del 2009 la questione concerneva l’applicabilità dell’art. 24, comma 1 bis, d.l. n. 341/2000 convertito in legge n. 4/2001 e non l’art. 14 bis.

Rileva che si trattava di un giudizio avente un oggetto diverso quello della presente causa e che pertanto l’autorità di giudicato era solo circoscritta a quel giudizio.

2. Il motivo è infondato.

Si rileva che nella sentenza di questa Corte n. 26362/2009 è stato così evidenziato: «5.

Con la memoria difensiva, infine, parte resistente sostiene la rilevanza nella controversia, sotto diversi profili, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008 n. 31, il cui articolo 14 bis inserito dalla legge di conversione - Dirigenti dell’amministrazione giudiziaria - dispone:

1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 527, e successive modificazioni.

5.1. Deve, invece, escludersi qualsiasi incidenza di questa disposizione legislativa sulla controversia.

Risulta evidente il carattere di sanatoria eccezionale di situazioni di fatto venute a crearsi, sia pure in via provvisoria, per effetto di ottemperanza a decisioni RGN 24604/2019 Pag.giudiziali, sanatoria peraltro condizionata all’intervento di una transazione.

Escluso perciò che possa attribuirsi alla norma portata interpretativa del precedente assetto legislativo, risulta evidente come non possa trovare applicazione fuori dai casi espressamente previsti; mentre una questione di legittimità costituzionale sarebbe in astratto prospettabile con riferimento ai contenuti della norma (tra l’altro, per contrasto con l’art. 97 Cost.), ma non certo sotto il profilo della sua non applicabilità al di fuori dell’ipotesi specifica contemplata, cioè a situazioni diverse dall’avvenuta costituzione di fatto ed in via provvisoria, alle condizioni previste, del rapporto di lavoro dirigenziale e per questo non comparabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Cost. […]».

La questione dell’art. 14 bis era stata dunque introdotta in quel giudizio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed affrontata dalla Corte di legittimità.

Si tratta, peraltro, di giudizi diversi ma riguardanti il medesimo rapporto giuridico (pretesa del direttore di cancelleria idoneo al concorso per la copertura di posti di ruolo dirigenziale ad ottenere l’inquadramento e l’assunzione in tale ruolo) e l’incidenza su di esso della sopravvenuta disposizione di cui all’art. 14 bis del D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, con la conseguenza che va fatta applicazione del principio secondo cui la soluzione di una questione di diritto comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, ciò nonostante il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013; Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza di secondo grado per error in procedendo - violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - motivazione apparente e/o contraddittoria.

RGN 24604/2019 Pag.Deduce la nullità per le affermazioni contraddittorie della Corte territoriale che, dopo aver ritenuto che vi fosse il giudicato per effetto della pronuncia di questa Corte n. 26362/2009 ha comunque esaminato la portata dell’art. 14 bis.

4. Il motivo è infondato.

Non vi è alcuna nullità per insanabile contraddizione ma una duplice ratio decidendi.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità della sentenza, apparenza e insufficienza della motivazione.

6. Il motivo, collegato al secondo motivo di ricorso, è infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub4. che precede.

7. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 14 bis D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, nonché dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per averne escluso l’applicazione e per aver ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione con conseguente insussistenza di un danno ingiusto.

8. I motivi sono infondati per le stesse ragioni evidenziate da Cass. n. 26362/2009 e per quanto già precisato al punto sub

2. che precede. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ammesso in servizio quale dirigente perché si era dimesso nel 2004.

La norma di cui all’art. 14 bisera volta a sanare in via eccezionale il contenzioso determinato dalla scarsa chiarezza della L. n. 4/2001, di conversione del D.L. n. 341/2000.

Per effetto di tale sanatoria (peraltro condizionata all’intervento di una transazione) erano assegnati in via definitiva nel ruolo dirigenziale (con il conseguente diritto all’inquadramento ed i conseguenti diritti retributivi), con effetto dall’entrata in vigore della norma e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i dipendenti che RGN 24604/2019 Pag.si trovavano nelle condizioni previste dalla norma a tale data.

Tanto non poteva avvenire per il [OSCURATO:PERSONA], collocato in quiescenza dal 16/3/2004.

Il legislatore, dunque, non ha scelto di intervenire con una norma interpretativa della legge del 2001 ma ha previsto un meccanismo eccezionale per definire il contenzioso nelle more prodottosi.

L’eccezionalità della previsione precludeva ogni possibilità di interpretazione estensiva della norma ed ogni attribuzione alla stessa di una efficacia con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

10. Le spese per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

11. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24604/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ BORSI N. 4 ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 è domiciliato ope legis; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – diniego estensione graduatoria per intervenuto stato di quiescenza RGN 24604/2019 Pag.-controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 277/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quando era in servizio presso il Tribunale di Treviso quale ‘direttore di cancelleria’, partecipò nel 1997 al concorso per dirigente del ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria collocandosi al 136° posto su 148 idonei complessivi. Nel 2000 fu emanato il D.L. n. 341/2000, con il quale, all’art. 24, comma 1 bis , si disponeva che l’Amministrazione giudiziaria provvedesse “alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione”. Il Ministero dava però solo parziale applicazione alla disposizione e, nonostante le vacanze di personale superassero il centinaio, non procedeva ad un corrispondente scorrimento della graduatoria onde coprire tutti i posti necessari. In conseguenza il [OSCURATO:PERSONA] non veniva assunto. Questi proponeva ricorso d’urgenza al Tribunale di Treviso che lo accoglievacon ordine al Ministero della Giustizia di inquadrarlo nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria. Il ricorrente così stipulava il nuovo contratto di lavoro nel dicembre del 2002 e nel febbraio 2003 prendeva servizio presso il Tribunale di Locri. RGN 24604/2019 Pag.Nelle more il provvedimento d’urgenza era confermato nel 2003 dal Tribunale di Treviso e nel 2005 dalla Corte d’appello di Venezia. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione. Era quindi emanato il D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, il cui art. 14 bis prevedeva una sanatoria con inquadramento in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia per i dirigenti risultati idonei nel concorso e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto avessero già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario. Il ricorrente, convinto di rientrare nella casistica prevista dalla norma, trasmetteva una lettera al Ministero della Giustizia, con la quale, rinunciato espressamente a ogni contenzioso giudiziario pendente (vale a dire, alla causa ormai giunta all’esame della Suprema Corte), chiedeva di essere convocato per perfezionare l’accordo conseguente all’applicazione dell’art. 14 bis. Il Ministero però dava riscontro negativo, sostenendo che della misura potessero beneficiare solamente coloro i quali erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] era in quiescenza dal 16 marzo 2004. Interveniva la sentenza di questa Corte n. 26362/2009 che accoglieva il ricorso del Ministero, dichiarando che con l’art. 24, D.L. n. 341/2000, il legislatore aveva fornito all’Amministrazione l’ampio potere discrezionale di provvedere alla copertura delle vacanze del comparto direttivo attingendo dalle graduatorie esistenti e, pertanto, il diritto all’assunzione del singolo concorrente trovava la sua fonte non nella sola disposizione di legge, “ma anche nella determinazione assunta dall’Amministrazione di copertura di un certo numero di posti vacanti entro il limite massimo del 50%”: sicché la pretesa all’assunzione azionata in giudizio dal dott. [OSCURATO:PERSONA] era priva di fondamento. RGN 24604/2019 Pag.La sentenza era impugnata con ricorso per revocazione respinto con sentenza di questa Corte n.7220/2011. Il Ministero, dunque, disponeva che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere collocato nella originaria posizione lavorativa (Direttore di Cancelleria C3S) stabilendo altresì che, sebbene le somme già corrisposte a titolo di retribuzione fossero irripetibili, il trattamento pensionistico e la buonuscita del dipendente sarebbero dovuti essere oggetto di rideterminazione. 2. Avverso tale provvedimento il [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovo ricorso al Tribunale di Locri che veniva respinto. 3. Eguale esito aveva l’appello proposto dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima riteneva di non potersi pronunciare sulle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14 bis del d.l. n. 248/2007 per essersi formato il giudicato ed in particolare per avere questa Corte nella sentenza n. 26362/2009 già esaminato la portata della suddetta nuova normativa sulla vicenda del [OSCURATO:PERSONA]. Assumeva in ogni caso che il [OSCURATO:PERSONA], dimessosi nel 2004 non potesse rientrare nella previsione di cui al D.L. n. 248/2007 (entrata in vigore il 1° marzo 2008), non essendo attuabile nei suoi confronti l’inquadramento definitivo nel ruolo dirigenziale trattandosi di soggetto già pensionato. Riteneva che difettasse nella specie un danno ingiusto avendo il Ministero correttamente disatteso le richieste di stabilizzazione del [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. 5. Il Ministero ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 24604/2019 Pag.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - violazione degli artt. 112, 113, 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Assume che nel contenzioso concluso con la sentenza della Corte di Cassazione del 2009 la questione concerneva l’applicabilità dell’art. 24, comma 1 bis, d.l. n. 341/2000 convertito in legge n. 4/2001 e non l’art. 14 bis. Rileva che si trattava di un giudizio avente un oggetto diverso quello della presente causa e che pertanto l’autorità di giudicato era solo circoscritta a quel giudizio. 2. Il motivo è infondato. Si rileva che nella sentenza di questa Corte n. 26362/2009 è stato così evidenziato: «5. Con la memoria difensiva, infine, parte resistente sostiene la rilevanza nella controversia, sotto diversi profili, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008 n. 31, il cui articolo 14 bis inserito dalla legge di conversione - Dirigenti dell’amministrazione giudiziaria - dispone: 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 527, e successive modificazioni. 5.1. Deve, invece, escludersi qualsiasi incidenza di questa disposizione legislativa sulla controversia. Risulta evidente il carattere di sanatoria eccezionale di situazioni di fatto venute a crearsi, sia pure in via provvisoria, per effetto di ottemperanza a decisioni RGN 24604/2019 Pag.giudiziali, sanatoria peraltro condizionata all’intervento di una transazione. Escluso perciò che possa attribuirsi alla norma portata interpretativa del precedente assetto legislativo, risulta evidente come non possa trovare applicazione fuori dai casi espressamente previsti; mentre una questione di legittimità costituzionale sarebbe in astratto prospettabile con riferimento ai contenuti della norma (tra l’altro, per contrasto con l’art. 97 Cost.), ma non certo sotto il profilo della sua non applicabilità al di fuori dell’ipotesi specifica contemplata, cioè a situazioni diverse dall’avvenuta costituzione di fatto ed in via provvisoria, alle condizioni previste, del rapporto di lavoro dirigenziale e per questo non comparabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Cost. […]». La questione dell’art. 14 bis era stata dunque introdotta in quel giudizio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed affrontata dalla Corte di legittimità. Si tratta, peraltro, di giudizi diversi ma riguardanti il medesimo rapporto giuridico (pretesa del direttore di cancelleria idoneo al concorso per la copertura di posti di ruolo dirigenziale ad ottenere l’inquadramento e l’assunzione in tale ruolo) e l’incidenza su di esso della sopravvenuta disposizione di cui all’art. 14 bis del D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, con la conseguenza che va fatta applicazione del principio secondo cui la soluzione di una questione di diritto comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, ciò nonostante il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013; Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza di secondo grado per error in procedendo - violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - motivazione apparente e/o contraddittoria. RGN 24604/2019 Pag.Deduce la nullità per le affermazioni contraddittorie della Corte territoriale che, dopo aver ritenuto che vi fosse il giudicato per effetto della pronuncia di questa Corte n. 26362/2009 ha comunque esaminato la portata dell’art. 14 bis. 4. Il motivo è infondato. Non vi è alcuna nullità per insanabile contraddizione ma una duplice ratio decidendi. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità della sentenza, apparenza e insufficienza della motivazione. 6. Il motivo, collegato al secondo motivo di ricorso, è infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub4. che precede. 7. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 14 bis D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, nonché dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per averne escluso l’applicazione e per aver ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione con conseguente insussistenza di un danno ingiusto. 8. I motivi sono infondati per le stesse ragioni evidenziate da Cass. n. 26362/2009 e per quanto già precisato al punto sub 2. che precede. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ammesso in servizio quale dirigente perché si era dimesso nel 2004. La norma di cui all’art. 14 bisera volta a sanare in via eccezionale il contenzioso determinato dalla scarsa chiarezza della L. n. 4/2001, di conversione del D.L. n. 341/2000. Per effetto di tale sanatoria (peraltro condizionata all’intervento di una transazione) erano assegnati in via definitiva nel ruolo dirigenziale (con il conseguente diritto all’inquadramento ed i conseguenti diritti retributivi), con effetto dall’entrata in vigore della norma e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i dipendenti che RGN 24604/2019 Pag.si trovavano nelle condizioni previste dalla norma a tale data. Tanto non poteva avvenire per il [OSCURATO:PERSONA], collocato in quiescenza dal 16/3/2004. Il legislatore, dunque, non ha scelto di intervenire con una norma interpretativa della legge del 2001 ma ha previsto un meccanismo eccezionale per definire il contenzioso nelle more prodottosi. L’eccezionalità della previsione precludeva ogni possibilità di interpretazione estensiva della norma ed ogni attribuzione alla stessa di una efficacia con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 10. Le spese per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 11. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import
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