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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25695/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta qualificazione dei fatti in termini di furto consumato in ragione della continua sorveglianza alla quale era sottoposta la res sottratta - è manifestamente infondato in quanto, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), il sistema di sorveglianza e di antifurto attivo sui luoghi di consumazione del furto non era tale da impedire la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento della res, ma aveva la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritello, Rv. 259536); che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza delle cose, in ragione dell'irrilevanza della componente strutturale del tappo del serbatoio (dal quale è stato sottratto il carburante) - è, anch'esso, manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974) e sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche qualora la cosa sia semplicemente danneggiata ancorché non privata della sua funzionalità (Sez. 5, n. 22568 del 08/03/2012, Maggio, Rv. 252966); - che il. terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la Corte territoriale ha dato conso, con motivazione esente da vizi logici o giuridici (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), delle ragioni fondanti la ritenuta esclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CAMert 9IA 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Ka le,nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta qualificazione dei fatti in termini di furto consumato in ragione della continua sorveglianza alla quale era sottoposta la res sottratta - è manifestamente infondato in quanto, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), il sistema di sorveglianza e di antifurto attivo sui luoghi di consumazione del furto non era tale da impedire la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento della res, ma aveva la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritello, Rv. 259536); che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza delle cose, in ragione dell'irrilevanza della componente strutturale del tappo del serbatoio (dal quale è stato sottratto il carburante) - è, anch'esso, manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974) e sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche qualora la cosa sia semplicemente danneggiata ancorché non privata della sua funzionalità (Sez. 5, n. 22568 del 08/03/2012, Maggio, Rv. 252966); - che il. terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa e la Corte territoriale ha dato conso, con motivazione esente da vizi logici o giuridici (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), delle ragioni fondanti la ritenuta esclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CAMert 9IA 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Ka le,nente
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