CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 38131/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 09/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di colpevolezza formulato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. e posto il reato in questione in continuazione con quello di partecipazione ad associazione mafiosa accertato in via definitiva in altro procedimento, provvedendo in tal modo a rideterminare la pena. All'imputato è contestato di aver favorito, in concorso con altri, la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo dell'associazione mafiosa di stampo camorristico denominata clan dei casalesi; Ventre, in particolare, avrebbe reperito e locato un appartamento dove poi si sarebbe rifugiato [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Si sostiene che il fatto per cui si procede sarebbe naturalisticamente lo stesso accertato per il delitto associativo per il quale il ricorrente è stato già condannato. Il favoreggiamento si sarebbe realizzato nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone con cui è stato commesso il reato associativo; si richiama la contestazione del reato associativo in cui si faceva riferimento "all'appoggio ai latitanti appartenenti all'associazione" e si spiega che entrambe le imputazioni avrebbero avuto origine dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il favoreggiamento costituirebbe un segmento della condotta partecipativa e si tratterebbe di un reato che non può giuridicamente concorrere con quello associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione ha già chiarito che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiarnento perché nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. In tale contesto si è esclusa la configurabilità del concorso tra le suddette figure criminose e si è precisato che la loro sovrapposizione può sussistere solo quando il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell'associazione. La Corte al riguardo ha escluso che il reato di procurata inosservanza di pena possa ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, salvo che la condotta di ausilio posta in essere dal partecipe riguardi la copertura di un solo specifico fatto di reato, ovvero condotte criminose estranee al fenomeno associativo. Le condotte di ausilio in favore degli associati, quando possono considerarsi strumentali alla complessiva attività dell'ente, rappresentano una manifestazione tipica del fatto associativo, ed il loro autonomo sanzionamento implicherebbe un sostanziale bis in idem.Si determina infatti un assorbimento, che la giurisprudenza ha ormai più volte ritenuto, e che può essere escluso solo quando la condotta di ausilio riguardi la copertura di uno specifico fatto di reato o condotte criminose estranee al fenomeno associativo (da ultimo (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258798; Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008, Mari, Rv. 241701; Sez. 1, n.33243 del 07/05/2013, Borrelli, rv. 256987). 3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Dalla sentenza impugnata emerge che Ventre è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il contributo che l'imputato avrebbe fornito al sodalizio denominato clan dei casalesi sarebbe consistito nella partecipazione ad alcuni episodi estorsivi e nel fornire la propria disponibilità "per le esigenze logistiche degli affiliati, anche latitanti" "mettendo a disposizione, in maniera continuativa, locali per gli affiliati latitanti" (così testualmente la Corte di appello, che ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di cassazione emessa in quel procedimento con cui si escluse che il contributo dell'imputato potesse ricondursi al reato di favoreggiamento). Sulla base di tale quadro di riferimento e non essendo in contestazione che i fatti per cui si procede sono stati commessi nell'arco di tempo in cui è stata accertata la condotta partecipativa al sodalizio mafioso, è evidente che deve escludersi la configurabilità del concorso tra il reato per cui si procede e quello già giudicato, atteso che la condotta posta in essere dall'imputato era indissolubilmente connessa al perseguimento delle finalità dell'associazione mafiosa e dunque assorbita nella più ampia condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso. 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere nuovamente esercitata in ordine allo stesso fatto già giudicato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità conseguente a precedente giudicato sullo stesso