CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 20071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di RCMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avanzato da GRIMALDI Ciro avverso decreto di proroga di sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41 bis, ord.pen. . Secondo il Tribunale restano giustificate le restrizioni, data la perdurante pericolosità del Grimaldi e la possibile veicolazione di messaggi verso l'esterno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - GRIMALDI Ciro deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 41 bis, co. 2 sexies, ord.pen. . Si lamenta in particolare la mancata risposta ad alcune allegazioni difensive e il lungo periodo di detenzione del ricorrente. 3. I temi di critica sono stati riproposti con memoria del 14 novembre 2022. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sostanziale deduzione di vizi argomentativi, lì dove il ricorso per cassazione nel settore considerato può essere esperito per sola violazione di legge. Il nucleo essenziale della motivazione non può dirsi apparente, posto che il Tribunale individua le ragioni della proroga nella acclarata capacità criminale del Griimaldi e nella esistenza di 'fibrillazioni' sul territorio di provenienza, che potrebbero - in concreto - dare luogo a una riattivazione della pregressa egemonia del gruppo capeggiato dal Grimaldi. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . In ragione dei temi trattati il Collegio ritiene, in ogni caso, di escludere l'ulteriore sanzione del versamento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]