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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1987

Cassazione n. 43986/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033NVU7 nato il 30/08/1987 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento all'omessa applicazione nei confronti del ricorrente della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in quanto i precedenti penali ritenuti ostativi dalla Corte di appello sarebbero stati già valorizzati ai fini dell'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01); Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Firenze ha non illogicamente formulato una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a questa pena sostitutiva non solo in ragione dei precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, ma anche delle violazioni del regime degli arresti domiciliari poste in essere dal medesimo nelle date del 13 e 14 novembre 2014; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033NVU7 nato il 30/08/1987 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento all'omessa applicazione nei confronti del ricorrente della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in quanto i precedenti penali ritenuti ostativi dalla Corte di appello sarebbero stati già valorizzati ai fini dell'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01); Rilevato che, infatti, la Corte di appello di Firenze ha non illogicamente formulato una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse a questa pena sostitutiva non solo in ragione dei precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, ma anche delle violazioni del regime degli arresti domiciliari poste in essere dal medesimo nelle date del 13 e 14 novembre 2014; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 43986/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris