CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 29346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7557/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 1048/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e altri chiedendo accertarsi l’insussistenza di servitù prediale o carrabile gravante sull’androne dell’edificio, di un appartamento del quale l’attore era proprietario, disporsi le cautele atte a far cessare le lamentate turbative e, in via di subordine, determinarsi le modalità di esercizio del passo pedonale, nonché dell’indennità ex art. 1053 cod. civ. Fatto luogo, su richiesta dei convenuti, a integrazione del contraddittorio (tralasciate ulteriori vicende processuali oramai prive di rilievo), per quel che ancora qui rileva, il Tribunale rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò estinto il giudizio nei confronti di alcuni dei convenuti per omessa notifica del ricorso in riassunzione, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione del soccombente attore. Questi, in sintesi, sempre per quel che qui ancora risulta utile, gli argomenti ai quali la sentenza d’appello si affida. - Non sussisteva il vizio di costituzione del giudice allegato dal ricorrente, stante che la causa era stata decisa dallo stesso giudice che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva raccolto le conclusioni delle parti. -L’eccezione d’estinzione del giudizio, sollevata il 2/10/2013 era idonea a procurare l’effetto estintivo. -Il motivo con il quale l’appellante aveva dedotto l’invalidità della fonte (circolare comunale) dalla quale il Tribunale avrebbe fatto discendere il diritto di passaggio viene disatteso, affermandosi che (…) la servitù sugli appartamenti di proprietà comunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venne imposta originariamente dal Comune nel 1981 allorquando venne avviata la costruzione nell’area di c.d. “case parcheggio” per nuclei familiari contro i quali era stato eseguito uno sfratto. In quella circostanza il Comune, rilevando la necessità di garantire il passaggio per i condomini di [OSCURATO:PERSONA] alla loro area di pertinenza, impose la servitù (…). A prova della servitù, è stata prodotta in atti lettera circolare dell’Amministrazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 4973 (…). Dunque una destinazione delle aree voluta dall’Amministrazione che, ne era proprietaria anche alla luce dell’art. 1062 CC, trova fondamento nella ricorrenza fattuale e pacifica di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, rivelatrici pertanto dell’esistenza di un peso gravante sul fondo servente (Cass. 24849/2015) ; in tal senso anche lo scrutinio delle prove testimoniali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di sei motivi. Le controparti sono rimaste intimate. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1032, 1051 e 1052 cod. civ. Afferma il Forteleoni che giammai la pubblica amministrazione avrebbe potuto istituire d’imperio la servitù di passaggio, non costituendo la circolare titolo idoneo a comprimere il diritto di proprietà di terzi. 4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1053 cod. civ., per non essere stata disposta l’indennità di cui all’art. 1053 cod. civ. 5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, a causa dell’invalida costituzione del giudice. 6. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 307, co. 4, cod. proc. civ., affermandosi che l’eccezione d’estinzione del giudizio di primo grado era stata sollevata tardivamente. 7. Con il quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello non ammesso la documentazione di cui si era chiesta la produzione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1602 cod. civ. [rectius: 1062 (?) cod. civ.], per avere la Corte d’appello richiamato impropriamente la servitù per destinazione del padre di famiglia. 9. Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato (pag. 2 del ricorso) che la sentenza d’appello gli sarebbe stata notificata il 10/12/2018, limitandosi, tuttavia, a depositare col ricorso copia della sola sentenza impugnata non corredata dalla relata di notifica. 9. 1. Appare utile una complessiva ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all’esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. 9. 2. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell’onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). Inoltre, si è poi esteso il principio a ipotesi assimilabile, affermando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312, 25/03/2019, Rv. 653597 –03). Ed ancora, sempre con quest’ultima sentenza delle Sezioni unite: a) ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 –04); b) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (massima Rv. 653597 –01). 9. 3. In precedenza, sempre le Sezioni unite, avevano funditus misurato la normativa interna e la sua compatibilità con i principi eurounitari, disegnando con puntualità gli incombenti minimi, ulteriormente non comprimibili, che il ricorrente è tenuto ad osservare ove aspiri a una pronuncia nel merito del ricorso in sede di legittimità. Scrivono le Sezioni unite nella sentenza n. 10648, 02/05/2017: L'art.6 § 1 della Convenzione tutela il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale diritto non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un consistente margine di apprezzamento (cfr CEDU, 18-02-1999, Waite c. Gov . Germania federale) soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso. La Corte di Strasburgo ha sempre ritenuto che queste restrizioni non possono limitare l'accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza. Ogni limitazione si concilia con l'articolo 6 § 1 soltanto se tende ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (cfr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni n. 20485/06). La verifica che i giudici nazionali devono condurre è quindi relativa all'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall'art. 366 bis c.p.c.). Tanto l'ordinanza di rimessione che la recente Cass. SU 25513/2016 hanno censito altre pronunce della Corte EDU, esprimendo la piena consapevolezza della necessaria continua ricerca di un punto di equilibrio, che, con riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, con non minore forza, dall'art.47 della Carta di Nizza . La mancata produzione , chiariscono le Sezioni unite, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. L'improcedibilità infatti, a differenza di quanto previsto in altre "situazioni procedurali" trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05). La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti . In esatta sintonia con il riportato ragionamento si è, perciò, affermato che ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Sez. 6, n. 15832, 07/06/2021, Rv. 661874 –01). Perfettamente aderente alla ricostruzione sistematica, sia pure per sintesi, riportata risulta l’affermazione secondo la quale deve escludersi la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188 -02). Ove si contemperi con la dovuta attenzione l’obiettivo di assicurare, ad un tempo, il rispetto per gli adempimenti, solo in presenza dei quali il Giudice della legittimità deve ritenersi investito del giudizio (e, sotto altro profilo, la parte evocata onerata d’approntare la difesa), e, per altro verso, portare a ragionevolezza l’interpretazione dell’art. 369 cod. proc. civ., privando di significato quegli inadempimenti tempestivamente ovviati, sia pure con modalità non testualmente previamente individuate dal legislatore, a questo punto è chiaro che il ricorrente non può ambire allo scrutinio del ricorso, senza aver previamente (quindi, tempestivamente, nei termini indicati dalla norma) dimostrato di non essere incorso in decadenza. 9. 4. Allora è del tutto evidente che se il ricorrente ha affermato essere stato avviato il termine breve per ricorrere, decorrenti ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., col fatto stesso di aver dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata dalla controparte, è suo preciso onere processuale (art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ.) dimostrare la non consumazione del dies ad quem , depositando la relata di notifica della sentenza in questione. Nel caso in cui una tale assenza non sia altrimenti surrogabile nei termini di cui sopra si è detto, la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile. Come si è avuto modo di riprendere dalle sentenze richiamate la verifica della procedibilità non può che avvenire con assoluta priorità, così da impedire il protrarsi del processo per un tempo che alla fine risulterebbe irragionevole, sia, inoltre, per evitare alla parte intimata di dover fronteggiare nel merito un’impugnazione destinata a non epilogare in una decisione nel merito dei motivi. La non procrastinabilità dell’accertamento di procedibilità, da effettuarsi in limine litis , ha come logica conseguenza che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188 -01). Nel caso in cui, per contro, tra la data di deposito della sentenza e la notifica del ricorso, non sia trascorso il termine breve di sessanta giorni il ricorso deve dirsi procedibile (Sez. 6, n. 11386, 30/04/2019), così evitandosi una interpretazione inutilmente rigoristica, nella logica di contemperazione prima richiamata. 9. 5. Alla luce delle riflessioni svolte il ricorso, come anticipato, deve essere dichiarato improcedibile. La relata di notifica della sentenza impugnata non risulta essere stata tempestivamente prodotta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), cod. proc. civ., il quale, per contro, ha dichiarato in ricorso che la sentenza gli era stata notificata il 10/12/2018, facendo così decorrere il termine breve. Infine, va soggiunto che il tempo decorso dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello impugnata (4/12/2018) e l’avvio alla notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) del ricorso supera i sessanta giorni. 10. Non v’è luogo a statuizione sulle spese poiché le controparti sono rimaste intimate. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedib