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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1990

Cassazione n. 31589/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1990 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per furto aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen., applicando, in riforma della pronunzia di primo grado, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., equivalente alla contestata recidiva e ridimensionando il trattamento sanzionatorio precedentemente inflitto dal giudice di prime cure in mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel reato di furto l'impossessamento del bene si realizza quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544).

Nel caso di specie, deve ritenersi consumato il delitto di furto, in quanto i due momenti dell'impossessamento e della sottrazione della res da parte dell'imputato si sono pienamente realizzati (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, in cui emerge che l'imputato, approfittando dello stato di omessa custodia del bene, lo sottraeva e si allontanava dal luogo del delitto, conseguendo così il pieno possesso della res).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico omettendo di confrontarsi con la motivazione posta dalla Corte a sostegno delle proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle citate attenuanti, legittimamente giustificato in riferimento ai precedenti penali dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1990 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per furto aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen., applicando, in riforma della pronunzia di primo grado, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., equivalente alla contestata recidiva e ridimensionando il trattamento sanzionatorio precedentemente inflitto dal giudice di prime cure in mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel reato di furto l'impossessamento del bene si realizza quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544). Nel caso di specie, deve ritenersi consumato il delitto di furto, in quanto i due momenti dell'impossessamento e della sottrazione della res da parte dell'imputato si sono pienamente realizzati (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, in cui emerge che l'imputato, approfittando dello stato di omessa custodia del bene, lo sottraeva e si allontanava dal luogo del delitto, conseguendo così il pieno possesso della res). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico omettendo di confrontarsi con la motivazione posta dalla Corte a sostegno delle proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle citate attenuanti, legittimamente giustificato in riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C
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