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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 47461/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione tacita di querela, non supera la soglia l'ammissibilità in quanto ripropone le doglianze già avanzate con la prima impugnazione, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte territoriale circa il fatto che il teste Ubriaco, in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, ovvero della società incaricata per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei ratei insoluti della locazione finanziaria, per effetto della procura speciale conferita dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a" era legittimato a rappresentare, anche in giudizio, gli interessi della società offesa dal reato di appropriazione indebita (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione tacita di querela, non supera la soglia l'ammissibilità in quanto ripropone le doglianze già avanzate con la prima impugnazione, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte territoriale circa il fatto che il teste Ubriaco, in qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, ovvero della società incaricata per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei ratei insoluti della locazione finanziaria, per effetto della procura speciale conferita dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a" era legittimato a rappresentare, anche in giudizio, gli interessi della società offesa dal reato di appropriazione indebita (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris