CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26256/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,ezt,11_ i€ -1- Pubblico Mihistbro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -ctre-ha concluso chiedendo u-clite-'rksl-iferrsore- [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 settembre 2017, ha confermato - quanto all'affermazione di responsabilità- la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pesaro con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, tipo cocaina pari a grammi 99,780, da cui erano ricavabili n. 516 dosi medie, in particolare [OSCURATO:PERSONA] conduceva l'autovettura Audi presa a noleggio sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA] che lanciava fuori dal finestrino lato passeggero il panetto durante l'inseguimento ad opera dei militari dei Carabinieri, e disapplicata la recidiva a [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, confermando il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] di anni tre e mesi quatto di reclusione e C 16.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione. 2.1. Il ricorso nell'interesse di Istrefi lamenta con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'assenza di motivazione non avendo la corte territoriale risposto alle censure devolute nei motivi di appello con cui l'imputato chiedeva la riduzione nel minimo della pena e il riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale in relazione all'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Secondo il ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato condizionato costituirebbe un atto abnorme. Il giudizio abbreviato sarebbe stato celebrato in assenza di condizioni per la sua celebrazione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale fondata sul mero dato che gli imputati viaggiavano insieme a bordo di un'autovettura presa a noleggio per lo svolgimento della loro attività lavorativa, in un contesto nel quale i militari operanti potrebbero avere equivocato sulla persona che avevano visto gettare il pacchetto dal finestrino e l'Istrefi si era assunto la esclusiva responsabilità per la detenzione dello stupefacente. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia volta a rilevare le impronte digitali sul pacchetto che conteneva lo stupefacente che, secondo la difesa, dimostrerebbe che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto il possesso dello stupefacente. Si verserebbe, pertanto, in un caso di mancata assunzione di prova decisiva. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti con cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio o con rinvio al Tribunale di Pesaro per la celebrazione del giudizio abbreviato condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non connotato da specificità estrinseca. Non si confronta, il ricorrente, con la motivazione della sentenza impugnata che, seppur succintamente nella parte della motivazione nella quale la corte territoriale affronta anche il profilo del trattamento sanzionatorio del coimputato, ma con esplicito riferimento all'Istrefi, ha risposto alla doglianza difensiva evidenziando da un lato che la contenuta riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era conseguente all'apprezzamento complessivo del fatto (cfr. pag. 4), richiamando, nel resto, i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. nella conferma della congruità della pena. A tale riguardo, deve rammentarsi che, secondo un indirizzo interpretativo consolidato, nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura di poco superiore al limite minino edittale (anni sei e mesi sei di reclusione), deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede. Né tanto meno appare sostenibile il vizio di omessa motivazione. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato in forza delle seguenti ragioni. Dagli atti risulta che l'imputato ha avanzato la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria (esame degli imputati e perizia dattiloscopica), che, all'udienza del 17 marzo 2015, il Giudice ha accolto solo in parte la richiesta, respingendo la richiesta di perizia, e che il difensore dell'imputato ha insistito nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dell'imputato. L'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato è affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 39170 del 09/06/2021, G., Rv. 282193 - 01; Sez. 1, n. 11605 del 05/12/2017, Rv. 272607 - 01). Ma, a parte quanto in seguito si dirà, la difesa, presente al compimento dell'atto nullo, non aveva eccepito la nullità, cosicchè la stessa è sanata ai sensi dell'art. 180 cod.pen. Peraltro, dal verbale risulta che il difensore aveva "insistito" nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato al solo esame dell'imputato. Dunque, il difensore aveva avanzato una - nuova richiesta - che era stata integralmente accolta. Da cui la infondatezza della censura difensiva. 5. Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] afferente all'affermazione della responsabilità è inammissibile perché diretto a richiedere un terzo grado di giudizio che non consentito in questa sede. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argonnentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, per il concorso nel trasporto dello stupefacente, come descritto nel capo di imputazione, sul rilievo che questi era stato visto in presa diretta dai Carabinieri„ che li stavano inseguendo, mentre gettava dal finestrino dell'autovettura, durante la fuga, l'involucro risultato contenere circa 100 grammi di cocaina, in concomitanza con il rallentamento della marcia del conducente Istrefi, che si è assunto la responsabilità della detenzione. Sulla scorta di tale accertamento di fatto, la corte territoriale ha ritenuto che la droga fosse detenuta nell'abitacolo alla vista e disposizioni di entrambi da cui la dimostrazione del concorso nel reato di trasporto con l'Istrefi, con motivazione che non appare manifestamente illogica, unico vizio denunciabile, mentre ogni diversa e pur logica ricostruzione alternativa rimane estranea al perimetro del sindacato di Questa Corte.Così come è all'evidenza del tutto irrilevante, giacchè l'imputato è stato visto mentre gettava l'involucro dal finestrino, la richiesta di accertamenti dattiloscopici volti ad accertare chi avesse maneggiato il pacchetto. In ogni caso, come osservano i giudici territoriali, il concorso nel reato non richiede il materiale possesso dello stupefacente. Consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva. Quanto al denunciato vizio di di cui all'art. 606, comma 1, lettera d), cod.proc.pen., oltre a difettare il requisito che la prova sollecitati), ma negata, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione, a sostegno della sentenza, sarebbe risultata decisiva, nel senso che se quella fosse stata ammessa avrebbe potuto determinare una diversa decisione del giudice (Sez. 4, n. 235 dei 14/03/2008, Didio, Rv. 240839; Sez. 1, n. 4495 del 08/01/2002, Ginoli, Rv. 220705), osserva, il Collegio, che l'imputato tenta di veicolare, con il ricorso per cassazione, una censura avverso il diniego di richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento degli accertamenti dattiloscopici, subordinazione respinta dal giudice, e, anche sotto questo profilo, la censura appare manifestamente infondata. 6. Si impone il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della