Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:732
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62002C0006 - IT Avviso legale importante | 62002C0006 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 5 dicembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Indicazione di provenienza - Marchi regionali. - [OSCURATO:PERSONA]6/02. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02389 Conclusioni dell avvocato generale I - Ambito normativo A - Diritto comunitario 1 Ai sensi dell'art. 28 CE, sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente.

Tuttavia, conformemente all'art. 30 CE, le restrizioni all'importazione giustificate da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2 L'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), dispone quanto segue: «2.

Ai fini del presente regolamento si intende per: (...);

b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata». 3 Il riconoscimento di un'indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP») ha effetto a seguito della procedura di cui agli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, con l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento relativo alla registrazione. 4 L'art. 17 del regolamento n. 2081/92 prevede che entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] registra le denominazioni di cui al n. 1 conformi agli artt. 2 e

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del n. 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.

B - Diritto nazionale 5 In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 la Repubblica francese ha adottato la legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (JORF del 4 gennaio 1994, pag. 131; in prosieguo: la «legge»).

L'art.

L. 115-23-1 di detta legge dispone quanto segue: «L'art.

L. 643-4 del codice rurale, qui di seguito riprodotto, vieta che un marchio o una certificazione di conformità rechino una menzione geografica non registrata come indicazione geografica protetta: "Art.

L-643-4 - Sul marchio o sulla certificazione di conformità non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta.

Tuttavia, se l'autorità amministrativa ha chiesto la registrazione di questa menzione geografica come indicazione geografica protetta, il marchio o la certificazione di conformità possono includere questa menzione, comprese le caratteristiche, fino alla data della decisione relativa alla loro registrazione. (...).

I prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, di un marchio per prodotti agricoli o di una certificazione di conformità possono continuare ad includere una menzione di origine geografica senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge citata"».

II - Fase precontenziosa del procedimento 6 Il 21 dicembre 1992 le autorità francesi comunicavano la loro risposta ad un'indagine svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] destinata ad inventariare i marchi e le altre denominazioni nazionali di qualità esistenti nel settore dei prodotti agricoli ed alimentari, cui faceva seguito un'ulteriore risposta il 14 gennaio 1993. [OSCURATO:PERSONA] veniva successivamente resa nota l'adozione della legge. 7 [OSCURATO:PERSONA] constatava che numerose denominazioni di qualità francesi erano riservate a prodotti agricoli o alimentari provenienti esclusivamente da determinate regioni francesi e, a questo proposito, inviava una lettera di diffida al governo francese il 16 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che i marchi in questione violavano l'art. 28 CE, in quanto il loro uso è riservato ai prodotti elaborati in zone geografiche specifiche, escludendo i prodotti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri conformi ai criteri oggettivi richiesti dal disciplinare di detti marchi e poiché le denominazioni di cui trattasi, mediante la loro dicitura, rendono vano ogni accesso virtuale di cui potrebbero eventualmente beneficiare i prodotti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto di riservare in tal modo denominazioni di qualità a prodotti provenienti da un'area geografica determinata non potrebbe essere giustificato in forza dell'art. 30 CE e a fini di tutela della proprietà industriale.

Infatti, osservava la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 2081/92 ha armonizzato le norme consentendo di riservare una denominazione che includa un riferimento geografico, tenuto conto dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. 8 Nelle risposte a questa lettera di diffida le autorità francesi giustificavano la conservazione per un periodo transitorio di taluni marchi che non avevano potuto essere oggetto di classificazione, adducendo difficoltà politiche, sociali, economiche e tecniche. 9 Dopo aver preso atto di queste osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva, con lettera 28 aprile 1999, un parere motivato in cui considerava che la Repubblica francese, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni in questione, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e che, prevedendo sull'etichettatura di denominazioni di qualità la menzione «Contrôle par qualité France», era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (2).

Nella stessa lettera, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica dello stesso. 10 Il 7 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una nota delle autorità francesi in risposta al parere motivato, in cui esse manifestavano l'intenzione di procedere ad una nuova omologazione della denominazione «Salaisons d'Auvergne», eliminando il riferimento al nome geografico e di procedere a modifiche del quadro giuridico relativo ai marchi regionali nonché l'intenzione del presidente dell'ente Qualité-France di procedere ad un'elaborazione del logo affinché il consumatore individui con chiarezza le funzioni attribuite a tale ente. 11 Con lettera 5 dicembre 2001, le autorità francesi trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una nota e i relativi allegati in risposta al parere motivato riguardanti l'apposizione della menzione relativa all'ente di certificazione Qualité-France.

Con questa nota esse informavano la [OSCURATO:PERSONA] che erano state adottate disposizioni dall'ente di certificazione, di modo che il nome «Qualité-France» fosse menzionato solo in qualità di autore della certificazione, seguito dalla sua domiciliazione. 12 In risposta a questa nota la [OSCURATO:PERSONA] desisteva dalla censura relativa alla violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112.

Per contro essa restava dell'avviso che, per quanto attiene ai marchi regionali, la Repubblica francese non si era conformata alle richieste formulate nel parere motivato.

Stando così le cose, essa decideva di proporre il presente ricorso.

III - Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti 13 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia - dichiarare che, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni «Salaisons d'Auvergne», «Label régional Savoie», «Label régional Franche-Comté», «Label régional Corse», «Label régional Midi-Pyrénées», «Label régional Normandie», «Label régional Nord-Pas-de-Calais», «Label régional Ardennes de France», «Label régional Limousin», «Label régional Languedoc-Roussillon» e «Label régional Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE; - condannare la Repubblica francese alle spese. 14 La Repubblica francese non contesta il fatto che il suo diritto nazionale non fosse conforme al diritto comunitario, ma chiede alla Corte di tener conto dell'evoluzione intervenuta nella normativa vigente e, di conseguenza, di considerare che detta evoluzione ha posto fine all'inadempimento.

IV - Motivi e argomenti delle parti 15 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la conformità al diritto comunitario dei marchi istituiti dalla normativa francese debba essere valutata alla luce degli artt. 28 e 30 CE, interpretati segnatamente in riferimento alle disposizioni del regolamento n. 2081/92.

A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] richiama le sentenze della Corte 7 maggio 1997 (3), 10 novembre 1992 (4) e 12 ottobre 1978 (5). 16 Per quanto riguarda la denominazione «Salaisons d'Auvergne», la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le autorità francesi hanno indicato che questo marchio dovrebbe essere oggetto di una domanda di registrazione in quanto IGP in forza dell'art. 5 del regolamento n. 2081/92.

Nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] dubita che un siffatto marchio possa essere registrato in quanto tale poiché il regolamento n. 2081/92 consente solo la registrazione di un determinato prodotto agricolo o alimentare, ma non di una categoria di prodotti come quelli inclusi nel termine «salaisons».

In ogni caso, in mancanza di una domanda di registrazione della denominazione «Salaisons d'Auvergne», le autorità francesi non potrebbero fondatamente invocare l'art. 5, n. 5, del detto regolamento che consentirebbe loro di proteggere a titolo transitorio e a livello nazionale la denominazione «Salaisons d'Auvergne» in attesa di una decisione comunitaria relativa alla sua registrazione.

Pertanto il detto marchio dovrebbe essere esaminato alla luce degli artt. 28 e 30 CE. 17 Per quanto attiene agli altri marchi regionali, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l'art.

L. 115-23-1 della legge, affermando che «sul marchio (...) non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta», introduce tuttavia un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge, durante il quale «i prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della detta legge, di un marchio (...) possono continuare ad includere una menzione di origine geografica (riservata) senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta».

Essa afferma di non ignorare le eventuali difficoltà tecniche che potrebbero eventualmente incontrare gli operatori economici e gli organi regionali competenti nell'ambito della rifusione della normativa in materia di tali marchi.

Nondimeno essa non potrebbe ammettere un periodo transitorio di otto anni, che configura una violazione degli artt. 28 CE e 30 CE. 18 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le disposizioni francesi che istituiscono la denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali possano avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto, in particolare, tali disposizioni favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate.

L'applicazione di tali disposizioni creerebbe e manterrebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci. 19 La denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali francesi sarebbero destinati ad informare il consumatore che il prodotto su cui sono apposti proviene da una regione determinata ed indicherebbero la provenienza dei prodotti agricoli o alimentari.

Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, che mira precisamente a definire, in maniera esclusiva, le condizioni alle quali può essere istituita la protezione di una denominazione che stabilisce un nesso tra taluni prodotti agricoli e alimentari e un'origine geografica particolare, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potrebbe ormai essere effettuata unicamente nell'ambito di applicazione delineato da questo regolamento. 20 Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, al di fuori dell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2081/92, la nozione di «indicazione di provenienza» riconosciuta dalla Corte consente di giustificare un ostacolo al principio di libera circolazione delle merci solo a condizione di riguardare la tutela della grande reputazione acquisita presso i consumatori da un prodotto o da una particolare merce originaria di una data regione.

La denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali francesi non costituirebbero «indicazioni di provenienza» ai sensi della giurisprudenza della Corte in quanto non sono collegati ad un particolare prodotto agricolo o alimentare, bensì a gruppi di prodotti, di cui non è peraltro sostenuta né provata alcuna particolare reputazione. 21 [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, poiché la denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali non sono stati registrati in conformità del regolamento n. 2081/92, né costituiscono «indicazioni di provenienza», non è possibile far valere l'art. 30 CE nel tentativo di giustificare l'ostacolo agli scambi intracomunitari che questi marchi comportano. 22 Nel controricorso il governo francese ammette che la denominazione «Salaisons d'Auvergne» è incompatibile con il diritto comunitario e che essa verrà soppressa con un decreto. 23 Per quanto riguarda il marchio regionale Savoie, il governo francese osserva che le denominazioni «tomme de Savoie», «emmental de Savoie» e «pommes et poires de Savoie» sono state registrate come IGP dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (6), e che le denominazioni «jambon de Savoie» e «saucisson sec de Savoie» costituiscono l'oggetto di due domande di IGP in corso di esame.

Infine le denominazioni «jésus, rosette», «pur jus de pomme de Savoie» e «plants de vigne de Savoie» dovrebbero essere soppresse da un decreto in corso di elaborazione. 24 Quanto al marchio regionale Franche-Comté, il governo francese non ritiene necessario modificare il diritto nazionale esistente.

Infatti la denominazione «morbier au lait cru» sarebbe stata riconosciuta come denominazione di origine controllata dal decreto 22 dicembre 2000 (7), relativo alla denominazione di origine controllata «Morbier».

Una domanda di registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2081/92 sarebbe stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2000.

Gli altri prodotti cui è stato concesso questo marchio costituirebbero oggetto di una domanda di IGP in corso di esame. 25 Per quanto concerne il marchio regionale Corse, il governo francese osserva ch'esso sembra non essere mai stato utilizzato e deve del resto essere soppresso. 26 Riguardo al marchio regionale Midi-Pyrénées, il governo francese spiega che gli unici prodotti cui è stato concesso sono i «produits de palmipèdes gras».

Un decreto che abroga le disposizioni relative ai palmipedi grassi sarebbe in corso di elaborazione. 27 Per quanto attiene al marchio regionale Normandie, il governo convenuto osserva che i disciplinari dei prodotti interessati hanno costituito oggetto di revisioni successive e sono stati riconosciuti come IGP o come marchio per prodotti agricoli senza indicazione geografica, di modo che l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario non è subordinato all'abrogazione di alcun testo. 28 Per quanto riguarda il marchio regionale Nord-Pas-de-Calais, il governo francese osserva che per i prodotti «fromage vieux Lille ou gris de Lille», «bières spéciales du Nord» e «langue de Valenciennes à la Lucullus», sono in corso di esame le relative domande di IGP.

Le disposizioni del diritto nazionale che riguardano gli altri prodotti commercializzati con tale marchio sarebbero in via di abrogazione. 29 Il governo francese precisa, quanto al marchio regionale Ardennes de France, che le denominazioni «jambon sec des Ardennes», «noix des Ardennes» e «boudin blanc de Rethel» beneficiano di una IGP ai sensi del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, n. 2036, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (8).

Per quanto riguarda i prodotti «porcs des Ardennes» e «boudin blanc à l'oignon de la Vallée de la Meuse», sarebbero all'esame due domande di IGP.

Sarebbe in corso di elaborazione un decreto al fine di abrogare le disposizioni relative alle altre denominazioni, vale a dire «saucisson sec», «fromage de Rocroi», «galette au sucre», «gâteau mollet» e «cidre». 30 Quanto al marchio regionale Limousin, il governo francese afferma che l'indicazione di origine limosina è utilizzata solo per i prodotti che beneficiano di una IGP.

Pertanto l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario non sarebbe subordinato all'abrogazione di alcun testo. 31 Per quanto riguarda il marchio regionale Languedoc-Roussillon, il governo francese sostiene che gli unici prodotti che beneficiano di un riferimento alla regione della Linguadoca sono i «volailles du Languedoc», registrati come IGP dal regolamento n. 1107/96.

I disciplinari relativi ad altro pollame sarebbero stati omologati senza riferimento geografico e costituirebbero l'oggetto di una domanda di IGP sotto la denominazione «volailles des Cévennes».

L'utilizzo del termine «Languedoc-Roussillon» sarebbe quindi conforme al diritto comunitario. 32 Infine, per quanto attiene al marchio regionale Lorraine, il governo convenuto osserva che i prodotti su cui figura una menzione relativa a questo marchio sono le «Mirabelles de Lorraine» e i «Bergamotes de Nancy», che sono stati registrati come IGP nel regolamento n. 1107/96.

L'utilizzo del termine «Lorraine» sarebbe quindi conforme al diritto comunitario. 33 Nella sua replica la [OSCURATO:PERSONA] prende atto del fatto che il governo francese ammette che la denominazione «Salaisons d'Auvergne» non è compatibile con il diritto comunitario e che esso riconosce quindi di aver violato l'art. 28 CE.

Per quanto riguarda gli altri marchi regionali, la [OSCURATO:PERSONA] constata che il governo francese, alla data del suo controricorso, ha riconosciuto di continuare a venir meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 28 CE, mantenendo in vigore la protezione giuridica offerta a dette denominazioni. 34 Nella controreplica il governo francese fa valere che, dopo l'adozione di un nuovo ordinamento giuridico interno, i marchi e le denominazioni in causa si configurano come segue: «Il decreto 12 agosto 2002 del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali e del Segretariato di Stato per le piccole e medie imprese, il commercio, l'artigianato, le libere professioni e il consumo, che modifica i decreti relativi ai marchi regionali (JORF dell'11 settembre 2002, pag. 15051), apporta le seguenti modifiche: - sopprime la denominazione "Salaisons d'Auvergne"; - quanto al marchio regionale "Savoie", elimina le denominazioni "jésus, rosette", "pur jus de pomme de Savoie" e "plants de vigne de Savoie"; - per quanto riguarda il marchio regionale "Franche-Comté", la menzione "morbier au lait cru" non compare più nell'elenco di marchi protetti; - sopprime il marchio regionale Midi-Pyrénées; - per quanto riguarda il marchio regionale Nord-Pas-de-Calais, solo i prodotti la cui domanda di IGP è in corso figurano ancora nell'elenco di prodotti protetti; - per quanto concerne il marchio regionale Ardennes de France, vengono abrogate le disposizioni relative alle denominazioni "saucisson sec", "fromage de Rocroi", "galette au sucre", "gâteau mollet" e "cidre". 35 Il marchio regionale Corse è soppresso da un altro decreto 12 agosto 2002 del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali, che abroga una normativa generale in materia di marchi per prodotti agricoli (9). 36 Per quanto riguarda il marchio regionale Lorraine, i prodotti su cui figura una menzione relativa a questo marchio sono stati registrati come IGP dal regolamento n. 1107/96. 37 Infine il governo francese considera che, per quanto riguarda i marchi regionali Normandie, Limousin e Languedoc-Roussillon, l'adeguamento del diritto nazionale non imponeva alcuna modifica del diritto interno.

V - Analisi 38 Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire se le disposizioni contenute nei decreti abbiano reso la legislazione francese conforme al diritto comunitario. 39 Risulta comunque che l'adozione di detti decreti è successiva alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. 40 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, richiamata ancora dalla Corte in una sentenza recente (10), l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (11). 41 Peraltro, come rammentato parimenti dalla Corte sempre nella sentenza 7 novembre 2002 (12), secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (13). 42 Quindi, poiché sussiste l'inadempimento addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre accogliere le sue conclusioni.

VI - Conclusione 43 [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di - dichiarare che, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni «Salaisons d'Auvergne», «Label régional de Savoie», «Label régional Franche-Comté», «Label régional Corse», «Label régional Midi-Pyrénées», «Label régional Normandie», «Label régional Nord-Pas-de-Calais», «Label régional Ardennes de France», «Label régional Limousin», «Label régional Languedoc-Roussillon» e «Label régional Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 del Trattato CE; - condannare la Repubblica francese alle spese. (1) - GU L 208, pag.

1. (2) - GU L 33, pag.

1. (3) - Cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag.

I-2343). (4) - [OSCURATO:PERSONA]3/91, Exportur (Racc. pag.

I-5529). (5) - [OSCURATO:PERSONA] 13/78, Eggers (Racc. pag. 1935). (6) - GU L 148, pag.

1. (7) - JORF del 30 dicembre 2000, pag. 20944. (8) - GU L 275, pag.

9. (9) - JORF dell'11 settembre, pag. 15051. (10) - Sentenza 7 novembre 2002, causa C-352/01, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. 0000, punto 6). (11) - La Corte rinvia, in particolare, alla sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag.

I-2387, punto 26). (12) - Citata alla nota

11. (13) - La Corte rinvia, in particolare, alla sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag.

I-1699, punto 20).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002C0006 - IT Avviso legale importante | 62002C0006 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 5 dicembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Indicazione di provenienza - Marchi regionali. - [OSCURATO:PERSONA]6/02. raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02389 Conclusioni dell avvocato generale I - Ambito normativo A - Diritto comunitario 1 Ai sensi dell'art. 28 CE, sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Tuttavia, conformemente all'art. 30 CE, le restrizioni all'importazione giustificate da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2 L'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), dispone quanto segue: «2. Ai fini del presente regolamento si intende per: (...); b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata». 3 Il riconoscimento di un'indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP») ha effetto a seguito della procedura di cui agli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, con l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento relativo alla registrazione. 4 L'art. 17 del regolamento n. 2081/92 prevede che entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] registra le denominazioni di cui al n. 1 conformi agli artt. 2 e 4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del n. 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione. B - Diritto nazionale 5 In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 la Repubblica francese ha adottato la legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (JORF del 4 gennaio 1994, pag. 131; in prosieguo: la «legge»). L'art. L. 115-23-1 di detta legge dispone quanto segue: «L'art. L. 643-4 del codice rurale, qui di seguito riprodotto, vieta che un marchio o una certificazione di conformità rechino una menzione geografica non registrata come indicazione geografica protetta: "Art. L-643-4 - Sul marchio o sulla certificazione di conformità non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta. Tuttavia, se l'autorità amministrativa ha chiesto la registrazione di questa menzione geografica come indicazione geografica protetta, il marchio o la certificazione di conformità possono includere questa menzione, comprese le caratteristiche, fino alla data della decisione relativa alla loro registrazione. (...). I prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della legge 3 gennaio 1994, n. 94-2, relativa al riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, di un marchio per prodotti agricoli o di una certificazione di conformità possono continuare ad includere una menzione di origine geografica senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge citata"». II - Fase precontenziosa del procedimento 6 Il 21 dicembre 1992 le autorità francesi comunicavano la loro risposta ad un'indagine svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] destinata ad inventariare i marchi e le altre denominazioni nazionali di qualità esistenti nel settore dei prodotti agricoli ed alimentari, cui faceva seguito un'ulteriore risposta il 14 gennaio 1993. [OSCURATO:PERSONA] veniva successivamente resa nota l'adozione della legge. 7 [OSCURATO:PERSONA] constatava che numerose denominazioni di qualità francesi erano riservate a prodotti agricoli o alimentari provenienti esclusivamente da determinate regioni francesi e, a questo proposito, inviava una lettera di diffida al governo francese il 16 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che i marchi in questione violavano l'art. 28 CE, in quanto il loro uso è riservato ai prodotti elaborati in zone geografiche specifiche, escludendo i prodotti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri conformi ai criteri oggettivi richiesti dal disciplinare di detti marchi e poiché le denominazioni di cui trattasi, mediante la loro dicitura, rendono vano ogni accesso virtuale di cui potrebbero eventualmente beneficiare i prodotti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto di riservare in tal modo denominazioni di qualità a prodotti provenienti da un'area geografica determinata non potrebbe essere giustificato in forza dell'art. 30 CE e a fini di tutela della proprietà industriale. Infatti, osservava la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 2081/92 ha armonizzato le norme consentendo di riservare una denominazione che includa un riferimento geografico, tenuto conto dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. 8 Nelle risposte a questa lettera di diffida le autorità francesi giustificavano la conservazione per un periodo transitorio di taluni marchi che non avevano potuto essere oggetto di classificazione, adducendo difficoltà politiche, sociali, economiche e tecniche. 9 Dopo aver preso atto di queste osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva, con lettera 28 aprile 1999, un parere motivato in cui considerava che la Repubblica francese, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni in questione, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e che, prevedendo sull'etichettatura di denominazioni di qualità la menzione «Contrôle par qualité France», era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (2). Nella stessa lettera, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica dello stesso. 10 Il 7 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una nota delle autorità francesi in risposta al parere motivato, in cui esse manifestavano l'intenzione di procedere ad una nuova omologazione della denominazione «Salaisons d'Auvergne», eliminando il riferimento al nome geografico e di procedere a modifiche del quadro giuridico relativo ai marchi regionali nonché l'intenzione del presidente dell'ente Qualité-France di procedere ad un'elaborazione del logo affinché il consumatore individui con chiarezza le funzioni attribuite a tale ente. 11 Con lettera 5 dicembre 2001, le autorità francesi trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una nota e i relativi allegati in risposta al parere motivato riguardanti l'apposizione della menzione relativa all'ente di certificazione Qualité-France. Con questa nota esse informavano la [OSCURATO:PERSONA] che erano state adottate disposizioni dall'ente di certificazione, di modo che il nome «Qualité-France» fosse menzionato solo in qualità di autore della certificazione, seguito dalla sua domiciliazione. 12 In risposta a questa nota la [OSCURATO:PERSONA] desisteva dalla censura relativa alla violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112. Per contro essa restava dell'avviso che, per quanto attiene ai marchi regionali, la Repubblica francese non si era conformata alle richieste formulate nel parere motivato. Stando così le cose, essa decideva di proporre il presente ricorso. III - Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti 13 [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia - dichiarare che, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni «Salaisons d'Auvergne», «Label régional Savoie», «Label régional Franche-Comté», «Label régional Corse», «Label régional Midi-Pyrénées», «Label régional Normandie», «Label régional Nord-Pas-de-Calais», «Label régional Ardennes de France», «Label régional Limousin», «Label régional Languedoc-Roussillon» e «Label régional Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE; - condannare la Repubblica francese alle spese. 14 La Repubblica francese non contesta il fatto che il suo diritto nazionale non fosse conforme al diritto comunitario, ma chiede alla Corte di tener conto dell'evoluzione intervenuta nella normativa vigente e, di conseguenza, di considerare che detta evoluzione ha posto fine all'inadempimento. IV - Motivi e argomenti delle parti 15 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la conformità al diritto comunitario dei marchi istituiti dalla normativa francese debba essere valutata alla luce degli artt. 28 e 30 CE, interpretati segnatamente in riferimento alle disposizioni del regolamento n. 2081/92. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] richiama le sentenze della Corte 7 maggio 1997 (3), 10 novembre 1992 (4) e 12 ottobre 1978 (5). 16 Per quanto riguarda la denominazione «Salaisons d'Auvergne», la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le autorità francesi hanno indicato che questo marchio dovrebbe essere oggetto di una domanda di registrazione in quanto IGP in forza dell'art. 5 del regolamento n. 2081/92. Nondimeno la [OSCURATO:PERSONA] dubita che un siffatto marchio possa essere registrato in quanto tale poiché il regolamento n. 2081/92 consente solo la registrazione di un determinato prodotto agricolo o alimentare, ma non di una categoria di prodotti come quelli inclusi nel termine «salaisons». In ogni caso, in mancanza di una domanda di registrazione della denominazione «Salaisons d'Auvergne», le autorità francesi non potrebbero fondatamente invocare l'art. 5, n. 5, del detto regolamento che consentirebbe loro di proteggere a titolo transitorio e a livello nazionale la denominazione «Salaisons d'Auvergne» in attesa di una decisione comunitaria relativa alla sua registrazione. Pertanto il detto marchio dovrebbe essere esaminato alla luce degli artt. 28 e 30 CE. 17 Per quanto attiene agli altri marchi regionali, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l'art. L. 115-23-1 della legge, affermando che «sul marchio (...) non può figurare la menzione geografica se quest'ultima non è registrata come indicazione geografica protetta», introduce tuttavia un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di pubblicazione della legge, durante il quale «i prodotti agricoli ed alimentari che beneficiavano, prima della pubblicazione della detta legge, di un marchio (...) possono continuare ad includere una menzione di origine geografica (riservata) senza beneficiare di un'indicazione geografica protetta». Essa afferma di non ignorare le eventuali difficoltà tecniche che potrebbero eventualmente incontrare gli operatori economici e gli organi regionali competenti nell'ambito della rifusione della normativa in materia di tali marchi. Nondimeno essa non potrebbe ammettere un periodo transitorio di otto anni, che configura una violazione degli artt. 28 CE e 30 CE. 18 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le disposizioni francesi che istituiscono la denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali possano avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto, in particolare, tali disposizioni favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate. L'applicazione di tali disposizioni creerebbe e manterrebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci. 19 La denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali francesi sarebbero destinati ad informare il consumatore che il prodotto su cui sono apposti proviene da una regione determinata ed indicherebbero la provenienza dei prodotti agricoli o alimentari. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, che mira precisamente a definire, in maniera esclusiva, le condizioni alle quali può essere istituita la protezione di una denominazione che stabilisce un nesso tra taluni prodotti agricoli e alimentari e un'origine geografica particolare, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potrebbe ormai essere effettuata unicamente nell'ambito di applicazione delineato da questo regolamento. 20 Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, al di fuori dell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2081/92, la nozione di «indicazione di provenienza» riconosciuta dalla Corte consente di giustificare un ostacolo al principio di libera circolazione delle merci solo a condizione di riguardare la tutela della grande reputazione acquisita presso i consumatori da un prodotto o da una particolare merce originaria di una data regione. La denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali francesi non costituirebbero «indicazioni di provenienza» ai sensi della giurisprudenza della Corte in quanto non sono collegati ad un particolare prodotto agricolo o alimentare, bensì a gruppi di prodotti, di cui non è peraltro sostenuta né provata alcuna particolare reputazione. 21 [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, poiché la denominazione «Salaisons d'Auvergne» ed i marchi regionali non sono stati registrati in conformità del regolamento n. 2081/92, né costituiscono «indicazioni di provenienza», non è possibile far valere l'art. 30 CE nel tentativo di giustificare l'ostacolo agli scambi intracomunitari che questi marchi comportano. 22 Nel controricorso il governo francese ammette che la denominazione «Salaisons d'Auvergne» è incompatibile con il diritto comunitario e che essa verrà soppressa con un decreto. 23 Per quanto riguarda il marchio regionale Savoie, il governo francese osserva che le denominazioni «tomme de Savoie», «emmental de Savoie» e «pommes et poires de Savoie» sono state registrate come IGP dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (6), e che le denominazioni «jambon de Savoie» e «saucisson sec de Savoie» costituiscono l'oggetto di due domande di IGP in corso di esame. Infine le denominazioni «jésus, rosette», «pur jus de pomme de Savoie» e «plants de vigne de Savoie» dovrebbero essere soppresse da un decreto in corso di elaborazione. 24 Quanto al marchio regionale Franche-Comté, il governo francese non ritiene necessario modificare il diritto nazionale esistente. Infatti la denominazione «morbier au lait cru» sarebbe stata riconosciuta come denominazione di origine controllata dal decreto 22 dicembre 2000 (7), relativo alla denominazione di origine controllata «Morbier». Una domanda di registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2081/92 sarebbe stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre 2000. Gli altri prodotti cui è stato concesso questo marchio costituirebbero oggetto di una domanda di IGP in corso di esame. 25 Per quanto concerne il marchio regionale Corse, il governo francese osserva ch'esso sembra non essere mai stato utilizzato e deve del resto essere soppresso. 26 Riguardo al marchio regionale Midi-Pyrénées, il governo francese spiega che gli unici prodotti cui è stato concesso sono i «produits de palmipèdes gras». Un decreto che abroga le disposizioni relative ai palmipedi grassi sarebbe in corso di elaborazione. 27 Per quanto attiene al marchio regionale Normandie, il governo convenuto osserva che i disciplinari dei prodotti interessati hanno costituito oggetto di revisioni successive e sono stati riconosciuti come IGP o come marchio per prodotti agricoli senza indicazione geografica, di modo che l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario non è subordinato all'abrogazione di alcun testo. 28 Per quanto riguarda il marchio regionale Nord-Pas-de-Calais, il governo francese osserva che per i prodotti «fromage vieux Lille ou gris de Lille», «bières spéciales du Nord» e «langue de Valenciennes à la Lucullus», sono in corso di esame le relative domande di IGP. Le disposizioni del diritto nazionale che riguardano gli altri prodotti commercializzati con tale marchio sarebbero in via di abrogazione. 29 Il governo francese precisa, quanto al marchio regionale Ardennes de France, che le denominazioni «jambon sec des Ardennes», «noix des Ardennes» e «boudin blanc de Rethel» beneficiano di una IGP ai sensi del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, n. 2036, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (8). Per quanto riguarda i prodotti «porcs des Ardennes» e «boudin blanc à l'oignon de la Vallée de la Meuse», sarebbero all'esame due domande di IGP. Sarebbe in corso di elaborazione un decreto al fine di abrogare le disposizioni relative alle altre denominazioni, vale a dire «saucisson sec», «fromage de Rocroi», «galette au sucre», «gâteau mollet» e «cidre». 30 Quanto al marchio regionale Limousin, il governo francese afferma che l'indicazione di origine limosina è utilizzata solo per i prodotti che beneficiano di una IGP. Pertanto l'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario non sarebbe subordinato all'abrogazione di alcun testo. 31 Per quanto riguarda il marchio regionale Languedoc-Roussillon, il governo francese sostiene che gli unici prodotti che beneficiano di un riferimento alla regione della Linguadoca sono i «volailles du Languedoc», registrati come IGP dal regolamento n. 1107/96. I disciplinari relativi ad altro pollame sarebbero stati omologati senza riferimento geografico e costituirebbero l'oggetto di una domanda di IGP sotto la denominazione «volailles des Cévennes». L'utilizzo del termine «Languedoc-Roussillon» sarebbe quindi conforme al diritto comunitario. 32 Infine, per quanto attiene al marchio regionale Lorraine, il governo convenuto osserva che i prodotti su cui figura una menzione relativa a questo marchio sono le «Mirabelles de Lorraine» e i «Bergamotes de Nancy», che sono stati registrati come IGP nel regolamento n. 1107/96. L'utilizzo del termine «Lorraine» sarebbe quindi conforme al diritto comunitario. 33 Nella sua replica la [OSCURATO:PERSONA] prende atto del fatto che il governo francese ammette che la denominazione «Salaisons d'Auvergne» non è compatibile con il diritto comunitario e che esso riconosce quindi di aver violato l'art. 28 CE. Per quanto riguarda gli altri marchi regionali, la [OSCURATO:PERSONA] constata che il governo francese, alla data del suo controricorso, ha riconosciuto di continuare a venir meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 28 CE, mantenendo in vigore la protezione giuridica offerta a dette denominazioni. 34 Nella controreplica il governo francese fa valere che, dopo l'adozione di un nuovo ordinamento giuridico interno, i marchi e le denominazioni in causa si configurano come segue: «Il decreto 12 agosto 2002 del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali e del Segretariato di Stato per le piccole e medie imprese, il commercio, l'artigianato, le libere professioni e il consumo, che modifica i decreti relativi ai marchi regionali (JORF dell'11 settembre 2002, pag. 15051), apporta le seguenti modifiche: - sopprime la denominazione "Salaisons d'Auvergne"; - quanto al marchio regionale "Savoie", elimina le denominazioni "jésus, rosette", "pur jus de pomme de Savoie" e "plants de vigne de Savoie"; - per quanto riguarda il marchio regionale "Franche-Comté", la menzione "morbier au lait cru" non compare più nell'elenco di marchi protetti; - sopprime il marchio regionale Midi-Pyrénées; - per quanto riguarda il marchio regionale Nord-Pas-de-Calais, solo i prodotti la cui domanda di IGP è in corso figurano ancora nell'elenco di prodotti protetti; - per quanto concerne il marchio regionale Ardennes de France, vengono abrogate le disposizioni relative alle denominazioni "saucisson sec", "fromage de Rocroi", "galette au sucre", "gâteau mollet" e "cidre". 35 Il marchio regionale Corse è soppresso da un altro decreto 12 agosto 2002 del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali, che abroga una normativa generale in materia di marchi per prodotti agricoli (9). 36 Per quanto riguarda il marchio regionale Lorraine, i prodotti su cui figura una menzione relativa a questo marchio sono stati registrati come IGP dal regolamento n. 1107/96. 37 Infine il governo francese considera che, per quanto riguarda i marchi regionali Normandie, Limousin e Languedoc-Roussillon, l'adeguamento del diritto nazionale non imponeva alcuna modifica del diritto interno. V - Analisi 38 Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire se le disposizioni contenute nei decreti abbiano reso la legislazione francese conforme al diritto comunitario. 39 Risulta comunque che l'adozione di detti decreti è successiva alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. 40 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, richiamata ancora dalla Corte in una sentenza recente (10), l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (11). 41 Peraltro, come rammentato parimenti dalla Corte sempre nella sentenza 7 novembre 2002 (12), secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (13). 42 Quindi, poiché sussiste l'inadempimento addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre accogliere le sue conclusioni. VI - Conclusione 43 [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di - dichiarare che, mantenendo in vigore la protezione giuridica nazionale offerta alle denominazioni «Salaisons d'Auvergne», «Label régional de Savoie», «Label régional Franche-Comté», «Label régional Corse», «Label régional Midi-Pyrénées», «Label régional Normandie», «Label régional Nord-Pas-de-Calais», «Label régional Ardennes de France», «Label régional Limousin», «Label régional Languedoc-Roussillon» e «Label régional Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 del Trattato CE; - condannare la Repubblica francese alle spese. (1) - GU L 208, pag. 1. (2) - GU L 33, pag. 1. (3) - Cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I-2343). (4) - [OSCURATO:PERSONA]3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529). (5) - [OSCURATO:PERSONA] 13/78, Eggers (Racc. pag. 1935). (6) - GU L 148, pag. 1. (7) - JORF del 30 dicembre 2000, pag. 20944. (8) - GU L 275, pag. 9. (9) - JORF dell'11 settembre, pag. 15051. (10) - Sentenza 7 novembre 2002, causa C-352/01, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. 0000, punto 6). (11) - La Corte rinvia, in particolare, alla sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26). (12) - Citata alla nota 11. (13) - La Corte rinvia, in particolare, alla sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I-1699, punto 20).
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris