CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, il ricorso invero non contiene reali motivi di critica alla decisione impugnata, si limita solo a ritenerne carente di prova l'accertamento di responsabilità, con prospettazioni ipotetiche e soggettive sulle modalità del peso del tabacco; motivo, peraltro, non proposto in appello, in quanto in appello si era sostenuta la tesi dell'attribuzione del tabacco al 50 % (con altro correo), non delle modalità della pesatura del tabacco Il ricorso, comunque, articolato in fatto, richiede una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2