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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20332/2026

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o legale rappresentante DottorGiovanni Podini C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE].RicorrentecontroMinistero dell’economia e delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]: per il ri-cevimento di atti [OSCURATO:TELEFONO] e PEC ags.rm @ mailcert.av-vocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla viadei Portoghesi n. 12.Controricorrentenonché controC.F.: 05990230012, [OSCURATO:PERSONA] con sede in Laives (Bolzano)[OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], Banca d’Italia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore.Numero registro generale 22837/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 20332/2026Data pubblicazione 17/06/2026Intimatiavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2735 deposi-tata il 5 maggio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (oltre € 520.000,00 euro) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal solo resistente costituito le spese del presente giudizio, che li-quida in euro 10.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre alcontributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 12 giugno 2026Numero registro generale 22837/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 20332/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o legale rappresentante DottorGiovanni Podini C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE].RicorrentecontroMinistero dell’economia e delle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]: per il ri-cevimento di atti [OSCURATO:TELEFONO] e PEC ags.rm @ mailcert.av-vocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla viadei Portoghesi n. 12.Controricorrentenonché controC.F.: 05990230012, [OSCURATO:PERSONA] con sede in Laives (Bolzano)[OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], Banca d’Italia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore.Numero registro generale 22837/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 20332/2026Data pubblicazione 17/06/2026Intimatiavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2735 deposi-tata il 5 maggio 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (oltre € 520.000,00 euro) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal solo resistente costituito le spese del presente giudizio, che li-quida in euro 10.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre alcontributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 12 giugno 2026Numero registro generale 22837/2025Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 20332/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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