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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10063/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 26 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Vercelli in ordine al reato di lesioni personali aggravate dalle più persone riunite ex art 582,583 cod. pen.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] perché affette da nullità assoluta - è manifestatamente infondato perché postula una inutilizzabilità derivata e non considera la mancanza di decisività delle stesse essendo stato l'imputato riconosciuto con certezza anche dalle persone offese.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 26 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Vercelli in ordine al reato di lesioni personali aggravate dalle più persone riunite ex art 582,583 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] perché affette da nullità assoluta - è manifestatamente infondato perché postula una inutilizzabilità derivata e non considera la mancanza di decisività delle stesse essendo stato l'imputato riconosciuto con certezza anche dalle persone offese. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10063/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris