CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
occhini, con domicilio digitale come perlegge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nella sua qualità di procuratricedi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 519/2024,pubblicata in data 14 marzo 2024;Numero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Pontedera, [OSCURATO:PERSONA] eClaudio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata lanullità per simulazione assoluta ex art. 1414 e ss. c.c. e, in viasubordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravenditaimmobiliare del 5 aprile 2005, con il quale [OSCURATO:PERSONA] venduto al fratello [OSCURATO:PERSONA] la quota di quattro sesti dipiena proprietà e la quota di due sesti di nuda proprietà di unappartamento in [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 89.100.Non essendosi perfezionata la notifica dell’atto di citazione neiconfronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], si costituiva in giudiziol’altra convenuta, la quale disconosceva ai sensi dell’art. 2719 c.c. laconformità all’originale dei documenti prodotti in copia dall’attrice e,nel merito, contestava le domande proposte.All’esito dell’espletamento di consulenza d’ufficio diretta a stimareil valore commerciale dell’immobile oggetto di causa, si costituivaItalfondiario S.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella qualità di titolare del credito, in sostituzione della parte attrice.Con sentenza n. 716/2017, il Tribunale dichiarava simulato eprivo di effetti e revocava l’atto di compravendita.2. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva,tra l’altro, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ClaudioDel Vita, litisconsorte necessario.La Corte d’appello, trattenuta la causa in decisione, la rimettevasul ruolo, ordinando all’appellante l’integrazione del contraddittorioNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel costituirsi in giudizio,rappresentava che l’atto di citazione del giudizio di primo grado nongli era stato mai notificato, tanto che mancava la copia dell’avviso diricevimento della raccomandata anche nel fascicolo d’ufficio, edepositava note scritte nelle quali insisteva per l’accoglimentodell’appello principale, al quale dichiarava di aderire; chiedeva diessere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c., affermando altresì divoler impugnare in via incidentale la sentenza anche per motiviulteriori rispetto a quelli dedotti dall’appellante in via principale.La Corte d’appello, in parziale accoglimento dei proposti appelli,poneva a carico di ciascuna parte le spese della consulenza d’ufficioespletata in primo grado nella misura di un terzo, confermando per ilresto l’impugnata sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentatoricorso, affidato a sette motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resiste concontroricorso. Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione di tardività delricorso, sollevata dalla controricorrente in memoria, sull’assunto che iltermine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. sarebbe spirato il 14settembre 2024, essendo stata la sentenza pubblicata in data 14marzo 2024.Insegna il consolidato orientamento di questa Suprema Corte(Cass. n. 24867/2016; Cass. n. 11758/2017; Cass. n. 21674/17) cheper i termini mensili o annuali - fra i quali è compreso quello didecadenza dall'impugnazione a norma degli artt. 155, secondocomma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. - opera il sistema dellacomputazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione díerum",nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementeNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allospirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenzainterferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in talcaso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame (orasemestrale) di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., devonoaggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numerationedierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma,stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale.Nel caso de quo il ricorso per cassazione, notificato il 15 ottobre2024, è tempestivo, poiché proposto nel termine di sei mesi, soggettoalla sospensione feriale, decorrente dalla pubblicazione della sentenzaimpugnata, avvenuta in data 14 marzo 2024.2. Passando allora a esaminare le doglianze, il primo motivodenuncia ‹‹omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.››.I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare e procedere, come chiesto nell’appello principale, altentativo di conciliazione e omesso di considerare la richiesta diammissione di prova per testimoni volta a dimostrare l’impossibilità,per causa non imputabile, di produrre nel giudizio di primo grado idocumenti 3, 4 e 5, depositati con l’atto di citazione in appello.3. Il secondo motivo denuncia ‹‹errore per violazione di legge exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (artt. 1414, 2901 c.c. e 112c.p.c.) nel rigetto degli appelli principale e incidentale e nellaconferma della sentenza impugnata per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto relativamente all’eccepita nullità dellaNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026sentenza di primo grado che ha accolto entrambe le domande dinullità per simulazione assoluta e di revoca dell’atto ed ha dichiaratocontemporaneamente simulato ed ha revocato l’atto ex art. 2901c.c.››.Il giudice d’appello, nel respingere il primo motivo di gravame concui si eccepiva la nullità della sentenza di primo grado, non avrebbecompreso che con tale motivo si intendeva contestare che il Tribunaleaveva accolto entrambe le domande, principale e subordinata, traloro incompatibili e pronunciato contestualmente la simulazione e larevoca dell’atto di compravendita.Si osserva, al riguardo, che le due azioni, di simulazione e direvocatoria ordinaria, possono essere proposte in via subordinata, manon possono essere accolte entrambe, non potendo mai dichiararsi unma pregiudizievole per le ragioni creditorie.4. Il terzo motivo censura la decisione gravata per ‹‹errore nelrigetto degli appelli principale e incidentale e nella conferma dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge pererrore di diritto sui presupposti del contratto simulato e della provadello stesso ed errata attribuzione dell’onere della prova (artt. 2697,1414, 1417, 2901 c.c.) ex art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.››.La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti ipresupposti per l’accoglimento della domanda di nullità del contrattoper simulazione assoluta, non tenendo conto che presupposti dellasimulazione sono l’accordo simulatorio e la controdichiarazione, e chela prova dell’accordo simulatorio gravava sulla Banca e non sugliappellanti.5. Il quarto motivo denuncia ‹‹violazione di legge (artt. 294 e 112c.p.c.) relativa alla mancata rimessione in termini da parte della Corted’appello del chiamato ad integrazione del contraddittorio Del VitaNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026Claudio ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.I ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello non si sia pronunciatasulla richiesta di rimessione in termini, avanzata dal ricorrente, alloraappellante, con la comparsa di costituzione, e che non abbiadichiarato la nullità della sentenza di primo grado per omessacitazione in giudizio del litisconsorte necessario, che ben avrebbepotuto rilevare d’ufficio.6. Il quinto motivo denuncia ‹‹errore per violazione di legge (art.2724 c.c.) in merito alla mancata ammissione dei mezzi di provarichiesti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››.La Corte d’appello, nel disattendere la richiesta di ammissione deimezzi istruttori, si sarebbe limitata ad affermare che ‹‹le articolateistanze istruttorie sono [erano] pertanto superflue, in quanto nonidonee a smentire le plurime convergenze documentali di cui sopra››,sebbene tali “convergenze documentali” fossero inesistenti,mancando documenti dai quali poter desumere la simulazione delcontratto di compravendita de quo.Si oppone che i mezzi di prova erano ammissibili e rilevanti,perché tendenti a dimostrare che l’odierno ricorrente avevaeffettivamente inteso acquistare la quota di piena proprietà e la quotadi nuda proprietà dell’immobile oggetto di vendita.7. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per ‹‹violazionedi legge (artt. 324 e 91 c.p.c.) in merito a quanto dispostorelativamente alle spese della C.T.U. espletata in primo grado ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.La ripartizione delle spese nella misura di un terzo a carico diciascuna delle tre parti in causa sarebbe contraria al disposto di cuiall’art. 92 c.p.c., per cui il giudice può escludere la ripetizione dellespese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene superflue, come sisono rivelate quelle relative alla consulenza d’ufficio essendoneNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026emersa la congruità del valore dell’immobile indicato nel contratto dicompravendita. Il che avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello aporre le spese a carico della originaria parte attrice che l’avevarichiesta.In ogni caso il giudice d’appello non avrebbe potuto gravare dellespese l’odierno ricorrente in mancanza di uno specifico motivo diimpugnazione sul punto.8. Il settimo motivo è rubricato: ‹‹errore per violazione di legge(artt. 324 e 91 c.p.c.) nella liquidazione delle spese di lite per il primoe secondo grado ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.››.Si contesta alla Corte d’appello di avere posto a carico dell’odiernoricorrente, rimasto contumace in primo grado, per cinque sesti lespese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio di primogrado e di averlo condannato al rimborso delle spese di entrambi igradi del giudizio, pur in mancanza di un motivo di gravame relativoal capo della decisione di primo grado.9. Il quarto motivo, che deve essere preliminarmente esaminatoper ragioni di ordine logico, è fondato.9.1. Emerge dal ricorso – in conformità d’altronde con la sentenzaimpugnata - che [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto la notifica dell’attodi citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, per tale motivo,non è stato posto in condizione di parteciparvi.In secondo grado, avendo [OSCURATO:PERSONA] eccepito il difetto dirituale instaurazione del contraddittorio, la Corte d’appello haordinato, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio, all’esitodella quale l’odierno ricorrente si è costituito mediante deposito dicomparsa di costituzione, chiedendo espressamente di essere rimessoin termini ex art. 294 c.p.c., ed aderendo, nel merito, ai motivi digravame già fatti valere dall’appellante principale nonchépresentando appello incidentale con il quale ha contestato leNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026domande proposte dalla Banca creditrice.9.2. Il comportamento processuale tenuto da [OSCURATO:PERSONA], ilquale, intervenendo in appello, non si è doluto della mancatapartecipazione al giudizio dinanzi al Tribunale, ma si è limitato adavanzare richiesta di rimessione in termini ed a muoverecontestazioni nel merito, è evidente espressione del potere dispositivoche compete alla parte processuale.Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la partesovrana delle sue scelte difensive e delle domande proposte algiudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio èstato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo,contenendo invero il sistema le specifiche modalità procedurali perassicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa ditutte le parti in causa.Pertanto, anche se il vizio afferente alla vocatio in ius in primogrado sia riconducibile ad una delle ipotesi per le quali ètassativamente indicata la rimessione della causa al giudice di primogrado, deve tuttavia distinguersi l’ipotesi in cui il contraddittorepretermesso in primo grado non sia intervenuto nel giudizio di appelloda quella in cui egli si sia costituito in tale giudizio.Nel primo caso, deve farsi applicazione del principio per cui ilgiudice d’appello, rilevato il difetto di rituale instaurazione delcontraddittorio, non può che rimettere la causa al giudice di primogrado, al fine di porre rimedio, nell’immediato, al riscontrato vulnus aldiritto di difesa, costituendo il contraddittorio il principio cardine delgiusto processo.Nel caso in cui, invece, il litisconsorte pretermesso in primo gradosia volontariamente intervenuto in appello o comunque si siacostituito, come nel caso di specie, a seguito di ordine ex art. 331c.p.c. e abbia chiesto di essere rimesso in termini per esercitare leNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026difese che non ha potuto spiegare in primo grado, difendendosi nelmerito, e nessuna delle altre parti sia stata privata di facoltàprocessuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice d’appello,dovendo dare preminenza al principio dispositivo ed al principio dieffettività nel valutare l’esercizio e la lesione al diritto di difesa, nonpuò rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto arimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultandoaltrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole duratadel processo, il quale impone al giudice di impedire comportamentiprocessuali che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dellacontroversia (Cass., sez. 2, 5/8/2005 n. 16504; Cass., sez. 2,24/3/2009 n. 7068; Cass., sez. 1, 4/5/2011 n. 9752; Cass., sez. 2,22/10/2018, n. 26631; S.U. 31/3/2021 n. 9006).9.3. Alla luce quindi della condotta processuale tenuta da ClaudioDel Vita, litisconsorte pretermesso - il quale, pur costituendosi per laprima volta in appello, ha espressamente aderito alla posizione diMaria [OSCURATO:PERSONA] senza lamentare un pregiudizio per effettodella sua pretermissione, e non ha introdotto elementi di novità talida privare le altre parti di facoltà non altrimenti già pregiudicate - laCorte distrettuale non poteva addivenire alla declaratoria di nullità delgiudizio di primo grado e della relativa sentenza.Tanto premesso, va rilevato che la Corte d’appello haimplicitamente disatteso la richiesta di rimessione in termini avanzatada [OSCURATO:PERSONA], avendo proceduto all’esame nel merito dellacontroversia, ciò che esclude che possa ravvisarsi il denunciato viziodi cui all’art. 112 c.p.c., ma non ha fatto buon governo dellaprevisione di cui all’art. 294 c.p.c. Infatti, la Corte avrebbe dovutovalutare se il litisconsorte pretermesso in primo grado avevadimostrato che la mancata notifica dell’atto di citazione di primoNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026grado gli aveva impedito di avere conoscenza del processo e, in casopositivo, rimetterlo in termini per consentirgli di compiere attivitàormai precluse, il cui tempestivo svolgimento era stato impeditoproprio dall’ignoranza del processo.La rimessione in termini è, invero, rimedio che riammette la parteall’esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente,quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.) e però impone che lanullità della citazione abbia impedito al convenuto di avereconoscenza del processo (cfr. S.U. 26/01/2022 n. 2285). Talevalutazione non è stata effettuata dal giudice d’appello, il quale, dopoavere correttamente rilevato la violazione del principio di effettivitàdel contraddittorio, di rilevanza costituzionale, ed ordinatol’integrazione del contraddittorio, ha pronunciato nel merito,confermando la sentenza di primo grado, sia pure correggendone ilpercorso argomentativo, ma trascurando di accertare se la originarianullità della citazione di primo grado avesse o meno impedito inconcreto al litisconsorte pretermesso di avere tempestiva conoscenzadel processo e altresì se, seguendo una interpretazione orientataall’effettività del diritto di difesa ed alla ragionevole durata delprocesso, dovesse consentirsi allo stesso di spiegare difese altrimentiprecluse, eventualmente anche disponendo, ove possibile, larinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dallanullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nelcontraddittorio delle parti.10. L’accoglimento del quarto motivo consente di dichiarareassorbiti i restanti.Va peraltro aggiunto, incidenter, che il giudice di appello haomesso di rilevare che il Tribunale aveva erroneamente accoltoentrambe le domande (di simulazione e di revocatoria), sebbeneformulate l’una in via subordinata all’altra, senza tenere conto che leNumero registro generale 22657/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 17244/2026Data pubblicazione 01/06/2026due azioni sono sì proponibili nello stesso giudizio, ma, nel caso incui siano avanzate in via subordinata, il giudice è tenuto prima avalutare se può esaminare la prima domanda e solo nell’eventualità diinfondatezza di questa può procedere allo scrutinio dell’altra (Cass.,sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7121; Cass., sez. 3, 22/8/2007 n. 17867; Cass.,sez. 3, 19/10/2016 n. 21083).11. In accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appellodi Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame.Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.Maccoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diCosì deciso in Roma, il 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi