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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11453/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15110/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 884/23 della Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 27/04/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,24 aprile 2024 IlP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15110/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 884/23 della Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 27/04/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024 IlP
Decreto Cassazione n. 11453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris