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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31910/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato a pagina 3, ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla mancata giustificazione da parte dell'imputato circa la provenienza degli assegni ricettati); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda pag. 4); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); che la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore tL..; E P O .

T A [OSCURATO:PERSONA]. ,nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato a pagina 3, ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla mancata giustificazione da parte dell'imputato circa la provenienza degli assegni ricettati); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la sentenza impugnata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda pag. 4); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); che la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore tL..; E P O . T A [OSCURATO:PERSONA]. ,nte
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